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Premio “Giuseppe Sperduti” 2015

Tema dell’edizione: “Revoca della cittadinanza in danno ai Foreign Fighters”

VINCITORI DEL PREMIO

PRIMA CLASSIFICATA

Università degli Studi di CATANIA

SECONDA CLASSIFICATA

Università degli Studi di BOLOGNA

SQUADRE FINALISTE

In difesa dello Stato:

Università degli Studi di CATANIA

Componenti della Squadra:

Giuliana Cristauro
Marco Fisicaro
Sergio Vittorio Scuderi

Docente di riferimento: Prof.ssa Adriana DI STEFANO

 MEMORIA IN DIFESA DELLO STATO

In difesa del Ricorrente:

Università degli Studi di BOLOGNA

Componenti della Squadra:

Fabiana Maraffa
Diletta Marchesi
Mattia Pinto

Docente di riferimento: Prof. Attila TANZI

 MEMORIA IN DIFESA DEL RICORRENTE

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROVA ORALE

Prof. Umberto LEANZA
Presidente della Commissione e Vice Presidente della SIOI
Amb. Marcello SALIMEI
Segretario Generale della SIOI
Prof.ssa Federica MUCCI
Associato di Diritto Internazionale Seconda Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Prof. Giuseppe PALMISANO
Presidente dell’Istituto Giuridico di Studi Internazionali del CNR, ISGI-CNR
Prof.ssa Laura PINESCHI
Ordinario di Diritto internazionale Università degli Studi di Parma
Prof. Giuseppe TESAURO
Già Presidente della Corte Costituzionale

INDIZIONE DEL CONCORSO

BANDO DI CONCORSO PREMIO “GIUSEPPE SPERDUTI” 2015 – TEMA DELL’EDIZIONE 2015

“REVOCA DELLA CITTADINANZA IN DANNO AI FOREIGN FIGHTERS”


INDIZIONE DEL CONCORSO Il Comitato per i Diritti Umani della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI) ha indetto il concorso per il conferimento del Premio Giuseppe Sperduti, da assegnare a seguito di una gara di simulazione processuale su un caso pratico relativo all’applicazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali e relativi Protocolli. Il testo del caso pratico sarà pubblicato sul sito internet della SIOI (www.sioi.org) entro il 6 febbraio 2015. Il Premio è aperto a tutte le Università italiane in cui si insegnano discipline giuridiche.

PREMIO La squadra prima classificata riceverà un premio pari a € 1.000,00 mentre alla squadra seconda classificata andrà un premio di € 500,00. Inoltre, i componenti della squadra vincitrice saranno segnalati per un periodo di tirocinio presso la Corte europea dei diritti dell’uomo a Strasburgo. A tutti i partecipanti al Premio Sperduti sarà, inoltre, riservata una riduzione del 20% sulla quota d’iscrizione dei Master della SIOI.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE Potranno partecipare al concorso squadre di tre studenti iscritti ad un corso di laurea da almeno un anno. Ciascuna Università potrà essere rappresentata da una sola squadra. In caso di più domande provenienti dalla medesima Università, avrà la precedenza quella spedita per prima alla SIOI.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TERMINI Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte su apposito modulo disponibile sul sito della S.I.O.I. (dossier d’iscrizione) da inviare per fax (06/6789102) o per posta raccomandata A/R entro l’8 maggio 2015 alla SIOI – Comitato per i Diritti Umani, Palazzetto di Venezia, Piazza San Marco 51, 00186 Roma (farà fede la data riportata sul timbro postale). Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide.

PROVE DI ESAME Dopo la chiusura delle iscrizioni, durante la prima riunione del Comitato successiva alla scadenza del termine, a ciascuna squadra ammessa al concorso sarà assegnato, mediante sorteggio, o il ruolo di ricorrente o il ruolo di governo convenuto. Ogni squadra ammessa al concorso dovrà redigere una memoria difensiva in lingua italiana nell’interesse della parte rappresentata (ricorrente o governo), secondo le modalità prescritte dal Regolamento del Premio. Ciascuna squadra dovrà inviare presso la sede centrale della SIOI, entro il 13 luglio 2015 (farà fede la data riportata sul timbro postale), 4 copie della memoria ed un CD contenente il formato elettronico conforme all’originale, unitamente ad una lettera di accompagnamento che precisi l’Università di provenienza e i nominativi dei componenti la squadra. Le quattro copie della memoria dovranno essere anonime, prive di rilegatura, inserite in singole cartelline, con l’indicazione dei nominativi e dell’Università di provenienza solo nella lettera di accompagnamento.

Per la prova scritta verrà assegnato a ciascuna squadra partecipante un punteggio da 1 a 100: fino a 20 punti per la forma e la presentazione della memoria; fino a 80 punti per i contenuti e l’originalità delle argomentazioni svolte. In base al punteggio saranno formate due graduatorie distinte in funzione della parte rappresentata da ciascuna squadra (ricorrente o governo). Per la prova orale, cui parteciperà la prima squadra di ciascuna graduatoria, verrà assegnato un punteggio da 1 a 200 : fino a 40 punti per le capacità oratorie e l’efficacia dell’esposizione; fino a 120 punti per i contenuti e l’originalità delle argomentazioni svolte; fino a 40 punti per le repliche. Per qualunque ulteriore informazione è possibile telefonare allo 06/6920781.

TEMA DELL’EDIZIONE 2015

Nel 2009 A.B., cittadino afghano, ottiene la cittadinanza per naturalizzazione dello Stato X (membro dell’UE) dove vive e risiede da molti anni ed è titolare di un negozio di telefonia mobile. Contestualmente all’acquisto della cittadinanza europea, A.B. rinuncia alla cittadinanza afghana.

In occasione del Natale 2013, allo scopo di visitare i parenti, A.B. acquista un biglietto aereo per Kabul con scalo a Dubai (andata: 15 dicembre 2013; ritorno: 15 marzo 2014). Al momento della partenza, A.B. chiude il negozio per ferie dal 14 dicembre 2013 al 16 marzo 2014.

Il 5 gennaio 2014 il Ministro dell’Interno dello Stato X revoca, con proprio Decreto, la cittadinanza di A.B. sulla base dell’art. 40, comma 4 bis, della Legge sulla cittadinanza che prevede la possibilità di revoca – in deroga al divieto contenuto nell’art. 40, comma 4 (“un cittadino non può essere privato della cittadinanza se in ragione della privazione diventa apolide”) – nel caso in cui:

a) la cittadinanza è stata acquisita per naturalizzazione; b) l’individuo, nel periodo in cui era cittadino, ha tenuto comportamenti o svolto attività gravemente lesive degli interessi vitali dello Stato e la revoca della cittadinanza è dunque necessaria per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato; c) vi sono fondati motivi di ritenere che l’individuo è in grado di ottenere la cittadinanza di un altro Stato”. Lo Stato X è altresì parte alla Convenzione dell’ONU sulla riduzione dell’apolidia del 1961 e ha formulato una riserva all’art. 8, par. 1, della Convenzione in base alla quale si riserva comunque il diritto di privare della cittadinanza chi l’abbia acquisita per naturalizzazione nel caso in cui l’individuo, in violazione dei doveri di fedeltà verso lo Stato, “si sia comportato in una maniera gravemente lesiva degli interessi vitali” dello Stato X.

Il 9 gennaio 2014 il Decreto di revoca della cittadinanza (“il Decreto”) viene spedito per posta all’indirizzo di residenza di A.B. nello Stato X (un appartamento sito nello stesso edificio dove si trova il suo negozio: la cassetta postale del negozio e dell’appartamento di A.B. è unica).

Ai sensi della normativa applicabile, la notifica così effettuata è regolare. Nel Decreto notificato si indica espressamente che l’impugnativa avverso il Decreto va presentata entro 28 giorni (il dies a quo è il 12 gennaio 2014, data in cui il Decreto è depositato nella cassetta postale di A.B.) alla Commissione speciale per le impugnative (“la Commissione”), istituita per legge nel 1997. Il 15 marzo 2014, di ritorno da Kabul, A.B. mentre in transito all’aeroporto di Dubai viene informato da un funzionario dell’Ambasciata dello Stato X che la sua cittadinanza è stata revocata. Contestualmente, il funzionario ritira il passaporto di A.B. che, a quel punto, non può proseguire il viaggio verso lo Stato X [ai fini della redazione della memoria non rilevano le questioni di fatto e di diritto legate alla successiva presenza e permanenza di A.B. a Dubai: N.D.R.]. Messosi in contatto con un parente nello Stato X, A.B. riceve via fax (il 17 marzo 2014) una copia del Decreto (che il parente trova nella sua cassetta postale) e, poi, nominato un difensore di fiducia nello Stato X, impugna il Decreto dinanzi la Commissione in data 25 marzo 2014.

Nell’impugnativa A.B. afferma:

1) di avere diritto alla rimessione in termini prevista dalle Regole di procedura della Commissione nel caso in cui la Commissione ritenga che “in virtù di circostanze speciali sarebbe ingiusto non farlo” (l’onere di provare la sussistenza delle “circostanze speciali” grava su A.B. secondo il criterio del “bilanciamento delle probabilità”). L’avvocato di A.B. invoca come “circostanza speciale” il fatto che A.B. non poteva avere conoscenza della notifica del Decreto mediante suo deposito nella cassetta postale (trovandosi egli in Afghanistan durante l’intero decorso del termine per impugnare) e che, dunque, solo il 15 marzo 2014 all’aeroporto di Dubai era stato informato dal funzionario dell’Ambasciata della revoca della cittadinanza (ricevendo copia del Decreto via fax il 17 marzo); 2) che la motivazione del provvedimento (secondo cui A.B. sarebbe “coinvolto in attività legate all’estremismo islamico come anche dimostrato dai suoi frequenti viaggi in Afghanistan e, ivi, dal suo incontro con un imam considerato vicino ad un’organizzazione terroristica operante in Pakistan ed Afghanistan e dai successivi contatti telefonici tra l’imam ed A.B.”) non soddisfa il criterio dei “motivi sostanziali” come stabilito ed interpretato dalla giurisprudenza delle Corti “sovranazionali” europee; 3) che rappresenta una grave violazione dei suoi diritti fondamentali il fatto che, nell’ambito del procedimento dinanzi alla Commissione, né lui, né il suo avvocato possano avere in alcun modo accesso al “materiale segreto” che, secondo il Governo dello Stato X, comproverebbe la decisione di revocare la cittadinanza onde soddisfare la “esigenza di proteggere gli interessi vitali dello Stato minacciati dalle attività e dai comportamenti di A.B.”. Inoltre, sempre nel contesto del procedimento dinanzi la Commissione, “l’interesse pubblico” a non divulgare il “materiale segreto” e l’interesse del ricorrente al rispetto dei diritti fondamentali non trovano un bilanciamento adeguato e conforme agli standard internazionali di tutela dei diritti umani nella misura in cui l’interesse pubblico impedisce al ricorrente qualunque accesso al “materiale segreto” in possesso del Governo; 4) che l’art. 40, comma 4 bis, lett. c, della Legge sulla cittadinanza dello Stato X (nella parte in cui deroga l’art. 40, comma 4, così consentendo di rendere un individuo apolide se “vi sono fondati motivi di ritenere che l’individuo è in grado di ottenere la cittadinanza di un altro Stato”) è gravemente lesivo dei suoi diritti fondamentali, in contrasto con la prassi internazionale in tema di apolidia ed anche incompatibile con la riserva formulata dallo Stato X all’art. 8, par. 1, della Convenzione ONU del 1961; 5) che, anche se apolide, in ogni caso beneficerebbe del principio enunciato dalla Corte di Giustizia dell’UE nella sentenza C-135/08 del 2 marzo 2010 (Janko Rottmann/Freistaat Bayern) secondo cui il giudice nazionale deve “verificare se, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, il rispetto del principio di proporzionalità esiga che, prima che una siffatta decisione di revoca della naturalizzazione divenga efficace, venga accordato all’interessato un termine ragionevole affinché egli possa tentare di recuperare la cittadinanza del suo Stato membro di origine”.

Nella memoria di costituzione in giudizio, lo Stato X afferma: 1) che la notifica è avvenuta nel pieno rispetto delle norme vigenti ed applicabili e che non sussistono le “circostanze speciali” per la rimessione in termini di A.B.. Secondo il Governo, infatti, è falso che A.B. sia venuto a conoscenza del Decreto solo il 15 marzo 2014 a Dubai (ricevendone copia via fax il 17 marzo) perché è inconcepibile che A.B., in quanto titolare di un’attività commerciale nello Stato X, non avesse incaricato qualcuno di controllare, durante il lungo periodo di permanenza in Afghanistan, la sua cassetta postale. A.B. ebbe dunque conoscenza del Decreto già subito dopo la notifica e comunque in tempo utile per impugnare entro il termine di 28 giorni; 2) che la motivazione rispetta pienamente il criterio dei “motivi sostanziali” stabilito ed interpretato dalla giurisprudenza nazionale e delle Corti europee, anche alla luce dell’aggravarsi, dal 2012 in poi, della minaccia terroristica rappresentata dai foreign fighters and returnees (qual è, secondo lo Stato X, A.B.); 3) che il bilanciamento dell’interesse pubblico e privato dinanzi la Commissione è conforme al diritto (e alla giurisprudenza) nazionale, europeo ed internazionale in tema di diritti umani (anche quando tale bilanciamento determina l’impossibilità per il ricorrente di avere accesso al “materiale segreto”) e che la presenza nel procedimento dinanzi la Commissione di un “avvocato speciale” che, nell’interesse del ricorrente, ha comunque accesso al “materiale segreto” ed interloquisce con la controparte governativa e la Commissione garantisce la piena tutela dei diritti fondamentali del ricorrente (pur non potendo “l’avvocato speciale” riferire al ricorrente ed al suo legale di fiducia alcunché sul “materiale segreto” che ha esaminato); 4) che l’art. 40, comma 4, lett. c, della Legge sulla cittadinanza dello Stato X trova giustificazione e fondamento nell’esigenza di tutelare urgentemente gli interessi vitali dello Stato gravemente minacciati dall’attività o dal comportamento dell’individuo che mediante il Decreto si rende apolide e che, dunque, tale esigenza, pur quando determina l’apolidia dell’individuo, prevale comunque sui suoi diritti fondamentali, non contrasta con la prassi internazionale in tema di apolidia ed è compatibile con la riserva formulata dallo Stato X all’art. 8, par. 1, della Convenzione del 1961, anche alla luce dell’aggravarsi, dal 2012 in poi, della minaccia terroristica rappresentata dai foreign fighters and returnees (qual è, secondo lo Stato X, A.B.); 5) che, ammesso e non concesso che la sentenza C-135/08 si applichi anche agli Stati non membri dell’UE, il rispetto del principio di proporzionalità ivi richiamato, “alla luce di tutte le circostanze pertinenti”, è stato comunque garantito dallo Stato X nella misura in cui la grave minaccia agli interessi vitali dello Stato X che con i suoi comportamenti o attività il ricorrente pone non consente il differimento degli effetti del Decreto attraverso la concessione di un termine ragionevole per il recupero della cittadinanza originaria.

Con riguardo alla questione della rimessione in termini, la Decisione della Commissione accoglie in toto l’argomentazione dello Stato X sub 1). La dichiarazione del ricorrente di aver avuto conoscenza del Decreto solo il 15 marzo è quindi considerata falsa e viene ritenuto che A.B. ben potesse impugnare il Decreto nel termine di 28 giorni decorrente dal 12 gennaio 2014. Dichiarato improcedibile l’appello perché fuori termine ed esclusa la rimessione in termini, la Commissione non esamina quindi le questioni sollevate sub 2), 3), 4) e 5) da A.B. La decisione della Commissione viene impugnata da A.B. prima dinanzi la Corte d’Appello e poi dinanzi la Corte suprema. In entrambi i casi, però, i ricorsi sono respinti, le questioni sub 2), 3), 4) e 5) non vengono esaminate e la decisione della Commissione sulla sola questione sub 1) viene riconfermata. A quel punto, esauriti i ricorsi interni, A.B. ricorre tempestivamente alla Corte europea dei diritti dell’uomo lamentando la violazione della Convenzione di Roma e/o dei suoi Protocolli.

Nel redigere la memoria difensiva nell’interesse del ricorrente o del Governo, si chiede alle squadre di studenti universitari di individuare gli articoli della Convenzione di Roma e/o dei suoi Protocolli a fondamento della posizione delle parti rappresentate e di svolgere il ragionamento giuridico alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo (nel caso anche mediante un’interpretazione evolutiva della Convenzione e della relativa giurisprudenza) e, se possibile ed opportuno, di ogni altra pronuncia giurisprudenziale e/o norma di diritto internazionale generale e particolare eventualmente rilevante.

REGOLAMENTO PER IL PREMIO “GIUSEPPE SPERDUTI”

ARTICOLO 1
1. Il premio “Giuseppe Sperduti” è indetto annualmente dal Comitato per i Diritti Umani della SIOI presso la sede centrale della SIOI, a Roma.
2. Il premio, definito nel bando di concorso, è assegnato a seguito di una gara di simulazione processuale su un caso pratico relativo all’applicazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali e relativi Protocolli.

ARTICOLO 2
1. Il Comitato predispone il caso pratico tenendo conto delle questioni di maggiore attualità affrontate dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani.
2. Il caso pratico descrive una vicenda ipotetica riguardante lo Stato italiano.

ARTICOLO 3
La gara si svolge attraverso il confronto tra squadre di studenti universitari costituite conformemente all’art. 5, articolandosi in una prima prova, consistente nella redazione ad opera di ciascuna squadra di una memoria difensiva nell’interesse della parte rappresentata (ricorrente o Governo) e in una prova finale, consistente nella discussione orale del caso.

ARTICOLO 4
1. La Commissione giudicatrice del premio è nominata dal Presidente del Comitato per i Diritti Umani tra i componenti del Comitato medesimo, nonché tra avvocati e magistrati disponibili ad aderire all’iniziativa. Non possono far parte della Commissione giudicatrice i docenti delle Università dalle quali provengono le squadre.
2. Nell’ambito della Commissione giudicatrice il Presidente del Comitato istituisce, anzitutto, una Sotto-Commissione di tre membri, per la valutazione delle memorie scritte. La prova orale si svolge davanti ad un collegio di sei membri costituito, all’esito della prova scritta, conformemente a quanto previsto dal comma successivo.
3. II Presidente del Comitato ed il Presidente della SIOI, o altra persona da lui designata, sono membri di diritto del collegio per la prova orale. Il presidente del Comitato designa i restanti quattro membri del collegio, che devono essere diversi dai componenti della Sotto-Commissione.

ARTICOLO 5
1. Il premio è aperto a tutte le Università italiane in cui si insegnano discipline giuridiche.
2. Ciascuna squadra è composta da tre studenti universitari regolarmente iscritti da almeno un anno ad un corso di laurea.
3. Sono ammessi soltanto gli studenti che non hanno mai partecipato al premio.
ARTICOLO 6
1. Ogni anno il Comitato redige il bando di concorso per la partecipazione al premio, cui è allegato il modulo di iscrizione, e ne dispone adeguate forme di pubblicità onde consentirne la massima divulgazione presso tutte le Università italiane interessate. Il bando, unitamente al presente regolamento, viene pubblicato anche sul sito internet della SIOI.
2. Nel bando vengono stabiliti i termini iniziale e finale per le iscrizioni al premio.
3. Dieci giorni prima della data di apertura delle iscrizioni viene pubblicato sul sito internet della SIOI il testo del caso pratico sul quale si svolgerà la gara di simulazione processuale.
4. Il numero massimo di squadre che può partecipare al premio è stabilito in ciascun bando di concorso o, in mancanza, si intende fissato in venti (20).
5. Nel caso in cui il numero di squadre aspiranti a partecipare sia superiore a quello fissato a norma del comma precedente, la selezione sarà effettuata in funzione della data e dell’ora dell’invio per fax del modulo di iscrizione allegato al bando.
6. Al termine della procedura di iscrizione, il Presidente del Comitato estrae a sorte le squadre che difenderanno gli interessi del/i ricorrente/i e del Governo e ne dà comunicazione alle stesse.
7. In presenza di circostanze particolari, le disposizioni del presente articolo possono essere derogate per decisione unanime del Comitato per i Diritti Umani.

ARTICOLO 7
1. Ciascuna squadra deve predisporre una memoria scritta in lingua italiana che deve comporsi di tre parti:
– un indice riassuntivo dei contenuti numerato in cifre romane;
– un’argomentazione difensiva non superiore a trenta (30) pagine numerate in cifre arabe;
– un annesso bibliografico in cui viene analiticamente indicato il materiale utilizzato per la redazione della memoria (testi normativi, dottrina e giurisprudenza)
2. Ciascuna squadra deve inviare alla sede centrale della SIOI, entro la data fissata nel bando di concorso o comunicata al momento della conferma dell’iscrizione, 4 copie della memoria ed un CD contenente il formato elettronico conforme all’originale, unitamente ad una lettera di accompagnamento che precisi l’Università di provenienza.

ARTICOLO 8
1. Ciascun membro della Sotto-Commissione assegna ad ogni memoria un punteggio da 1 a 100 così composto: fino a 20 punti per la forma e il modo di presentazione della memoria; fino a 80 punti per i contenuti e l’originalità delle argomentazioni svolte. La mancata osservanza delle modalità di redazione e di invio delle memorie previsti dalle disposizioni dell’articolo 8 comporta l’esclusione della squadra dal premio.
2. Il punteggio finale è dato dalla media matematica dei punteggi assegnati da ciascun componente della Sotto-Commissione, alla stregua dei predetti criteri.
3. In base al punteggio finale, verranno formate due graduatorie distinte in funzione della parte rappresentata da ciascuna squadra.
4. La migliore squadra in ricorso e la migliore squadra in difesa sono ammesse alla prova orale.
5. Le memorie delle due squadre finaliste sono pubblicate sul sito internet della SIOI.

ARTICOLO 9
1. La prova orale tra le due squadre finaliste si svolge dinanzi al collegio composto conformemente all’art. 4 comma 2 del presente Regolamento presso la sede centrale della SIOI nelle date stabilite di comune accordo tra il Presidente del Comitato ed il Presidente della SIOI.
2. Lo svolgimento della prova orale è aperto al pubblico.
3. Ciascuna squadra espone le proprie argomentazioni a difesa degli interessi della parte rappresentata. Ciascuna squadra ha diritto ad una replica. I tempi degli interventi orali sono regolati dal collegio giudicante.
4. Nel corso dell’esposizione orale i componenti del collegio giudicante possono formulare domande o richiedere ulteriori chiarimenti.

ARTICOLO 10
Il collegio giudicante assegna alle squadre finaliste un punteggio da 1 a 200 così composto: fino a 40 per le capacità oratorie e l’efficacia dell’esposizione; fino a 120 punti per i contenuti e l’originalità delle argomentazioni svolte; fino a 40 punti per le repliche.

ARTICOLO 11
Il collegio proclama vincitrice la squadra che ha totalizzato il maggiore punteggio nelle due prove.

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