Skip to main content

Premio “Giuseppe Sperduti” 2016

Tema dell’edizione: “Uniti per Benzopoli et al. c. Diamantide”

VINCITORI DEL PREMIO

PRIMA CLASSIFICATA

Università degli Studi di TORINO

SECONDA CLASSIFICATA

Università degli Studi di CATANIA

SQUADRE FINALISTE

In difesa del Ricorrente:

Università degli Studi di TORINO

Componenti della Squadra:

Francesco Cavagnino
Rosita Pettinato
Sofia Roveta 

Docente di riferimentoProf.ssa Ludovica POLI

 MEMORIA IN DIFESA DEL RICORRENTE

In difesa dello Stato:

Università degli Studi di CATANIA

Componenti della Squadra:

Emiliano Bellia
Giuseppe Emanuele Corsaro
Giulia Cristiano 

Docente di riferimentoProf. Rosario  SAPIENZA

 MEMORIA IN DIFESA DELLO STATO

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROVA ORALE

Prof. Umberto LEANZA
Presidente della Commissione e Vice Presidente della SIOI
Amb. Marcello SALIMEI
Vice Presidente della SIOI
Prof.ssa Ida CARACCIOLO
Ordinario di Diritto Internazionale Seconda Università degli Studi di Napoli
Prof. Filippo di ROBILANT
Membro del Consiglio di Amministrazione della EU Fundamental Rights Agency
Prof. Sergio MARCHISIO
Ordinario di Diritto internazionale Università degli Studi di Roma Sapienza
Prof. Ugo VILLANI
Ordinario di Diritto internazionale Università degli Studi di Bari

INDIZIONE DEL CONCORSO

BANDO DI CONCORSO PREMIO “GIUSEPPE SPERDUTI” 2016- TEMA DELL’EDIZIONE 2016
“UNITI PER BENZOPOLI ET AL. C. DIAMANTIDE”

INDIZIONE DEL CONCORSO Il Comitato per i Diritti Umani della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI) ha indetto il concorso per il conferimento del Premio Giuseppe Sperduti, da assegnare a seguito di una gara di simulazione processuale su un caso pratico relativo all’applicazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali e relativi Protocolli. Il testo del caso pratico sarà pubblicato sul sito internet della SIOI (www.sioi.org) entro il 5 febbraio 2016. Il Premio è aperto a tutte le Università italiane in cui si insegnano discipline giuridiche.

PREMIO La squadra prima classificata riceverà un premio pari a € 1.000,00 mentre alla squadra seconda classificata andrà un premio di € 500,00. Inoltre, i componenti della squadra vincitrice saranno segnalati per un periodo di tirocinio presso la Corte europea dei diritti dell’uomo a Strasburgo. A tutti i partecipanti al Premio Sperduti sarà, inoltre, riservata una riduzione del 20% sulla quota d’iscrizione dei Master della SIOI.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE Potranno partecipare al concorso squadre di tre studenti iscritti ad un corso di laurea da almeno un anno. Ciascuna Università potrà essere rappresentata da una sola squadra. In caso di più domande provenienti dalla medesima Università, avrà la precedenza quella spedita per prima alla SIOI.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TERMINI Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte su apposito modulo disponibile sul sito della S.I.O.I. (dossier d’iscrizione) da inviare per fax (06/6789102) o per posta raccomandata A/R entro il 9 maggio 2016 alla SIOI – Comitato per i Diritti Umani, Palazzetto di Venezia, Piazza San Marco 51, 00186 Roma (farà fede la data riportata sul timbro postale). Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide.

PROVE DI ESAME Dopo la chiusura delle iscrizioni, durante la prima riunione del Comitato successiva alla scadenza del termine, a ciascuna squadra ammessa al concorso sarà assegnato, mediante sorteggio, o il ruolo di ricorrente o il ruolo di governo convenuto. Ogni squadra ammessa al concorso dovrà redigere una memoria difensiva in lingua italiana nell’interesse della parte rappresentata (ricorrente o governo), secondo le modalità prescritte dal Regolamento del Premio. Ciascuna squadra dovrà inviare presso la sede centrale della SIOI, entro l’11 luglio 2016 (farà fede la data riportata sul timbro postale), 4 copie della memoria ed un CD contenente il formato elettronico conforme all’originale, unitamente ad una lettera di accompagnamento che precisi l’Università di provenienza e i nominativi dei componenti la squadra. Le quattro copie della memoria dovranno essere anonime, prive di rilegatura, inserite in singole cartelline, con l’indicazione dei nominativi e dell’Università di provenienza solo nella lettera di accompagnamento.

Per la prova scritta verrà assegnato a ciascuna squadra partecipante un punteggio da 1 a 100: fino a 20 punti per la forma e la presentazione della memoria; fino a 80 punti per i contenuti e l’originalità delle argomentazioni svolte. In base al punteggio saranno formate due graduatorie distinte in funzione della parte rappresentata da ciascuna squadra (ricorrente o governo). Per la prova orale, cui parteciperà la prima squadra di ciascuna graduatoria, verrà assegnato un punteggio da 1 a 200 : fino a 40 punti per le capacità oratorie e l’efficacia dell’esposizione; fino a 120 punti per i contenuti e l’originalità delle argomentazioni svolte; fino a 40 punti per le repliche. Per qualunque ulteriore informazione è possibile telefonare allo 06/6920781.

TEMA DELL’EDIZIONE 2016

“Uniti per Benzopoli et al. c. Diamantide”

Alfa è una società per azioni la cui attività principale consiste nella trasformazione di petrolio e di gas naturale in prodotti chimici. Alfa ha il proprio stabilimento a Benzopoli, un ridente comune di pochi abitanti affacciato sul golfo di Posidonia, nello Stato di Diamantide. Tale Stato detiene il 30 per cento delle azioni di Alfa S.p.A. L’impianto petrolchimico di Benzopoli, di ingenti dimensioni, impiega circa il 40 per cento della popolazione locale e un considerevole numero di lavoratori ha trovato occupazione nell’indotto. Nel 1998, al momento di concedere l’autorizzazione all’avvio delle attività, il Governo di Diamantide accompagnava il provvedimento con una nota in cui si affermava che: “alla luce degli studi scientifici commissionati, non vi è allo stato prova certa che le operazioni di trasformazione di petrolio e di gas naturale in prodotti chimici vengano effettuate in modo tale da produrre effetti nocivi sull’ambiente e sulla salute degli abitanti”. Inoltre, le autorità locali indicevano assemblee pubbliche volte a informare la cittadinanza e ad acquisirne le osservazioni. I residenti non si opponevano alla concessione dell’autorizzazione. Nel 2002, all’esito di una procedura d’appalto, Alfa iniziava un’attività secondaria di stoccaggio, trattamento e smaltimento per l’interramento di rifiuti pericolosi in un impianto appositamente costruito in una zona adiacente allo stabilimento petrolchimico di Benzopoli, non prevista al momento della richiesta dell’autorizzazione. Nessuna autorizzazione veniva richiesta né rilasciata, né alcuno studio di impatto ambientale veniva eseguito con riferimento a questa nuova attività avente ad oggetto materiale tossico di scarto proveniente dall’intero territorio nazionale. Da anni, Alfa è al centro di polemiche concernenti l’impatto delle sue attività sull’ambiente e sulla salute umana. Gli abitanti dell’area circostante l’impianto petrolchimico hanno più volte denunciato l’aria irrespirabile e il verificarsi di emissioni anomale, quali fumi neri, provenienti dallo stabilimento. Rilievi tecnici condotti nel 2006 sui terreni e sulle falde acquifere nelle zone limitrofe all’impianto di stoccaggio dei rifiuti hanno, inoltre, rivelato una presenza di diossina e di altri metalli pesanti in quantità superiore al doppio della media nazionale. Secondo alcuni esperti tali anomalie sarebbero ascrivibili ai ripetuti roghi verificatisi nelle aree adiacenti al sito produttivo, che avrebbero determinato la diffusione di sostanze tossiche nell’atmosfera e nei terreni circostanti. Alla luce delle dichiarazioni rese da un pentito legato a un’organizzazione criminale attiva sull’intero territorio nazionale, tali azioni sarebbero riconducibili a una gestione scorretta dei rifiuti tossici da parte di Alfa che, in concorso con la suddetta organizzazione malavitosa, avrebbe intenzionalmente causato i roghi al fine di ridurre i costi di trattamento e stoccaggio. Dagli approfondimenti condotti da un’inchiesta giornalistica televisiva, è risultato inoltre che le autorità di governo di Diamantide sarebbero state a conoscenza di infiltrazioni ad opera di organizzazioni criminali e della conseguente gestione scorretta dei rifiuti pericolosi da parte di Alfa già a partire dal 2003. Nell’aprile 2009, a causa di un terremoto, i due impianti attigui subivano danni strutturali, con conseguente fuoriuscita di ingenti quantità di sostanze inquinanti, che si riversavano nei terreni adiacenti al sito e nel Golfo di Posidonia. A seguito dell’evento, si creava altresì un cumulo di rifiuti tossici in prossimità dell’abitato, stante l’incapacità di Alfa di condurre le ordinarie operazioni di trattamento e smaltimento dei rifiuti all’interno del proprio impianto, fortemente danneggiato. A causa della gravità della situazione, nel luglio 2009, il Presidente del Consiglio di Diamantide dichiarava lo stato di emergenza, successivamente revocato nel gennaio 2010. In conseguenza dell’episodio verificatosi nel 2009, Alfa e gli abitanti di Benzopoli raggiungevano un accordo transattivo, con il quale la società si impegnava a versare la somma forfettaria di 500 Euro per abitante, a saldo e stralcio di ogni pretesa risarcitoria con riferimento ai danni causati dall’incidente industriale seguito al terremoto. Tale somma veniva effettivamente corrisposta ad ogni abitante di Benzopoli nel dicembre 2010. Nel frattempo, tra gli abitanti di Benzopoli è stato riscontrato un incremento di casi di leucemia che gli interessati, anche alla luce di alcuni rapporti pubblicati su internet da un gruppo di ricercatori, hanno ricondotto all’elevato inquinamento dell’area circostante gli stabilimenti di Alfa. Nel settembre 2014, le autorità di governo di Diamantide decidevano di revocare l’autorizzazione rilasciata ad Alfa per lo svolgimento della propria attività petrolchimica, giustificando tale provvedimento “alla luce dei risultati di nuove analisi scientifiche commissionate dalla Protezione Civile nell’area interessata” (rese pubbliche già nel maggio 2013). Tuttavia, riparato l’impianto, Alfa proseguiva nella sua attività di smaltimento di rifiuti pericolosi. A seguito di alcune denunce presentate dai residenti, nel 2011 le autorità competenti avviavano un’indagine penale in relazione alle attività di Alfa. Nonostante i cinque anni trascorsi dall’avvio dell’indagine, poco o nulla è stato reso noto circa lo stato della medesima. Ogni richiesta in questo senso da parte degli avvocati degli abitanti di Benzopoli, è stata, infatti, rigettata al fine di tutelare l’attività investigativa. Contestualmente, gli abitanti di Benzopoli promuovevano un’azione giudiziaria in sede civile contro Alfa, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa delle attività da essa svolte nell’area. Gli organi giudiziari, a seguito di istruttoria, rigettavano tutte le richieste di risarcimento adducendo, tra l’altro, che era già stato raggiunto un accordo transattivo con la società a saldo e stralcio di ogni pretesa risarcitoria relativa ai danni eventualmente subiti come conseguenza dell’incidente del 2009. Secondo l’autorità giudiziaria, inoltre, non sarebbe sussistita alcuna prova scientifica certa della riconducibilità dell’elevato numero di casi di leucemia tra gli abitanti di Benzopoli alle attività di Alfa (emissioni e scorretta gestione dei rifiuti). Tali conclusioni venivano confermate fino all’ultimo grado di giudizio. L’iter giudiziario si concludeva con sentenza emessa in data 10 luglio 2015. Nell’agosto 2015, cronisti locali riportavano inoltre che alcuni giudici del Tribunale di Benzopoli (incluse le autorità competenti per lo svolgimento delle indagini penali in merito all’attività di Alfa) avrebbero subito pressioni da parte di affiliati all’organizzazione criminale asseritamente coinvolta nel processo di smaltimento di rifiuti pericolosi. In data 9 gennaio 2016, un gruppo di abitanti di Benzopoli, già parte attrice nel contesto del procedimento civile interno, e di altri cittadini di Diamantide, riuniti nell’associazione “Uniti per Benzopoli”, proponevano ricorso alla Corte europea dei diritti umani, chiedendo ai giudici di Strasburgo di accertare la responsabilità dello Stato per violazione degli Artt. 2, 3, 6, 8, 10 e 13 della Convenzione europea dei diritti umani, di cui Diamantide è parte dal 1983. I ricorrenti adducevano, inoltre, la violazione di quanto prescritto anche da altri strumenti di diritto internazionale, in particolare la Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Aarhus, 25 giugno 1998), di cui Diamantide è parte dal 2001. I ricorrenti formulavano richiesta di equa soddisfazione per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e di cessazione dell’attività di Alfa in relazione allo smaltimento di rifiuti pericolosi. La Corte comunicava il ricorso al Governo di Diamantide, decidendo di trattarlo in via prioritaria. Gli studenti, nel redigere le memorie di parte, sono invitati ad analizzare le questioni giuridiche sottese al caso, esaminando adeguatamente i profili di natura procedurale e sostanziale. Si richiede, inoltre, che le squadre, nell’articolare le proprie argomentazioni, svolgano il ragionamento giuridico alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, tenuta in debita considerazione ogni altra norma di diritto internazionale e le pronunce di altri organi internazionali di controllo eventualmente rilevanti ai fini della soluzione del caso.

REGOLAMENTO PER IL PREMIO “GIUSEPPE SPERDUTI”

ARTICOLO 1
1. Il premio “Giuseppe Sperduti” è indetto annualmente dal Comitato per i Diritti Umani della SIOI presso la sede centrale della SIOI, a Roma.
2. Il premio, definito nel bando di concorso, è assegnato a seguito di una gara di simulazione processuale su un caso pratico relativo all’applicazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali e relativi Protocolli.

ARTICOLO 2
1. Il Comitato predispone il caso pratico tenendo conto delle questioni di maggiore attualità affrontate dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani.
2. Il caso pratico descrive una vicenda ipotetica riguardante lo Stato italiano.

ARTICOLO 3
La gara si svolge attraverso il confronto tra squadre di studenti universitari costituite conformemente all’art. 5, articolandosi in una prima prova, consistente nella redazione ad opera di ciascuna squadra di una memoria difensiva nell’interesse della parte rappresentata (ricorrente o Governo) e in una prova finale, consistente nella discussione orale del caso.

ARTICOLO 4
1. La Commissione giudicatrice del premio è nominata dal Presidente del Comitato per i Diritti Umani tra i componenti del Comitato medesimo, nonché tra avvocati e magistrati disponibili ad aderire all’iniziativa. Non possono far parte della Commissione giudicatrice i docenti delle Università dalle quali provengono le squadre.
2. Nell’ambito della Commissione giudicatrice il Presidente del Comitato istituisce, anzitutto, una Sotto-Commissione di tre membri, per la valutazione delle memorie scritte. La prova orale si svolge davanti ad un collegio di sei membri costituito, all’esito della prova scritta, conformemente a quanto previsto dal comma successivo.
3. II Presidente del Comitato ed il Presidente della SIOI, o altra persona da lui designata, sono membri di diritto del collegio per la prova orale. Il presidente del Comitato designa i restanti quattro membri del collegio, che devono essere diversi dai componenti della Sotto-Commissione.

ARTICOLO 5
1. Il premio è aperto a tutte le Università italiane in cui si insegnano discipline giuridiche.
2. Ciascuna squadra è composta da tre studenti universitari regolarmente iscritti da almeno un anno ad un corso di laurea.
3. Sono ammessi soltanto gli studenti che non hanno mai partecipato al premio.
ARTICOLO 6
1. Ogni anno il Comitato redige il bando di concorso per la partecipazione al premio, cui è allegato il modulo di iscrizione, e ne dispone adeguate forme di pubblicità onde consentirne la massima divulgazione presso tutte le Università italiane interessate. Il bando, unitamente al presente regolamento, viene pubblicato anche sul sito internet della SIOI.
2. Nel bando vengono stabiliti i termini iniziale e finale per le iscrizioni al premio.
3. Dieci giorni prima della data di apertura delle iscrizioni viene pubblicato sul sito internet della SIOI il testo del caso pratico sul quale si svolgerà la gara di simulazione processuale.
4. Il numero massimo di squadre che può partecipare al premio è stabilito in ciascun bando di concorso o, in mancanza, si intende fissato in venti (20).
5. Nel caso in cui il numero di squadre aspiranti a partecipare sia superiore a quello fissato a norma del comma precedente, la selezione sarà effettuata in funzione della data e dell’ora dell’invio per fax del modulo di iscrizione allegato al bando.
6. Al termine della procedura di iscrizione, il Presidente del Comitato estrae a sorte le squadre che difenderanno gli interessi del/i ricorrente/i e del Governo e ne dà comunicazione alle stesse.
7. In presenza di circostanze particolari, le disposizioni del presente articolo possono essere derogate per decisione unanime del Comitato per i Diritti Umani.

ARTICOLO 7
1. Ciascuna squadra deve predisporre una memoria scritta in lingua italiana che deve comporsi di tre parti:
– un indice riassuntivo dei contenuti numerato in cifre romane;
– un’argomentazione difensiva non superiore a trenta (30) pagine numerate in cifre arabe;
– un annesso bibliografico in cui viene analiticamente indicato il materiale utilizzato per la redazione della memoria (testi normativi, dottrina e giurisprudenza)
2. Ciascuna squadra deve inviare alla sede centrale della SIOI, entro la data fissata nel bando di concorso o comunicata al momento della conferma dell’iscrizione, 4 copie della memoria ed un CD contenente il formato elettronico conforme all’originale, unitamente ad una lettera di accompagnamento che precisi l’Università di provenienza.

ARTICOLO 8
1. Ciascun membro della Sotto-Commissione assegna ad ogni memoria un punteggio da 1 a 100 così composto: fino a 20 punti per la forma e il modo di presentazione della memoria; fino a 80 punti per i contenuti e l’originalità delle argomentazioni svolte. La mancata osservanza delle modalità di redazione e di invio delle memorie previsti dalle disposizioni dell’articolo 8 comporta l’esclusione della squadra dal premio.
2. Il punteggio finale è dato dalla media matematica dei punteggi assegnati da ciascun componente della Sotto-Commissione, alla stregua dei predetti criteri.
3. In base al punteggio finale, verranno formate due graduatorie distinte in funzione della parte rappresentata da ciascuna squadra.
4. La migliore squadra in ricorso e la migliore squadra in difesa sono ammesse alla prova orale.
5. Le memorie delle due squadre finaliste sono pubblicate sul sito internet della SIOI.

ARTICOLO 9
1. La prova orale tra le due squadre finaliste si svolge dinanzi al collegio composto conformemente all’art. 4 comma 2 del presente Regolamento presso la sede centrale della SIOI nelle date stabilite di comune accordo tra il Presidente del Comitato ed il Presidente della SIOI.
2. Lo svolgimento della prova orale è aperto al pubblico.
3. Ciascuna squadra espone le proprie argomentazioni a difesa degli interessi della parte rappresentata. Ciascuna squadra ha diritto ad una replica. I tempi degli interventi orali sono regolati dal collegio giudicante.
4. Nel corso dell’esposizione orale i componenti del collegio giudicante possono formulare domande o richiedere ulteriori chiarimenti.

ARTICOLO 10
Il collegio giudicante assegna alle squadre finaliste un punteggio da 1 a 200 così composto: fino a 40 per le capacità oratorie e l’efficacia dell’esposizione; fino a 120 punti per i contenuti e l’originalità delle argomentazioni svolte; fino a 40 punti per le repliche.

ARTICOLO 11
Il collegio proclama vincitrice la squadra che ha totalizzato il maggiore punteggio nelle due prove.

torna su