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Premio “Giuseppe Sperduti” 2010

Tema dell’edizione: “Respingimento in mare e accompagnamento in paese straniero”

VINCITORI DEL PREMIO

PRIMA CLASSIFICATA

Università degli Studi di TORINO

SECONDA CLASSIFICATA

Università degli Studi di MESSINA

SQUADRE FINALISTE

In difesa dello Stato:

Università degli Studi di TORINO

Componenti della Squadra:
Giorgia Costa
Raffaella Schifone
Claudia Selvatici

Docente di riferimento: Prof. Edoardo Greppi

MEMORIA IN DIFESA DELLO STATO

In difesa del Ricorrente:

Università degli Studi di MESSINA

Componenti della Squadra:
Gabriele Asta
Luisa Bongiorno
Cristina Cardaci

Docente di riferimento: Prof.ssa Lina Panella

MEMORIA IN DIFESA DEL RICORRENTE

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3 dicembre 2019 - Premio Sperduti XVII Edizione

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROVA ORALE

Prof. Francesco DURANTE
Vice Presidente del Comitato per i Diritti Umani
Prof. Luigi FERRARI BRAVO
Vice Presidente della SIOI
Amb. Fabio MIGLIORINI
Segretario Generale della SIOI
Prof.ssa Laura PINESCHI
Ordinario di Diritto internazionale, Università degli Studi di Parma
Prof. Prof.ssa Elena SCISO
Ordinario di Diritto internazionale, Luiss “Guido Carli” – Roma

TEMA DELL’EDIZIONE 2010

“Respingimento in mare e accompagnamento in paese straniero”

Il comandante di una motovedetta italiana intercetta, poco fuori delle nostre acque territoriali, un battello carico di persone in condizioni molto precarie.
Supponendo che il battello sia diretto verso l’Italia, il comandante, in applicazione delle norme in materia di “immigrazione clandestina” e degli accordi con la Libia*, dispone il fermo dell’imbarcazione e il trasferimento dei passeggeri a bordo della motovedetta. Compiuta tale operazione senza accertare la destinazione, l’identità, la nazionalità e le motivazioni del viaggio, il comandante fa sbarcare i trasportati sulle spiagge libiche, dove:
– taluni di essi vengono arrestati dalle autorità locali per pregressi asseriti reati di tipo politico o per richiesta di estradizione da altri Stati connessa a presunti reati politici quali l’appartenenza a organizzazioni partitiche ostili ai governi; – altri vengono internati come immigranti clandestini in Libia; – altri ancora risultano ormai dispersi sul territorio libico: tra essi parecchi bambini i cui genitori risultano morti durante il viaggio verso le coste libiche.
Prima dello sbarco coattivo, alcuni passeggeri riescono a conferire a marinai resisi disponibili procure in bianco a rappresentarli in giudizio, con la richiesta di designare, in Italia, un avvocato cui conferire il mandato difensivo.
L’avvocato italiano designato assume le seguenti iniziative:
– avvia davanti al Tribunale di Roma un giudizio per il risarcimento dei danni contro il comandante della motovedetta italiana; – denuncia il comandante della motovedetta alla Procura della Repubblica di Roma per i seguenti reati: 1.- omissione da parte del comandante della motovedetta della preventiva identificazione dei viaggiatori; 2.- omissione di acquisizione di eventuali istanze di asilo politico; 3.- antigiuridicità del respingimento e dell’obbligo di sbarco sulle spiagge libiche; 4.- sequestro illegittimo della nave e connessi abbandono e affondamento in mare aperto, con perdita dei beni dei trasportati; 5.- morte o danni gravi per alcuni dei passeggeri e in particolare per i bambini; 6.- tentata sottrazione alla giurisdizione penale italiana.
L’avvocato, inoltre, fa istanza alla Corte di Strasburgo perché imponga provvisoriamente all’Italia il recupero delle persone coattivamente sbarcate in Libia ed il loro trasporto in Italia per esservi processate (se del caso) previo accertamento delle identità e dell’eventuale sussistenza di un diritto ad ottenere lo status di rifugiato in Italia.
La Corte di Strasburgo – preso atto dell’eccezione, opposta dai rappresentanti italiani, circa l’impossibilità di recuperare le persone sbarcate in Libia – respinge la richiesta di misure provvisorie.
Intanto, il procedimento penale si evolve con il proscioglimento del comandante, mentre il tribunale civile respinge le richieste di risarcimento dei danni, affermando la carenza di legittimazione da parte dei procuratori nominati con atti invalidi.
Le impugnazioni proposte (appello e ricorso per cassazione) non trovano accoglimento, dopo di che l’avvocato presenta ricorso alla CEDU contro l’Italia perché venga accertata la violazione dei diritti dell’uomo derivanti dalla condotta del comandante della motovedetta, nonché la violazione da parte del Governo italiano dell’art. 4 del Protocollo CEDU n. 4 del 1963 sul divieto di espulsione collettiva degli stranieri, tenuto conto anche delle particolari condizioni in cui il respingimento è intervenuto in alto mare, con grave pericolo per le vite umane.
Il Governo italiano oppone, in via preliminare, la nullità delle procure inizialmente conferite, e, in via subordinata, l’infondatezza del ricorso in considerazione della legittimità del comportamento del comandante della motovedetta adottato in applicazione della legge italiana, in conformità agli accordi con la Libia.
Chi ha ragione?

*Il riferimento è all’Accordo per la collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope e all’immigrazione clandestina del 13.12.2002, in vigore dal 22.12.2002.

REGOLAMENTO PER IL PREMIO “GIUSEPPE SPERDUTI”

ARTICOLO 1
1. Il premio “Giuseppe Sperduti” è indetto annualmente dal Comitato per i Diritti Umani della SIOI presso la sede centrale della SIOI, a Roma.
2. Il premio, definito nel bando di concorso, è assegnato a seguito di una gara di simulazione processuale su un caso pratico relativo all’applicazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali e relativi Protocolli.

ARTICOLO 2
1. Il Comitato predispone il caso pratico tenendo conto delle questioni di maggiore attualità affrontate dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani.
2. Il caso pratico descrive una vicenda ipotetica riguardante lo Stato italiano.

ARTICOLO 3
La gara si svolge attraverso il confronto tra squadre di studenti universitari costituite conformemente all’art. 5, articolandosi in una prima prova, consistente nella redazione ad opera di ciascuna squadra di una memoria difensiva nell’interesse della parte rappresentata (ricorrente o Governo) e in una prova finale, consistente nella discussione orale del caso.

ARTICOLO 4
1. La Commissione giudicatrice del premio è nominata dal Presidente del Comitato per i Diritti Umani tra i componenti del Comitato medesimo, nonché tra avvocati e magistrati disponibili ad aderire all’iniziativa. Non possono far parte della Commissione giudicatrice i docenti delle Università dalle quali provengono le squadre.
2. Nell’ambito della Commissione giudicatrice il Presidente del Comitato istituisce, anzitutto, una Sotto-Commissione di tre membri, per la valutazione delle memorie scritte. La prova orale si svolge davanti ad un collegio di sei membri costituito, all’esito della prova scritta, conformemente a quanto previsto dal comma successivo.
3. II Presidente del Comitato ed il Presidente della SIOI, o altra persona da lui designata, sono membri di diritto del collegio per la prova orale. Il presidente del Comitato designa i restanti quattro membri del collegio, che devono essere diversi dai componenti della Sotto-Commissione.

ARTICOLO 5
1. Il premio è aperto a tutte le Università italiane in cui si insegnano discipline giuridiche.
2. Ciascuna squadra è composta da tre studenti universitari regolarmente iscritti da almeno un anno ad un corso di laurea.
3. Sono ammessi soltanto gli studenti che non hanno mai partecipato al premio.
ARTICOLO 6
1. Ogni anno il Comitato redige il bando di concorso per la partecipazione al premio, cui è allegato il modulo di iscrizione, e ne dispone adeguate forme di pubblicità onde consentirne la massima divulgazione presso tutte le Università italiane interessate. Il bando, unitamente al presente regolamento, viene pubblicato anche sul sito internet della SIOI.
2. Nel bando vengono stabiliti i termini iniziale e finale per le iscrizioni al premio.
3. Dieci giorni prima della data di apertura delle iscrizioni viene pubblicato sul sito internet della SIOI il testo del caso pratico sul quale si svolgerà la gara di simulazione processuale.
4. Il numero massimo di squadre che può partecipare al premio è stabilito in ciascun bando di concorso o, in mancanza, si intende fissato in venti (20).
5. Nel caso in cui il numero di squadre aspiranti a partecipare sia superiore a quello fissato a norma del comma precedente, la selezione sarà effettuata in funzione della data e dell’ora dell’invio per fax del modulo di iscrizione allegato al bando.
6. Al termine della procedura di iscrizione, il Presidente del Comitato estrae a sorte le squadre che difenderanno gli interessi del/i ricorrente/i e del Governo e ne dà comunicazione alle stesse.
7. In presenza di circostanze particolari, le disposizioni del presente articolo possono essere derogate per decisione unanime del Comitato per i Diritti Umani.

ARTICOLO 7
1. Ciascuna squadra deve predisporre una memoria scritta in lingua italiana che deve comporsi di tre parti:
– un indice riassuntivo dei contenuti numerato in cifre romane;
– un’argomentazione difensiva non superiore a trenta (30) pagine numerate in cifre arabe;
– un annesso bibliografico in cui viene analiticamente indicato il materiale utilizzato per la redazione della memoria (testi normativi, dottrina e giurisprudenza)
2. Ciascuna squadra deve inviare alla sede centrale della SIOI, entro la data fissata nel bando di concorso o comunicata al momento della conferma dell’iscrizione, 4 copie della memoria ed un CD contenente il formato elettronico conforme all’originale, unitamente ad una lettera di accompagnamento che precisi l’Università di provenienza.

ARTICOLO 8
1. Ciascun membro della Sotto-Commissione assegna ad ogni memoria un punteggio da 1 a 100 così composto: fino a 20 punti per la forma e il modo di presentazione della memoria; fino a 80 punti per i contenuti e l’originalità delle argomentazioni svolte. La mancata osservanza delle modalità di redazione e di invio delle memorie previsti dalle disposizioni dell’articolo 8 comporta l’esclusione della squadra dal premio.
2. Il punteggio finale è dato dalla media matematica dei punteggi assegnati da ciascun componente della Sotto-Commissione, alla stregua dei predetti criteri.
3. In base al punteggio finale, verranno formate due graduatorie distinte in funzione della parte rappresentata da ciascuna squadra.
4. La migliore squadra in ricorso e la migliore squadra in difesa sono ammesse alla prova orale.
5. Le memorie delle due squadre finaliste sono pubblicate sul sito internet della SIOI.

ARTICOLO 9
1. La prova orale tra le due squadre finaliste si svolge dinanzi al collegio composto conformemente all’art. 4 comma 2 del presente Regolamento presso la sede centrale della SIOI nelle date stabilite di comune accordo tra il Presidente del Comitato ed il Presidente della SIOI.
2. Lo svolgimento della prova orale è aperto al pubblico.
3. Ciascuna squadra espone le proprie argomentazioni a difesa degli interessi della parte rappresentata. Ciascuna squadra ha diritto ad una replica. I tempi degli interventi orali sono regolati dal collegio giudicante.
4. Nel corso dell’esposizione orale i componenti del collegio giudicante possono formulare domande o richiedere ulteriori chiarimenti.

ARTICOLO 10
Il collegio giudicante assegna alle squadre finaliste un punteggio da 1 a 200 così composto: fino a 40 per le capacità oratorie e l’efficacia dell’esposizione; fino a 120 punti per i contenuti e l’originalità delle argomentazioni svolte; fino a 40 punti per le repliche.

ARTICOLO 11
Il collegio proclama vincitrice la squadra che ha totalizzato il maggiore punteggio nelle due prove.

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