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Inaugurazione dell'Anno Giudiziario Sportivo al CONI

Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, il Presidente del Collegio di Garanzia per lo Sport, Franco Frattini, e il Procuratore Generale dello Sport, Gen. Enrico Cataldi, hanno inaugurato l’Anno Giudiziario Sportivo 2016 al Salone d’Onore del CONI
Discorso del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini

Caro Presidente Malagò,
Caro Segretario Generale Fabbricini,
Care Colleghe e Cari Colleghi presidenti delle Sezioni e componenti del Collegio di Garanzia dello Sport,
Egregio Procuratore Generale dello Sport, signori e signore!

È la prima volta, in assoluto, che nel salone d’onore del CONI l’organo di ultima istanza della Giustizia sportiva italiana è chiamato, con l’apertura dell’anno giudiziario 2016, a tracciare un bilancio della propria attività e a formulare qualche proposta per il futuro.

È questo un ulteriore segno, ben visibile, della attenzione che il CONI e il suo Presidente, sin dall’inizio del suo mandato, hanno prestato nei riguardi della giustizia sportiva e dei suoi organi, oggetto di una profonda e innovativa riforma che il Presidente Malagò ha fortemente voluto e condotto in porto dopo assai poco tempo dal suo insediamento.

Il sistema della giustizia sportiva prevede oggi, dopo i diversi gradi della giustizia endofederale, un giudizio di legittimità, comparabile con quello affidato alla Corte di Cassazione per la giurisdizione ordinaria, che sta dimostrando di conseguire gli obiettivi di rapidità, efficienza e indirizzo nomofilattico che la riforma aveva indicato.

Si sta, inoltre, rivelando utile ed efficace il ruolo della Procura generale dello Sport, per la cui istituzione alcuni avevano sollevato dubbi e perplessità, che credo siano oggi svaniti completamente.

Il mio ringraziamento, in apertura, è diretto al Presidente del CONI, che ha voluto la riforma e affidato la delicata funzione di presidente e componenti del Collegio a chi vi parla e a colleghi che, dal primo all’ultimo, stanno svolgendo il loro compito – che, va ricordato, è a titolo gratuito – con esemplare qualità, dedizione, lealtà istituzionale e grande passione, sottraendo certamente tempo alle famiglie, al riposo o ad altre attività professionali.

Grazie, a tutti voi, cari colleghi, per dimostrarvi all’altezza della fiducia che lo sport italiano ha riposto in voi!

Il caposaldo del nostro lavoro è l’autonomia della giustizia sportiva da quella ordinaria, corollario dell’autonomia dello sport riconosciuta con continuità in Italia da governi di struttura e colore politico assai diversi, e confermata al più alto livello dalla giurisprudenza anche costituzionale.

Il Collegio ha operato, e continuerà a farlo, nella convinzione che lo sport italiano meriti trasparenza, integrità, contrasto fermo ad ogni violazione delle regole, e che ciò sia dovuto ai milioni di italiani che seguono, praticano o hanno praticato attività sportive amatoriali ed agonistiche; italiane ed italiani che attendono dalla giustizia sportiva una parola chiara, rapida, severa e senza sconti quando occorra, affinché i principi della Carta olimpica e degli Statuti non siano semplicemente affermati, ma pienamente attuati.

Il quadro ordinamentale, nazionale ma anche europeo – al quale il Collegio guarda con crescente attenzione – attribuisce ormai valenza “costituzionale” al diritto di praticare uno sport, ma con altrettanta chiarezza stabilisce che se la leale competizione sportiva è in qualunque modo truccata – dal doping a una compravendita di una partita di calcio – tocca alle Istituzioni – Federazioni e CONI, anzitutto, e giustizia sportiva ove occorra – intervenire con rigore per garantire che la pulizia nella pratica sportiva sia l’esempio quotidiano per i giovani, per gli sportivi praticanti e non, per l’intera collettività.

Nel corso del 2015 il Collegio di Garanzia ha definito 102 ricorsi. Il numero dei procedimenti che la previgente Alta Corte di Giustizia Sportiva si trovava ad esaminare ogni anno si è quasi triplicato e tale dimensione quantitativa del contenzioso risulta essere considerevole anche ove raffrontata con l’esperienza del Tnas; non bisogna dimenticare, invero, che una parte consistente del contenzioso conosciuto dal Tnas era costituito dalle controversie tra calciatori ed agenti dei calciatori, oggi sottratte alla cognizione del Collegio di Garanzia.

Pur tuttavia, a prescindere da un valutazione di stampo meramente quantitativo del suddetto contenzioso, risulta evidente come numerosi procedimenti delibati dal Collegio in quest’ultimo anno abbiano avuto ad oggetto questioni complesse e delicate, suscettibili, per i motivi di rilevanza e di principio ad esse connessi, di produrre effetti importanti anche sul piano dell’ordinamento sportivo nel suo complesso considerato.

Penso, ad esempio, alle controversie aventi ad oggetto: il regime impugnatorio di un’assemblea di Lega, l’iscrizione ai campionati, la cancellazione di una società sportiva dilettantistica nell’ambito del registro CONI, l’assetto del campionato di Lega Pro a 54 ovvero a 60 squadre, l’ammissibilità del ricorso della Procura Generale del CONI in caso di decisione di secondo grado federale di assoluzione, la vicenda del calcio scommesse (cosiddetto filone “dirty soccer”).

Il Collegio ha in varie occasioni, a proposito della cd responsabilità oggettiva, delineato portata ed effetti dell’obbligo di precauzione cui le società sportive sono tenute, anche a prescindere da alcuna colpevolezza dei loro comportamenti, affinché la violenza ed i violenti – da coloro che intonano cori razzisti a quelli che usano razzi o altri oggetti esplodenti – siano tenuti lontani dagli stadi di calcio ed emarginati all’interno delle tifoserie, affinché una partita di calcio sia evento sportivo per famiglie e sportivi, non già teatro di guerriglia per bulli e criminali da strapazzo travestiti da tifosi.

Ebbene, in questa fase particolare, nell’ambito della quale il Collegio ha mosso i primi passi, si è ritenuto necessario coinvolgere maggiormente le Sezioni Unite, in virtù della loro funzione nomofilattica. È questa, dunque, la ragione per la quale le Sezioni Unite hanno deciso più della metà di tutto il contenzioso pervenuto al Collegio in questo ultimo anno. E, a tale proposito, una menzione particolare merita proprio la definizione della natura e del perimetro del giudizio di legittimità dinanzi al Collegio di Garanzia, così come acclarato e definito dalle Sezioni Unite.

Il ricorso per motivi di legittimità dinanzi al Collegio non può essere configurato come terzo grado di giudizio, nel quale possono essere ulteriormente valutate le istanze e le argomentazioni sviluppate dalle parti ovvero come un giudizio volto a sindacare le emergenze istruttorie acquisite nella fase di merito.

Il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport è preordinato sic et simpliciter all’annullamento delle pronunce che si assumono viziate solo da violazione di specifiche norme ovvero viziate da omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Con riferimento all’ambito sanzionatorio, poi, il Collegio di Garanzia può valutare la legittimità della misura di una sanzione solo se la stessa è stata irrogata in palese violazione dei presupposti di fatto o di diritto o per la sua manifesta irragionevolezza. Non si può e non si deve, in altri termini, ridiscutere daccapo il merito – magari ai fini di un inaccettabile “colpo di spugna” quando la giustizia endofederale ha rispettato le norme e ha compiutamente motivato le sue decisioni.

Tali principi, che distinguono nettamente l’ambito della competenza del Collegio da quello che, nel preesistente ordinamento, apparteneva all’Alta Corte ed al TNAS, costituiscono forse l’elemento che più fortemente ha caratterizzato la riforma della giustizia sportiva, con l’entrata in vigore del vigente Codice.

Le Sezioni Unite hanno, pertanto, ritenuto che a tali principi il Collegio debba dare piena e rigorosa applicazione nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali ad esso rimesse.

Il Collegio si articola in quattro sezioni giurisdizionali le quali hanno una competenza ripartita per materia (tecnico – sportiva; disciplinare; amministrativa; economico – patrimoniale). Il carico di lavoro che ha interessato le singole sezioni nel corso del 2015 non è stato omogeneo. La stragrande maggioranza del contenzioso definito dal Collegio di Garanzia ha avuto, infatti, ad oggetto questioni disciplinari. Molte, moltissime sono state decise dalle Sezioni Unite, ma anche la Seconda Sezione ha assunto diverse importanti decisioni in materia.

A questo riguardo desidero sottolineare che, per effetto della novella che ha riguardato il Codice di Giustizia Sportiva alla fine del 2015, è stata inserita una norma in virtù della quale ciascuna controversia deve essere assegnata dal Presidente del Collegio alla sezione di competenza ma, in caso di sovraccarico, la controversia può ben essere assegnata ad altra sezione.

Ciò premesso, ho provveduto a stabilire che, a partire dal 1 gennaio 2016, i ricorsi aventi ad oggetto l’impugnazione di decisioni e provvedimenti di natura disciplinare emessi dagli organi di Giustizia della F.I.G.C. saranno assegnati alla cognizione della Seconda Sezione, mentre i ricorsi aventi ad oggetto l’impugnazione di decisioni e provvedimenti di natura disciplinare emessi dagli organi di Giustizia di tutte le altre Federazioni Sportive Nazionali saranno assegnati alla cognizione della Quarta Sezione.

Un ruolo di primaria importanza è stato, altresì, svolto dalla sezione consultiva del Collegio, che ha reso pareri di notevole interesse e rilevanza su questioni interpretative sollevate dal CONI, ma anche dalle Federazioni, per il tramite del CONI. Penso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, al parere che ha definito – limitandolo – l’ambito di applicazione della norma transitoria concernente l’ultrattività del TNAS e dell’Alta Corte, o a quello che ha escluso dall’ambito cognitivo del Collegio, in base al vigente contesto normativo di riferimento, le controversie tra agenti e calciatori, o ancora a quello relativo al regime normativo da applicarsi all’ipotesi di dimissioni della maggioranza dei componenti delle strutture territoriali del Coni.

Ritengo opportuno e utile rimarcare, in questa sede, il ruolo e la funzione della sezione consultiva che, in molti casi, può addirittura costituire uno strumento alternativo di risoluzione di una controversia, nel senso che l’adozione di un parere in ordine ad una determinata questione potrebbe addirittura evitare in nuce il prodursi della fase contenziosa. Tale ruolo, a mio avviso, andrebbe in futuro rafforzato, pensando, ad esempio, di rendere più stringente, in direzione dell’obbligatorietà, l’accesso delle Federazioni alla funzione consultiva del Collegio su temi riguardanti l’interpretazione delle proprie norme organizzative, procedimentali e processuali.

Come accennato in precedenza, nel mese di novembre 2015 sono state apportate alcune modifiche al Codice della Giustizia Sportiva, delle quali talune destinate specificamente al Collegio di Garanzia dello Sport e condivise da chi vi parla. Oltre a quella già citata, avente il precipuo scopo di rendere più elastica l’assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni in caso di sovraccarico, di ripartire i carichi di lavoro e di garantire, in tal guisa, una più efficiente e rapida definizione dei procedimenti, desidero segnalare che è stato inserito e disciplinato il potere di adottare, da parte del Presidente del Collegio, misure cautelari, anche inaudita altera parte, in casi di particolare gravità e urgenza. Potere che, ovviamente, andrà esercitato con prudenza e tenuto conto della specificità di ciascun interesse in gioco. È stata, altresì, disposta la possibilità di abbreviare alla metà i termini a difesa della parte intimata nonché i termini per presentare ulteriori memorie, naturalmente nei casi di particolare urgenza, sulla base di una valutazione rimessa al Presidente del Collegio.

Inoltre, è stata resa meno rigida la composizione delle Sezioni Unite: infatti, in caso di astensione o ricusazione o altra causa di indisponibilità di uno dei componenti, il Presidente del

Collegio designa altro componente della Sezione giudicante alla quale appartiene il soggetto astenuto o ricusato.

Colgo anche l’occasione per evidenziare un altro importante, recente intervento del legislatore sportivo: come è noto il procedimento dinanzi al Collegio di Garanzia deve concludersi entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. Il ricorso, tuttavia, si intende ora definito con la pubblicazione del dispositivo della decisione, che deve avvenire entro i cinque giorni successivi all’udienza. La motivazione, invece, deve essere depositata nel termine ulteriore di trenta giorni.

So bene che i componenti del Collegio, pur gravati da questi ed altri onerosi impegni professionali, non risparmiano energie per assicurare che i termini di definizione dei procedimenti vengano sempre rispettati. Richiamo questo aspetto alla attenzione di tutti, poiché il nostro compito non è esercitare un potere, ma assicurare un servizio a chi chiede giustizia nell’ordinamento sportivo. E sinora, con soddisfazione, posso dire che, al di là della elevata qualità tecnica delle nostre decisioni, l’immagine del Collegio presso l’opinione pubblica e presso gli operatori sportivi è stata sempre immune da dubbi e critiche diversi dalla, ben fisiologica, impugnazione presso il TAR delle nostre pronunce.

E in proposito ricordo che, nel 2015, mai alcuna impugnazione al TAR di pronunce del Collegio ne ha determinato riforma o annullamento.

Signore e Signori, caro Presidente, caro Segretario Generale, egregio Procuratore Generale dello Sport, il Collegio inizia il nuovo anno con rinnovata convinzione e motivazione profonda sulla importanza che il proprio giudizio di legittimità ha ormai assunto nel sistema, che ha esaurito la fase del rodaggio della nuova giustizia sportiva.

Abbiamo giudicato, e continueremo a farlo, con il doveroso rispetto per tutte le parti che a noi si rivolgono, avendo ben chiari i principi dell’autonomia delle Federazioni e della rilevanza della Giustizia endofederale come esclusivo giudice “del merito”, così come dell’essenziale ruolo di coordinamento, vigilanza e impulso che il CONI esercita nell’ambito sportivo nazionale con fondamentali rapporti con gli organismi internazionali, ma siamo altrettanto persuasi che la certezza delle situazioni giuridiche, da noi conosciute ed esaminate, contribuisca all’impegno corale cui tutti gli attori del mondo dello sport sono chiamati. Impegno, irrinunciabile, a rafforzare ogni giorno la credibilità, attrattività, portata educativa, in definitiva il fondamentale valore sociale che rende orgogliosi tutti noi, donne e uomini di sport.

Franco Frattini