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Premio “Giuseppe Sperduti” 2018

Tema dell’edizione: “Impeachment, agibilità politica e diritti fondamentali”

VINCITORI DEL PREMIO

PRIMA CLASSIFICATA

Università degli Studi di NAPOLI FEDERICO II

SECONDA CLASSIFICATA

Università degli Studi di ENNA “KORE”

SQUADRE FINALISTE

In difesa del Ricorrente:

Università degli Studi di NAPOLI FEDERICO II

Componenti della Squadra:

Carlo Barba
Claudia Cantone
Simone D’Andrea 

Docente di riferimentoProf. Francesco De Santis

 MEMORIA IN DIFESA DEL RICORRENTE

In difesa dello Stato:

Università degli Studi di ENNA “KORE”

Componenti della Squadra:

Elena Avenia
Claudio Nigrelli 
Alessandra Vivona 

Docente di riferimentoProf. Paolo Bargiacchi

 MEMORIA IN DIFESA DELLO STATO

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROVA ORALE

Prof. Umberto LEANZA
Presidente della Commissione e Vice Presidente della SIOI
Dr.ssa Sara Cavelli
Direttore Generale della SIOI
Prof.ssa Silvia ANGIOI
Associato di Diritto Internazionale Università della Campania Luigi Vanvitelli
Prof. Paolo BENVENUTI
Già Ordinario di Diritto Internazionale Università degli Studi di Roma Tre
Prof.ssa Francesca GRAZIANI
Associato di Diritto Internazionale Università della Campania Luigi Vanvitelli
Prof. Sergio MARCHISIO
Ordinario di Diritto internazionale Sapienza Università di Roma

TEMA DELL’EDIZIONE 2018

“IMPEACHMENT, AGIBILITÀ POLITICA E DIRITTI FONDAMENTALI”

Il sig. A, è presidente della Repubblica dello stato Z e membro del partito popolare. Il Presidente prima di dedicarsi alla carriera politica era noto per essere un uomo d’affari con grossi interessi nel settore delle infrastrutture.

Nel corso del suo mandato, una importante azienda straniera ottiene dal Ministero delle opere pubbliche rilevanti commesse per la realizzazione di alcune opere destinate ad apportare fondamentali miglioramenti per alcune aree disagiate del paese.

La realizzazione delle opere richiede la riacquisizione di intere aree che erano state date in concessione agli agricoltori residenti in diversi villaggi e comuni della regione.

L’adozione dei provvedimenti necessari alla riacquisizione delle aree suscita la protesta in massa degli agricoltori che manifestano per giorni presidiando le aree destinate alla realizzazione delle opere contestate e accusano il Presidente di aver agito anteponendo i propri interessi economici agli interessi del paese e delle comunità da sempre presenti sui territori interessati dagli interventi.

Alla protesta delle comunità si aggiunge quella delle organizzazioni sindacali impegnate nella difesa dei diritti degli agricoltori; anche la reazione dell’opinione pubblica è a sostegno degli agricoltori.

La situazione dunque si complica sotto diversi profili, sia per il Presidente sia per il Ministro. Da un lato sul entrambi grava il sospetto di aver condotto l’intera operazione guidati da logiche di profitto e di arricchimento personale.

Dall’altro, sul Presidente grava altresì l’accusa di essere venuto meno ai suoi doveri costituzionali, in primis l’obbligo di agire nel pieno rispetto delle regole nonché quello, consequenziale di ergersi ad esempio di correttezza istituzionale per tutte le altre cariche dello Stato.

L’autorità giudiziaria decide di avviare l’azione penale. Le accuse, sia per il Presidente che per il Ministro sono quelle di peculato, corruzione e violazione della legge sugli appalti pubblici.

La posizione del Presidente pare però ulteriormente aggravarsi quando un nutrito gruppo di parlamentari si fa promotore di una mozione perché venga avviata nei suoi confronti la procedura di impeachment.

I parlamentari sostengono infatti che al di là delle accuse mosse contro il Presidente ed il Ministro e che hanno ad oggetto la legalità e la trasparenza dell’operazione, il comportamento del Presidente debba essere considerato chiaramente in contrasto con gli obblighi ad esso imposti dalla Costituzione in quanto garante della legalità e del rispetto delle regole del buon governo.

Il Parlamento, chiamato a pronunciarsi nomina una commissione incaricata di verificare se vi siano gli estremi per definire la condotta del presidente contraria ai suoi doveri costituzionali.

La Commissione esprime un parere favorevole e il Parlamento decide a larga maggioranza per l’impeachment.

Il Presidente è così rimosso dalla carica e la Corte suprema convalida la decisione adottata. Alla misura di impeachment si accompagna altresì quella dell’interdizione dai pubblici uffici e del divieto di esercizio del diritto di elettorato – attivo e passivo – fino alla pronuncia della sentenza definitiva.

Nei confronti del Presidente e del Ministro ormai decaduti, sono adottati, a seguito dell’avvio dell’azione penale, provvedimenti di custodia cautelare.

Sia la procedura di impeachment, sia l’avvio dell’azione penale intervengono in un momento storico particolare: a distanza di 5 mesi infatti si terranno nel paese le elezioni politiche.

Nel frattempo il Parlamento adotta alcuni importanti emendamenti alla legge elettorale che prevedono sia l’impossibilità per il Presidente che abbia subito un provvedimento di impeachment di ricoprire di nuovo la carica, sia l’impossibilità per un parlamentare che sia stato dichiarato colpevole di un reato per il quale è prevista la pena superiore ai 3 anni di reclusione la possibilità di esercitare il diritto di elettorato passivo per i 5 anni successivi a partire dal momento in cui è pronunciata la sentenza definitiva di condanna.

Nei due anni successivi si dipana la vicenda giudiziaria che vede il Presidente sottoposto a processo. Il Presidente durante un’udienza sottopone al contro-esame uno dei testimoni chiamato a deporre a suo carico.

Il controinterrogatorio è più volte interrotto dal presidente del tribunale che ordina l’allontanamento dell’imputato dall’aula per oltraggio alla corte e dispone che venga prolungato il regime di custodia cautelare fino alla conclusione del processo e alla pronuncia della sentenza definitiva.

Nel frattempo sono indette le elezioni politiche alle quali il ricorrente non può partecipare e che pongono alla guida del paese il partito e la coalizione avversi all’ex Presidente.

Dopo 4 anni la sentenza definitiva condanna l’ex Presidente alla pena di 5 anni di reclusione per peculato e corruzione (e analogamente avviene per l’ex Ministro delle opere pubbliche).

L’ex presidente presenta un ricorso alla Corte europea dei diritti umani, lamentando la violazione dei suoi diritti fondamentali.

Con riferimento alla detenzione cautelare, si lamenta innanzitutto la violazione dell’art.3 della Convenzione, in considerazione del regime carcerario cui il ricorrente dichiara di essere sottoposto.

La patologia cardiaca di cui soffre da tempo non ha infatti indotto le autorità carcerarie ad adottare misure atte a rendere le condizioni della detenzione compatibili con la malattia. Si lamenta l’insufficiente ricorso alle cure e ai controlli medici che sarebbero stati necessari.

In secondo luogo si lamenta la violazione dell’art.5 della Convenzione, apparendo la misura di detenzione cautelare adottata non congrua rispetto alla natura delle accuse mosse contro il ricorrente.

Si lamenta la violazione dell’art.6 della Convenzione in quanto il ricorrente ritiene che le comunicazioni con il proprio legale siano state intralciate o comunque sottoposte, in talune circostanze a controlli e limitazioni non giustificati.

Con riferimento alla procedura di impeachment, il ricorrente lamenta che questa integri, per gli effetti che produce, una violazione dell’art.3 del Protocollo n.1 alla Convenzione.

L’esclusione perpetua dalla carica precedentemente rivestita, che è misura conseguente alle modifiche alla legge elettorale adottata pendente il giudizio davanti al giudice nazionale, chiamato a decidere sulle accuse mosse contro il ricorrente, viola il diritto a libere elezioni garantito dall’art.3 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione.

Si ritiene da ultimo sia stato violato l’art.18 della Convenzione perché i limiti posti all’esercizio dei diritti garantiti dalla Convenzione sarebbe stato concepito, nel caso di specie, con la precisa finalità di escludere il ricorrente dalla vita pubblica e da quella politica più in particolare.

L’intera vicenda giudiziaria si è dipanata mentre il paese si preparava a nuove elezioni che hanno visto la vittoria del partito e della coalizione precedentemente all’opposizione.

La modifica della legge elettorale, ad avviso del ricorrente, non sembra stata concepita in maniera neutrale, ma ha significativamente contribuito ad emarginare dalla vita politica sia il ricorrente sia coloro che a quest’ultimo sono stati associati nella vicenda giudiziaria.

REGOLAMENTO PER IL PREMIO “GIUSEPPE SPERDUTI”

ARTICOLO 1
1. Il premio “Giuseppe Sperduti” è indetto annualmente dal Comitato per i Diritti Umani della SIOI presso la sede centrale della SIOI, a Roma.
2. Il premio, definito nel bando di concorso, è assegnato a seguito di una gara di simulazione processuale su un caso pratico relativo all’applicazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali e relativi Protocolli.

ARTICOLO 2
1. Il Comitato predispone il caso pratico tenendo conto delle questioni di maggiore attualità affrontate dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani.
2. Il caso pratico descrive una vicenda ipotetica riguardante lo Stato italiano.

ARTICOLO 3
La gara si svolge attraverso il confronto tra squadre di studenti universitari costituite conformemente all’art. 5, articolandosi in una prima prova, consistente nella redazione ad opera di ciascuna squadra di una memoria difensiva nell’interesse della parte rappresentata (ricorrente o Governo) e in una prova finale, consistente nella discussione orale del caso.

ARTICOLO 4
1. La Commissione giudicatrice del premio è nominata dal Presidente del Comitato per i Diritti Umani tra i componenti del Comitato medesimo, nonché tra avvocati e magistrati disponibili ad aderire all’iniziativa. Non possono far parte della Commissione giudicatrice i docenti delle Università dalle quali provengono le squadre.
2. Nell’ambito della Commissione giudicatrice il Presidente del Comitato istituisce, anzitutto, una Sotto-Commissione di tre membri, per la valutazione delle memorie scritte. La prova orale si svolge davanti ad un collegio di sei membri costituito, all’esito della prova scritta, conformemente a quanto previsto dal comma successivo.
3. II Presidente del Comitato ed il Presidente della SIOI, o altra persona da lui designata, sono membri di diritto del collegio per la prova orale. Il presidente del Comitato designa i restanti quattro membri del collegio, che devono essere diversi dai componenti della Sotto-Commissione.

ARTICOLO 5
1. Il premio è aperto a tutte le Università italiane in cui si insegnano discipline giuridiche.
2. Ciascuna squadra è composta da tre studenti universitari regolarmente iscritti da almeno un anno ad un corso di laurea.
3. Sono ammessi soltanto gli studenti che non hanno mai partecipato al premio.
ARTICOLO 6
1. Ogni anno il Comitato redige il bando di concorso per la partecipazione al premio, cui è allegato il modulo di iscrizione, e ne dispone adeguate forme di pubblicità onde consentirne la massima divulgazione presso tutte le Università italiane interessate. Il bando, unitamente al presente regolamento, viene pubblicato anche sul sito internet della SIOI.
2. Nel bando vengono stabiliti i termini iniziale e finale per le iscrizioni al premio.
3. Dieci giorni prima della data di apertura delle iscrizioni viene pubblicato sul sito internet della SIOI il testo del caso pratico sul quale si svolgerà la gara di simulazione processuale.
4. Il numero massimo di squadre che può partecipare al premio è stabilito in ciascun bando di concorso o, in mancanza, si intende fissato in venti (20).
5. Nel caso in cui il numero di squadre aspiranti a partecipare sia superiore a quello fissato a norma del comma precedente, la selezione sarà effettuata in funzione della data e dell’ora dell’invio per fax del modulo di iscrizione allegato al bando.
6. Al termine della procedura di iscrizione, il Presidente del Comitato estrae a sorte le squadre che difenderanno gli interessi del/i ricorrente/i e del Governo e ne dà comunicazione alle stesse.
7. In presenza di circostanze particolari, le disposizioni del presente articolo possono essere derogate per decisione unanime del Comitato per i Diritti Umani.

ARTICOLO 7
1. Ciascuna squadra deve predisporre una memoria scritta in lingua italiana che deve comporsi di tre parti:
– un indice riassuntivo dei contenuti numerato in cifre romane;
– un’argomentazione difensiva non superiore a trenta (30) pagine numerate in cifre arabe;
– un annesso bibliografico in cui viene analiticamente indicato il materiale utilizzato per la redazione della memoria (testi normativi, dottrina e giurisprudenza)
2. Ciascuna squadra deve inviare alla sede centrale della SIOI, entro la data fissata nel bando di concorso o comunicata al momento della conferma dell’iscrizione, 4 copie della memoria ed un CD contenente il formato elettronico conforme all’originale, unitamente ad una lettera di accompagnamento che precisi l’Università di provenienza.

ARTICOLO 8
1. Ciascun membro della Sotto-Commissione assegna ad ogni memoria un punteggio da 1 a 100 così composto: fino a 20 punti per la forma e il modo di presentazione della memoria; fino a 80 punti per i contenuti e l’originalità delle argomentazioni svolte. La mancata osservanza delle modalità di redazione e di invio delle memorie previsti dalle disposizioni dell’articolo 8 comporta l’esclusione della squadra dal premio.
2. Il punteggio finale è dato dalla media matematica dei punteggi assegnati da ciascun componente della Sotto-Commissione, alla stregua dei predetti criteri.
3. In base al punteggio finale, verranno formate due graduatorie distinte in funzione della parte rappresentata da ciascuna squadra.
4. La migliore squadra in ricorso e la migliore squadra in difesa sono ammesse alla prova orale.
5. Le memorie delle due squadre finaliste sono pubblicate sul sito internet della SIOI.

ARTICOLO 9
1. La prova orale tra le due squadre finaliste si svolge dinanzi al collegio composto conformemente all’art. 4 comma 2 del presente Regolamento presso la sede centrale della SIOI nelle date stabilite di comune accordo tra il Presidente del Comitato ed il Presidente della SIOI.
2. Lo svolgimento della prova orale è aperto al pubblico.
3. Ciascuna squadra espone le proprie argomentazioni a difesa degli interessi della parte rappresentata. Ciascuna squadra ha diritto ad una replica. I tempi degli interventi orali sono regolati dal collegio giudicante.
4. Nel corso dell’esposizione orale i componenti del collegio giudicante possono formulare domande o richiedere ulteriori chiarimenti.

ARTICOLO 10
Il collegio giudicante assegna alle squadre finaliste un punteggio da 1 a 200 così composto: fino a 40 per le capacità oratorie e l’efficacia dell’esposizione; fino a 120 punti per i contenuti e l’originalità delle argomentazioni svolte; fino a 40 punti per le repliche.

ARTICOLO 11
Il collegio proclama vincitrice la squadra che ha totalizzato il maggiore punteggio nelle due prove.

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