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Premio “Giuseppe Sperduti” 2011

Tema dell’edizione: “Esclusione di famiglie Rom dalla graduatoria per l’assegnazione di alloggi popolari”

VINCITORI DEL PREMIO

PRIMA CLASSIFICATA

Università degli Studi di TRIESTE

SECONDA CLASSIFICATA

Università degli Studi di UDINE

SQUADRE FINALISTE

In difesa dello Stato:

Università degli Studi di TRIESTE

Componenti della Squadra:
Alessandro Bernes
Giovanna Gilleri
Marco Simeon

Docente di riferimento: Prof. Stefano Amadeo

MEMORIA IN DIFESA DELLO STATO

In difesa del Ricorrente:

Università degli Studi di BOLOGNA

Componenti della Squadra:
Caterina Lops
Alberta Martini Barzolai
Elisa Paladini

Docente di riferimento: Prof.ssa Elisabetta Bergamini

MEMORIA IN DIFESA DEL RICORRENTE

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROVA ORALE

Prof.ssa Angela DEL VECCHIO
Vice Presidente del Comitato per i Diritti Umani
Dott.ssa Sara CAVELLI
Direttore Generale della SIOI
Prof.ssa Ida CARACCIOLO
Ordinario di Diritto Internazionale, Seconda Università degli Studi di Napoli
Prof.ssa Francesca GRAZIANI
Associato di Diritto Internazionale, Seconda Università degli Studi di Napoli
Prof. Edoardo GREPPI
Ordinario di Diritto Internazionale, Università degli Studi di Torino
Prof. Giulio UBERTIS
Ordinario di Diritto Processuale Penale, Università degli Studi di Milano Bicocca

TEMA DELL’EDIZIONE 2011

“Esclusione di famiglie ROM dalla graduatoria per l’assegnazione di alloggi popolari”

Alcune famiglie di etnia ROM e di cittadinanza romena, regolarmente residenti nel Comune di XXXX (Italia), vengono escluse, con provvedimento del Sindaco, dalla graduatoria per l’assegnazione delle case popolari in detto comune. Tale graduatoria è riservata ai soli cittadini italiani dalla legge della regione cui appartiene il comune in questione.
Gli interessati ricorrono all’autorità giudiziaria italiana (TAR competente) contro l’esclusione dalla graduatoria e, in quelle sede, eccepiscono, tra l’altro, l’incostituzionalità della legge regionale per violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3, 1° comma della Costituzione. Essi, inoltre, affermano che il provvedimento di esclusione comporta una violazione del divieto generale di discriminazione posto dall’art. 14 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (CEDU), dall’art. 21 della Carta di Nizza dei diritti fondamentali, dall’art. 1 del Protocollo n. 12 alla CEDU, nonché del diritto di proprietà di cui all’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU.
Il giudice adito, richiamando una recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, dichiara che la CEDU, in virtù del nuovo testo dell’art. 6 TUE entrato in vigore il 1° dicembre 2009, fa ormai parte del diritto dell’Unione Europea ed è, quindi, direttamente applicabile da parte del giudice comune, il quale deve assicurarne il “primato” disapplicando una legge interna incompatibile; altrettanto va detto per la Carta di Nizza. Pertanto respinge la richiesta di rinvio alla Corte Costituzionale. Nel merito, peraltro, giudica insussistente la violazione allegata dai ricorrenti, ritenendo giustificata l’esclusione di stranieri dalla graduatoria in ragione delle esigenze di bilancio dei comuni, in un momento di gravissima crisi economica.
Gli interessati impugnano la sentenza dinanzi al Consiglio di Stato, senza riproporre in tale sede la questione di incostituzionalità della legge regionale. Il Consiglio di Stato conferma la decisione del TAR, che diventa definitiva.
I ricorrenti adiscono la Corte di Strasburgo lamentando la violazione dell’art. 14 della CEDU, dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU, dell’art. 1 del Protocollo n. 12 alla CEDU. In particolare, ritengono di essere vittime di discriminazioni fondate sull’origine nazionale e sulla appartenenza a una minoranza.
L’Italia eccepisce, in primo luogo, il mancato esaurimento dei ricorsi interni: il giudice adito, infatti, avrebbe erroneamente ritenuto che le norme della CEDU siano direttamente applicabili e fornite del “primato” sul diritto interno incompatibile; così pure la Carta di Nizza sarebbe inapplicabile, poiché la fattispecie in discussione non rientrerebbe nel diritto dell’Unione Europea. I ricorrenti, pertanto, avrebbero dovuto riproporre la questione di incostituzionalità dinanzi al Consiglio di Stato. L’Italia ricorda, inoltre, di non essere parte del Protocollo n. 12 alla CEDU. Nel merito sostiene che non vi è alcuna violazione del diritto di proprietà, né dell’art. 14 della CEDU: quest’ultimo articolo, infatti, sarebbe applicabile solo in connessione con una violazione dei diritti riconosciuti nella CEDU, nella specie insussistente.
Cosa decide la Corte di Strasburgo?

REGOLAMENTO PER IL PREMIO “GIUSEPPE SPERDUTI”

ARTICOLO 1
1. Il premio “Giuseppe Sperduti” è indetto annualmente dal Comitato per i Diritti Umani della SIOI presso la sede centrale della SIOI, a Roma.
2. Il premio, definito nel bando di concorso, è assegnato a seguito di una gara di simulazione processuale su un caso pratico relativo all’applicazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali e relativi Protocolli.

ARTICOLO 2
1. Il Comitato predispone il caso pratico tenendo conto delle questioni di maggiore attualità affrontate dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani.
2. Il caso pratico descrive una vicenda ipotetica riguardante lo Stato italiano.

ARTICOLO 3
La gara si svolge attraverso il confronto tra squadre di studenti universitari costituite conformemente all’art. 5, articolandosi in una prima prova, consistente nella redazione ad opera di ciascuna squadra di una memoria difensiva nell’interesse della parte rappresentata (ricorrente o Governo) e in una prova finale, consistente nella discussione orale del caso.

ARTICOLO 4
1. La Commissione giudicatrice del premio è nominata dal Presidente del Comitato per i Diritti Umani tra i componenti del Comitato medesimo, nonché tra avvocati e magistrati disponibili ad aderire all’iniziativa. Non possono far parte della Commissione giudicatrice i docenti delle Università dalle quali provengono le squadre.
2. Nell’ambito della Commissione giudicatrice il Presidente del Comitato istituisce, anzitutto, una Sotto-Commissione di tre membri, per la valutazione delle memorie scritte. La prova orale si svolge davanti ad un collegio di sei membri costituito, all’esito della prova scritta, conformemente a quanto previsto dal comma successivo.
3. II Presidente del Comitato ed il Presidente della SIOI, o altra persona da lui designata, sono membri di diritto del collegio per la prova orale. Il presidente del Comitato designa i restanti quattro membri del collegio, che devono essere diversi dai componenti della Sotto-Commissione.

ARTICOLO 5
1. Il premio è aperto a tutte le Università italiane in cui si insegnano discipline giuridiche.
2. Ciascuna squadra è composta da tre studenti universitari regolarmente iscritti da almeno un anno ad un corso di laurea.
3. Sono ammessi soltanto gli studenti che non hanno mai partecipato al premio.
ARTICOLO 6
1. Ogni anno il Comitato redige il bando di concorso per la partecipazione al premio, cui è allegato il modulo di iscrizione, e ne dispone adeguate forme di pubblicità onde consentirne la massima divulgazione presso tutte le Università italiane interessate. Il bando, unitamente al presente regolamento, viene pubblicato anche sul sito internet della SIOI.
2. Nel bando vengono stabiliti i termini iniziale e finale per le iscrizioni al premio.
3. Dieci giorni prima della data di apertura delle iscrizioni viene pubblicato sul sito internet della SIOI il testo del caso pratico sul quale si svolgerà la gara di simulazione processuale.
4. Il numero massimo di squadre che può partecipare al premio è stabilito in ciascun bando di concorso o, in mancanza, si intende fissato in venti (20).
5. Nel caso in cui il numero di squadre aspiranti a partecipare sia superiore a quello fissato a norma del comma precedente, la selezione sarà effettuata in funzione della data e dell’ora dell’invio per fax del modulo di iscrizione allegato al bando.
6. Al termine della procedura di iscrizione, il Presidente del Comitato estrae a sorte le squadre che difenderanno gli interessi del/i ricorrente/i e del Governo e ne dà comunicazione alle stesse.
7. In presenza di circostanze particolari, le disposizioni del presente articolo possono essere derogate per decisione unanime del Comitato per i Diritti Umani.

ARTICOLO 7
1. Ciascuna squadra deve predisporre una memoria scritta in lingua italiana che deve comporsi di tre parti:
– un indice riassuntivo dei contenuti numerato in cifre romane;
– un’argomentazione difensiva non superiore a trenta (30) pagine numerate in cifre arabe;
– un annesso bibliografico in cui viene analiticamente indicato il materiale utilizzato per la redazione della memoria (testi normativi, dottrina e giurisprudenza)
2. Ciascuna squadra deve inviare alla sede centrale della SIOI, entro la data fissata nel bando di concorso o comunicata al momento della conferma dell’iscrizione, 4 copie della memoria ed un CD contenente il formato elettronico conforme all’originale, unitamente ad una lettera di accompagnamento che precisi l’Università di provenienza.

ARTICOLO 8
1. Ciascun membro della Sotto-Commissione assegna ad ogni memoria un punteggio da 1 a 100 così composto: fino a 20 punti per la forma e il modo di presentazione della memoria; fino a 80 punti per i contenuti e l’originalità delle argomentazioni svolte. La mancata osservanza delle modalità di redazione e di invio delle memorie previsti dalle disposizioni dell’articolo 8 comporta l’esclusione della squadra dal premio.
2. Il punteggio finale è dato dalla media matematica dei punteggi assegnati da ciascun componente della Sotto-Commissione, alla stregua dei predetti criteri.
3. In base al punteggio finale, verranno formate due graduatorie distinte in funzione della parte rappresentata da ciascuna squadra.
4. La migliore squadra in ricorso e la migliore squadra in difesa sono ammesse alla prova orale.
5. Le memorie delle due squadre finaliste sono pubblicate sul sito internet della SIOI.

ARTICOLO 9
1. La prova orale tra le due squadre finaliste si svolge dinanzi al collegio composto conformemente all’art. 4 comma 2 del presente Regolamento presso la sede centrale della SIOI nelle date stabilite di comune accordo tra il Presidente del Comitato ed il Presidente della SIOI.
2. Lo svolgimento della prova orale è aperto al pubblico.
3. Ciascuna squadra espone le proprie argomentazioni a difesa degli interessi della parte rappresentata. Ciascuna squadra ha diritto ad una replica. I tempi degli interventi orali sono regolati dal collegio giudicante.
4. Nel corso dell’esposizione orale i componenti del collegio giudicante possono formulare domande o richiedere ulteriori chiarimenti.

ARTICOLO 10
Il collegio giudicante assegna alle squadre finaliste un punteggio da 1 a 200 così composto: fino a 40 per le capacità oratorie e l’efficacia dell’esposizione; fino a 120 punti per i contenuti e l’originalità delle argomentazioni svolte; fino a 40 punti per le repliche.

ARTICOLO 11
Il collegio proclama vincitrice la squadra che ha totalizzato il maggiore punteggio nelle due prove.

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