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Premio “Giuseppe Sperduti” 2019

Tema dell’edizione: “Detenzione arbitraria e repressione della libertà di espressione in stato di emergenza: il caso di Fulkàrya”

VINCITORI DEL PREMIO

PRIMA CLASSIFICATA

Università degli Studi di CATANIA

SECONDA CLASSIFICATA

Università degli Studi di PARMA

SQUADRE FINALISTE

In difesa del Ricorrente:

Università degli Studi di PARMA

Componenti della Squadra:

Noemi Bertolini
Virginia Oddi
Costanza Santoro

Docente di riferimentoProf.ssa Laura Pineschi

 MEMORIA IN DIFESA DEL RICORRENTE

In difesa dello Stato:

Università degli Studi di CATANIA

Componenti della Squadra:

Fabiola Cannizzaro
Giulia Oliva
Alessia Sgroi

Docente di riferimentoProf. Rosario Sapienza

 MEMORIA IN DIFESA DELLO STATO

  • Flickr Album Gallery 2019

3 dicembre 2019 - Premio Sperduti XVII Edizione

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROVA ORALE

Presidente della CommissioneProf. Umberto Leanza, Vice Presidente della SIOI

Rappresentante della SIOIDr.ssa Sara Cavelli, Direttore Generale della SIOI

Prof. Paolo Benvenuti, già Ordinario di Diritto Internazionale, Università degli Studi di Roma Tre

Prof.ssa Francesca Graziani, Associato di Diritto Internazionale, Università della Campania Luigi Vanvitelli

Prof. Antonio Marchesi , Associato di Diritto Internazionale, Università degli Studi di Teramo

TEMA DELL’EDIZIONE 2019

DETENZIONE ARBITRARIA E REPRESSIONE DELLA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE IN STATO DI EMERGENZA: IL CASO DI FULKÀRYA

Lo Stato di Fulkàrya è teatro di un colpo di stato mirante a sovvertire il governo legittimamente in carica da svariati anni, guidato dal Segretario del PNF (“Partito nazionalista di Fulkàrya), risultato vincitore nelle ultime tre tornate elettorali. Il colpo di stato viene sventato con facilità, senza scontri di piazza né spargimento di sangue.

In reazione all’evento, il governo mette in atto una serie di misure repressive, volte a neutralizzare e punire sia i responsabili e i mandanti del colpo di stato, individuati nel gruppo dirigente del POP (“Partito di Opposizione Permanente), sia quanti, nel mondo politico, dei sindacati, delle università e soprattutto degli organi di stampa e dei media, siano considerati fiancheggiatori o sostenitori delle posizioni del POP, e vicini alle sue posizioni politiche. I provvedimenti – introdotti per mezzo di decreti d‘emergenza – determinano alcune modifiche all’assetto giuridico-istituzionale del Paese, realizzando un maggiore accentramento del potere nelle mani dell’esecutivo, consentendo il licenziamento e il fermo di migliaia di cittadini, esonerando gli organismi giurisdizionali ordinari dall’esercizio di molte loro competenze, indebolendo alcune garanzie processuali, autorizzando la chiusura e la liquidazione di organi di stampa, e introducendo altre misure “d’emergenza” normalmente incompatibili con l’ordinamento di Fulkàrya.

In questo contesto, il governo decide tra l’altro di avvalersi della facoltà di sospendere gli obblighi derivanti dalla Convenzione europea per i diritti umani (CEDU), facendo ricorso alla clausola derogatoria contenuta nell’art. 15 della Convenzione.

Tra le persone colpite dalle misure d’emergenza adottate dal governo dopo il colpo di stato, rientra il sig. G.A. cittadino di Fulkàrya, noto romanziere e giornalista, il quale viene arrestato e posto in stato di detenzione provvisoria, in quanto sospettato di essere colluso con i responsabili del colpo di stato. Le accuse mosse nei suoi confronti si basano essenzialmente sui contenuti di alcuni suoi articoli, pubblicati nel periodo precedente al tentato colpo di stato su un quotidiano vicino al POP, in cui venivano espresse opinioni molto critiche verso il governo del PNF e si incitava la popolazione alla c.d. “disobbedienza civile”.

Dopo sei mesi di detenzione provvisoria, senza che il procedimento nei suoi confronti sia progredito arrivando ad un rinvio a giudizio o neppure alla formulazione di un atto di accusa, il sig. G.A. presenta ricorso di opposizione contro l’ordinanza di messa in stato di detenzione provvisoria, per mancanza di giustificati motivi per la detenzione. I giudici competenti rigettano il ricorso.

Il sig. G.A. presenta allora un ricorso individuale alla Corte Suprema di Fulkàrya, denunciando la violazione del diritto sia alla libertà e alla sicurezza della persona, sia alla libertà di espressione e di stampa, violazione dovuta alla prolungata e ingiustificata detenzione provvisoria. La Corte, dopo dieci mesi, accoglie il ricorso, accertando che la detenzione provvisoria subita costituisce una misura sproporzionata rispetto alle esigenze della situazione ed è in violazione degli articoli della Legge Fondamentale di Fulkàrya a tutela sia del diritto alla libertà e alla sicurezza sia della libertà d’espressione e di stampa; e richiede al tribunale competente di agire di conseguenza. Il tribunale si rifiuta tuttavia di dar seguito alla decisione della Corte Suprema, eccependo sia irregolarità procedurali nel giudizio emesso dalla Corte, sia il fatto che la Corte con la sua pronuncia avrebbe esercitato un eccesso di potere.

Nel frattempo, e quindi dopo altri mesi trascorsi in stato di detenzione provvisoria, viene finalmente depositato l’atto di accusa contro il Sig. G.A., per aver tentato di sovvertire l’ordine costituzionale dello Stato, fiancheggiando un’organizzazione terroristica pur non facendone parte. Gli elementi di prova a carico consistono in dieci articoli pubblicati sul medesimo giornale quotidiano nell’arco di sei mesi. La richiesta dell’accusa è di quindici anni di detenzione.

A procedimento penale iniziato, e dopo l’ennesimo rigetto di un’istanza di revoca della detenzione provvisoria, il sig. G.A. ricorre alla Corte europea dei diritti dell’uomo, allegando che la sua messa in stato di detenzione provvisoria configurerebbe la violazione da parte dello Stato di Fulkàrya dell’art. 5 (libertà personale) e dell’art. 10 (libertà d’espressione) della CEDU.

In particolare, la parte ricorrente sostiene che la sua detenzione avrebbe violato l’art. 5, §§ 1 e 3 della Convenzione sia perché il provvedimento di detenzione sarebbe stato arbitrario, in assenza di elementi di prova della commissione di un reato tale da rendere necessaria la detenzione, sia perché la detenzione sarebbe stata di una lunghezza eccessiva e non sarebbe terminata neppure dopo la decisione della Corte Suprema. Inoltre, la parte contesta la violazione dell’art. 5, §4, in quanto i vari tribunali interni aditi, compresa la Corte Suprema, avrebbero atteso un tempo eccessivo prima di pronunciarsi sul suo ricorso contro il provvedimento di detenzione.

Quanto alla violazione dell’art. 10, il Sig. A.G. contesta il fatto che la sua messa in stato di detenzione, in assenza di prove concrete della commissione dei reati a lui imputati, costituirebbe un attentato alla sua libertà di espressione.

Il governo di Fulkàrya, non limitandosi a contestare tutte le tesi avanzate dalla parte ricorrente riguardanti le disposizioni invocate, chiede alla Corte di considerare il fatto che lo Stato abbia notificato al Segretario generale del Consiglio d’Europa la deroga prevista dall’art. 15 della CEDU e che pertanto non gli possano essere addebitate violazioni della Convenzione. Inoltre, contesta preliminarmente alla parte ricorrente il mancato esaurimento dei ricorsi interni, riferendosi sia al procedimento penale in corso, sia alla possibilità di ulteriori ricorsi individuali alla Corte Suprema.

REGOLAMENTO PER IL PREMIO “GIUSEPPE SPERDUTI”

ARTICOLO 1
1. Il premio “Giuseppe Sperduti” è indetto annualmente dal Comitato per i Diritti Umani della SIOI presso la sede centrale della SIOI, a Roma.
2. Il premio, definito nel bando di concorso, è assegnato a seguito di una gara di simulazione processuale su un caso pratico relativo all’applicazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali e relativi Protocolli.

ARTICOLO 2
1. Il Comitato predispone il caso pratico tenendo conto delle questioni di maggiore attualità affrontate dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani.
2. Il caso pratico descrive una vicenda ipotetica riguardante lo Stato italiano.

ARTICOLO 3
La gara si svolge attraverso il confronto tra squadre di studenti universitari costituite conformemente all’art. 5, articolandosi in una prima prova, consistente nella redazione ad opera di ciascuna squadra di una memoria difensiva nell’interesse della parte rappresentata (ricorrente o Governo) e in una prova finale, consistente nella discussione orale del caso.

ARTICOLO 4
1. La Commissione giudicatrice del premio è nominata dal Presidente del Comitato per i Diritti Umani tra i componenti del Comitato medesimo, nonché tra avvocati e magistrati disponibili ad aderire all’iniziativa. Non possono far parte della Commissione giudicatrice i docenti delle Università dalle quali provengono le squadre.
2. Nell’ambito della Commissione giudicatrice il Presidente del Comitato istituisce, anzitutto, una Sotto-Commissione di tre membri, per la valutazione delle memorie scritte. La prova orale si svolge davanti ad un collegio di sei membri costituito, all’esito della prova scritta, conformemente a quanto previsto dal comma successivo.
3. II Presidente del Comitato ed il Presidente della SIOI, o altra persona da lui designata, sono membri di diritto del collegio per la prova orale. Il presidente del Comitato designa i restanti quattro membri del collegio, che devono essere diversi dai componenti della Sotto-Commissione.

ARTICOLO 5
1. Il premio è aperto a tutte le Università italiane in cui si insegnano discipline giuridiche.
2. Ciascuna squadra è composta da tre studenti universitari regolarmente iscritti da almeno un anno ad un corso di laurea.
3. Sono ammessi soltanto gli studenti che non hanno mai partecipato al premio.
ARTICOLO 6
1. Ogni anno il Comitato redige il bando di concorso per la partecipazione al premio, cui è allegato il modulo di iscrizione, e ne dispone adeguate forme di pubblicità onde consentirne la massima divulgazione presso tutte le Università italiane interessate. Il bando, unitamente al presente regolamento, viene pubblicato anche sul sito internet della SIOI.
2. Nel bando vengono stabiliti i termini iniziale e finale per le iscrizioni al premio.
3. Dieci giorni prima della data di apertura delle iscrizioni viene pubblicato sul sito internet della SIOI il testo del caso pratico sul quale si svolgerà la gara di simulazione processuale.
4. Il numero massimo di squadre che può partecipare al premio è stabilito in ciascun bando di concorso o, in mancanza, si intende fissato in venti (20).
5. Nel caso in cui il numero di squadre aspiranti a partecipare sia superiore a quello fissato a norma del comma precedente, la selezione sarà effettuata in funzione della data e dell’ora dell’invio per fax del modulo di iscrizione allegato al bando.
6. Al termine della procedura di iscrizione, il Presidente del Comitato estrae a sorte le squadre che difenderanno gli interessi del/i ricorrente/i e del Governo e ne dà comunicazione alle stesse.
7. In presenza di circostanze particolari, le disposizioni del presente articolo possono essere derogate per decisione unanime del Comitato per i Diritti Umani.

ARTICOLO 7
1. Ciascuna squadra deve predisporre una memoria scritta in lingua italiana che deve comporsi di tre parti:
– un indice riassuntivo dei contenuti numerato in cifre romane;
– un’argomentazione difensiva non superiore a trenta (30) pagine numerate in cifre arabe;
– un annesso bibliografico in cui viene analiticamente indicato il materiale utilizzato per la redazione della memoria (testi normativi, dottrina e giurisprudenza)
2. Ciascuna squadra deve inviare alla sede centrale della SIOI, entro la data fissata nel bando di concorso o comunicata al momento della conferma dell’iscrizione, 4 copie della memoria ed un CD contenente il formato elettronico conforme all’originale, unitamente ad una lettera di accompagnamento che precisi l’Università di provenienza.

ARTICOLO 8
1. Ciascun membro della Sotto-Commissione assegna ad ogni memoria un punteggio da 1 a 100 così composto: fino a 20 punti per la forma e il modo di presentazione della memoria; fino a 80 punti per i contenuti e l’originalità delle argomentazioni svolte. La mancata osservanza delle modalità di redazione e di invio delle memorie previsti dalle disposizioni dell’articolo 8 comporta l’esclusione della squadra dal premio.
2. Il punteggio finale è dato dalla media matematica dei punteggi assegnati da ciascun componente della Sotto-Commissione, alla stregua dei predetti criteri.
3. In base al punteggio finale, verranno formate due graduatorie distinte in funzione della parte rappresentata da ciascuna squadra.
4. La migliore squadra in ricorso e la migliore squadra in difesa sono ammesse alla prova orale.
5. Le memorie delle due squadre finaliste sono pubblicate sul sito internet della SIOI.

ARTICOLO 9
1. La prova orale tra le due squadre finaliste si svolge dinanzi al collegio composto conformemente all’art. 4 comma 2 del presente Regolamento presso la sede centrale della SIOI nelle date stabilite di comune accordo tra il Presidente del Comitato ed il Presidente della SIOI.
2. Lo svolgimento della prova orale è aperto al pubblico.
3. Ciascuna squadra espone le proprie argomentazioni a difesa degli interessi della parte rappresentata. Ciascuna squadra ha diritto ad una replica. I tempi degli interventi orali sono regolati dal collegio giudicante.
4. Nel corso dell’esposizione orale i componenti del collegio giudicante possono formulare domande o richiedere ulteriori chiarimenti.

ARTICOLO 10
Il collegio giudicante assegna alle squadre finaliste un punteggio da 1 a 200 così composto: fino a 40 per le capacità oratorie e l’efficacia dell’esposizione; fino a 120 punti per i contenuti e l’originalità delle argomentazioni svolte; fino a 40 punti per le repliche.

ARTICOLO 11
Il collegio proclama vincitrice la squadra che ha totalizzato il maggiore punteggio nelle due prove.

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