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Statuto

STATUTO DELLA SOCIETA’ ITALIANA PER LA ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
(approvato dall’Assemblea Generale nella sua seduta del 28 aprile 2016)

Art.1 – La Società Italiana per la Organizzazione Internazionale, ente privato a struttura associativa senza fini di lucro, promuove la conoscenza dei problemi della politica internazionale allo scopo di contribuire all’instaurazione di un giusto e pacifico assetto della comunità internazionale, al progresso dell’unificazione europea e alla diffusione della conoscenza e della tutela dei diritti umani. La Società ha la propria sede in Roma. Sue sezioni sono stabilite in altre città italiane.

Art. 2 – Per il raggiungimento dei propri fini, la Società:
a) promuove e provvede alla pubblicazione di studi sui problemi politici, giuridici, economici e sociali della comunità internazionale, in vista di una efficiente e stabile organizzazione della pace;
b) provvede, anche con pubblicazioni periodiche, alla documentazione ed alla discussione delle attività delle organizzazioni internazionali, cura la diffusione in Italia delle correnti di pensiero e dei punti di vista, ufficiali e privati, che si manifestino nelle altre Nazioni riguardo ai problemi internazionali, fa conoscere all’estero il più largamente possibile i contributi del pensiero italiano in materia;
c) organizza convegni, seminari, conferenze e pubbliche discussioni per favorire la conoscenza dei problemi internazionali e diffondere nella pubblica opinione gli ideali e obbiettivi dell’organizzazione internazionale e del processo di integrazione europea;
d) promuove la formazione e l’aggiornamento professionale di quanti, in particolare i giovani, – italiani o stranieri – operano o aspirano ad operare nei diversi campi dell’attività internazionale;
e) predispone e realizza programmi di studi e ricerche e cura, anche con l’assegnazione di premi, borse di studio e sussidi, la ricerca scientifica e l’approfondimento della conoscenza nel campo dell’organizzazione internazionale da parte di studiosi e giovani italiani e stranieri;
f) presta agli enti pubblici e privati competenti per le relazioni internazionali il proprio contributo di consulenza, studio e documentazione;
g) collabora con organizzazioni nazionali, estere ed internazionali aventi fini analoghi e partecipa a federazioni, comitati ed altri enti associativi a carattere internazionale.

Art.3 – I soci della Società si distinguono in ordinari, onorari e collettivi.
Possono far parte della Società come soci ordinari coloro – italiani o stranieri – che per competenza e attività siano in grado di portare un effettivo contributo al perseguimento dei suoi fini. La nomina dei soci è deliberata dall’Assemblea generale a scrutinio segreto, su proposta del Consiglio direttivo.
L’Assemblea generale potrà nominare soci onorari, scelti tra personalità che abbiano apportato un contributo significativo allo studio e allo sviluppo della cooperazione internazionale e all’attività delle organizzazioni internazionali.
Possono far parte della Società come soci collettivi società, associazioni, enti pubblici o privati e istituzioni italiane o straniere. La loro nomina è deliberata dall’Assemblea generale su proposta del Consiglio direttivo. Ciascun socio col lettivo designa un proprio rappresentante nella Società che esercita, in suo nome e per suo conto, i diritti dei soci ordinari della Società. Il rappresentante del socio collettivo può essere sostituito previa tempestiva comunicazione scritta al Segretario generale della Società.
I soci collettivi possono designare membri del Consiglio direttivo della Società in un numero non superiore alla metà del numero complessivo dei soci collettivi stessi e comunque non superiore a cinque. I soci collettivi concorderanno tra di loro i nominativi dei loro rappresentanti nel Consiglio direttivo e ne daranno comunicazione all’Assemblea generale. I soci collettivi possono richiedere alla Società lo svolgimento di studi o ricerche, la realizzazione di incontri e la preparazione di quaderni di documentazione su problematiche specifiche di loro interesse. La richiesta è diretta all’Ufficio di presidenza della Società che ne autorizza l’esecuzione e ne fissa le modalità.
I soci ordinari e collettivi sono tenuti al pagamento delle quote associative annuali nella misura stabilita dall’Assemblea generale.
I soci si impegnano a cooperare con la Società per il raggiungimento dei suoi fini. Essi beneficiano dei servizi e delle attività predisposte dalla Società.
La qualità di socio ordinario si perde per mancato pagamento delle quote sociali protrattosi per due anni consecutivi. Essa può inoltre essere revocata dall’Assemblea generale per giusta causa.

Art. 4 – Gli organi della Società sono:
a) l’Assemblea generale
b) il Consiglio direttivo
c) il Consiglio scientifico
d) il Comitato per i Diritti umani
e) l’Ufficio di presidenza
f) il Collegio dei Revisori dei conti

Art. 5 – L’Assemblea generale è formata dai soci ordinari e collettivi, in regola con il pagamento della quota sociale al momento della convocazione dell’Assemblea stessa e dai soci onorari. Essa si riunisce in sessione ordinaria una volta l’anno ed in sessioni straordinarie ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta motivata all’Ufficio di presidenza da almeno un quinto dei soci (ordinari, collettivi e onorari).
L’Assemblea generale discute l’attività della Società ed approva le relazioni sulle attività svolte presentate dal Consiglio direttivo. L’Assemblea generale approva altresì il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo della Società. L’Assemblea generale determina l’ammontare delle quote associative per i soci ordinari e collettivi.
Le deliberazioni dell’Assemblea generale sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. E’ ammesso il voto per delega. Nessun socio potrà essere titolare di più di cinque deleghe.
Nelle deliberazioni a voto palese, in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Art. 6 – Il Consiglio direttivo è composto da: il Presidente, fino a tre Vicepresidenti e un numero di Consiglieri non inferiore a ventiquattro e non superiore a trentasei, tutti eletti dall’Assemblea generale fra i soci a scrutinio segreto, salvo due designati dal Ministero degli Affari Esteri come membri
di diritto e salvo i rappresentanti dei soci collettivi designati ai sensi dell’Art.3. Fanno parte del Consiglio direttivo anche i Presidenti delle Sezioni.
I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo sovrintende all’attività della Società e provvede a quanto occorre per il raggiungimento dei suoi fini.
Esso riferisce all’Assemblea generale sull’attività della Società e ne attua le deliberazioni per il tramite dell’Ufficio di presidenza.
Il Consiglio direttivo approva il Regolamento per l’esecuzione del presente Statuto ed il Regolamento delle Sezioni.
Il Consiglio direttivo si riunisce di norma quattro volte l’anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno cinque dei suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.
In caso di reiterata e non giustificata assenza dalle riunioni del Consiglio direttivo, i Consiglieri potranno essere dichiarati decaduti dalla carica dall’Assemblea generale su proposta del Consiglio direttivo.

Art. 7 – Il Consiglio scientifico è composto da nove membri nominati dall’Assemblea dei soci tra esponenti del mondo culturale, accademico, economico e della pubblica amministrazione.
I membri del Consiglio scientifico durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.
Del Consiglio scientifico fa parte di diritto il Presidente della SIOI.
Il Consiglio scientifico formula pareri sui programmi di attività della Società e può, su richiesta degli organi competenti, sottoporre proposte.
Il Consiglio scientifico si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione e sotto la presidenza del Presidente della SIOI.

Art. 8 – Il Comitato per i Diritti Umani si prefigge di diffondere la conoscenza di tali diritti e dei corrispondenti doveri e di contribuire all’attuazione degli strumenti internazionali pertinenti, con particolare riguardo alle attività delle Organizzazioni internazionali per una loro efficace tutela.
Esso è composto da membri di diritto (il Presidente della SIOI, i Presidenti dei propri Centri regionali e interregionali, i Presidenti delle Commissioni parlamentari per gli affari esteri e per la giustizia della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e il Segretario generale del Ministero degli affari esteri), da membri elettivi in numero non inferiore a 15 né superiore a 25 nominati per un triennio dall’Assemblea generale della SIOI e da membri emeriti nominati dall’Assemblea generale della SIOI secondo le modalità previste dal regolamento del Comitato. Il Comitato elegge per un triennio tra i propri componenti un ufficio di presidenza composto da un presidente, da uno a tre vicepresidenti oltre che dal Presidente della SIOI. Il suo funzionamento è disciplinato da un apposito regolamento.

Art. 9 – L’Ufficio di presidenza è composto dal Presidente e dai Vicepresidenti.
L’Ufficio di presidenza ha i poteri di ordinaria amministrazione e provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea generale e del Consiglio direttivo.
L’Ufficio di presidenza è l’organo responsabile per quanto concerne l’instaurazione, la modifica e la cessazione dei rapporti di impiego nonché quelli di collaborazione, a tempo determinato o indeterminato, che si rendano necessari. L’Ufficio di presidenza nomina il direttore generale della Società, il direttore degli Studi e Pubblicazioni e il direttore amministrativo.
L’Ufficio di presidenza può associare al direttore generale, qualora lo ritenga opportuno, un responsabile per specifiche attività di formazione.
Alle riunioni dell’Ufficio di presidenza può partecipare, su invito del Presidente, il Direttore Generale e il Presidente del Comitato per i Diritti Umani.

Art. 10 -Il Presidente è garante della continuità delle finalità e delle attività della SIOI, in conformità con le norme statutarie che le definiscono.
Egli presiede l’Ufficio di presidenza e ne indirizza le deliberazioni; sovrintende, in rappresentanza della Società, alle relazioni con le Istituzioni e gli Enti con i quali la SIOI intrattiene rapporti di collaborazione; assicura il coordinamento al massimo livello delle attività della Società.
Spetta al Presidente la rappresentanza legale della SIOI; egli può delegarla, anche per singole questioni, ad un altro membro dell’Ufficio di presidenza.

Art. 11 – Il Direttore generale sovrintende all’esecuzione dei programmi generali di attività proposti dall’Ufficio di presidenza e approvati dal Consiglio direttivo e in tale contesto può assolvere incarichi specifici attribuitigli dall’Ufficio di presidenza. Egli coordina le attività della Società e delle sue Sezioni, sovrintende all’amministrazione della Società secondo quanto previsto dal Regolamento di attuazione del presente Statuto e presenta i progetti di bilancio all’Ufficio di presidenza.Il direttore generale firma congiuntamente con il direttore amministrativo i mandati di pagamento e gli ordini di incasso della Società.

Art. 12 – Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri di cui uno designato dal Ministero del Tesoro, scelto tra i funzionari della Ragioneria Generale dello Stato, uno designato dal Ministero degli Affari Esteri e il terzo eletto dall’Assemblea generale.
Il Presidente del Collegio viene eletto dai Revisori nella loro prima seduta.

Art. 13 – Alle Sezioni della Società è preposto un Consiglio della Sezione. La nomina e la composizione di tale Consiglio, il funzionamento delle Sezioni ed i loro rapporti con gli organi centrali della Società sono disciplinati da un apposito regolamento.

Art. 14 – Entro il 31 marzo di ogni anno il Direttore generale coadiuvato dal Direttore amministrativo presenta al Consiglio direttivo il conto consuntivo dell’anno precedente, accompagnato da una relazione del Collegio dei Revisori dei conti. Il Consiglio, dopo averlo approvato, lo sottopone all’Assemblea generale che lo discute e lo vota. Entro il mese di dicembre il Consiglio direttivo approva il bilancio preventivo che dev’essere sottoposto all’Assemblea generale ai sensi dell’art. 5.

Art. 15 – Le entrate della Società sono costituite:
a) dalle quote dei soci;
b) dai contributi dei soci collettivi;
c) dai redditi patrimoniali;
d) dai contributi, lasciti e donazioni di soggetti giuridici pubblici o privati, anche non italiani, compresi gli organismi internazionali;
e) dai proventi delle pubblicazioni e delle altre attività della Società;
f) dalle attività delle formazione

Art. 16 – L’Assemblea generale stabilisce la quota annuale dei soci ordinari e il contributo annuale minimo dei soci collettivi. I soci in regola con il pagamento della quota hanno diritto a ricevere la Rivista della Società “La Comunità Internazionale”.

Art. 17 – Le modificazioni allo Statuto sono deliberate dall’Assemblea generale, presente, direttamente o per delega, almeno un quinto dei suoi membri ed a maggioranza di due terzi dei votanti.