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Premio “Giuseppe Sperduti” 2014

Tema dell’edizione: “Matrimonio e Famiglia: il Diritto a sposarsi, a fondare una famiglia ed avere una vita familiare. Diritti Fondamentali di ogni individuo o solo dell’eterosessuale?”

VINCITORI DEL PREMIO

PRIMA CLASSIFICATA

Università degli Studi di VERONA

SECONDA CLASSIFICATA

Università degli Studi di BERGAMO

SQUADRE FINALISTE

In difesa dello Stato:

Università degli Studi di VERONA

Componenti della Squadra:

Diego Bazzucco
Marta Mischi
Martina Vivirito Pellegrino

Docente di riferimento: Prof.ssa Maria Caterina BARUFFI

 MEMORIA IN DIFESA DELLO STATO

In difesa del Ricorrente:

Università degli Studi di BERGAMO

Componenti della Squadra:

Laura Carminati
Sara Ferrara
Jannet Staffoni

Docente di riferimento: Prof.ssa Federica PERSANO

 MEMORIA IN DIFESA DEL RICORRENTE

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROVA ORALE

Prof. Umberto LEANZA
Presidente della Commissione e Vice Presidente della SIOI
Amb. Marcello SALIMEI
Segretario Generale della SIOI
Prof.ssa Ida CARACCIOLO
Ordinario di Diritto Internazionale Seconda Università degli Studi di Napoli
Dr. Niccolò FIGÀ TALAMANCA
Segretario Generale No Peace Without Justice – NPWJ
Prof.ssa Lina PANELLA
Ordinario di Diritto Internazionale Università degli Studi di Messina
Prof.ssa Laura PINESCHI
Ordinario di Diritto internazionale Università degli Studi di Parma

TEMA DELL’EDIZIONE 2014

“Matrimonio e Famiglia: il diritto a sposarsi, a fondare una famiglia ed avere una vita familiare. Diritti fondamentali di ogni individuo o solo dell’eterosessuale?”

Marco, chirurgo estetico di cittadinanza italiana, e Pedro, attore spagnolo di fiction televisive, si conoscono durante un viaggio a Londra nel 2000 e sono fin da subito inseparabili. Dopo alcuni mesi di relazione a distanza, decidono di vivere insieme e acquistano insieme un immobile nel 2001 a Roma, dove lavora Marco. Lì stabiliscono la propria vita familiare, anche se Pedro continua a viaggiare molto per lavoro.

Le prospettive di carriera di Pedro, infatti, sono assai promettenti e nel 2004 riesce ad ottenere una parte da protagonista per un film spagnolo sulla vita di Don Chisciotte. Le riprese durano molti mesi e si svolgono in Andalusia. Durante questo periodo la coppia vive momenti di tensione finché Marco trova un lavoro a Madrid in una importante clinica specializzata in chirurgia ricostruttiva. Nel 2005, dunque, la coppia decide di traslocare in Spagna e nel 2006 di sposarsi.

Tuttavia, nel 2009, il cattivo stato di salute della madre di Marco e la necessità di cure mediche costanti impongono ai due coniugi di ritornare in Italia. Pochi mesi dopo decidono di trascrivere il matrimonio celebrato in Spagna presso l’ufficio dello Stato Civile di Roma. A seguito del rifiuto dell’ufficiale dello Stato Civile di trascrivere detto atto di matrimonio per l’identità di sesso dei contraenti il matrimonio medesimo, la coppia adisce, con esito negativo, prima il Tribunale ordinario di Roma e poi, in sede di reclamo, la Corte d’Appello di Roma, perché sia accertata l’illegittimità del rifiuto di trascrizione opposto dall’ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma e, conseguentemente, ordinata la trascrizione del predetto atto di matrimonio.

In entrambi i gradi di giudizio le richieste vengono respinte, così la coppia decide di adire la Suprema Corte per violazione degli articoli 2 e 29 della Costituzione, dell’articolo 23 del Patto sui diritti civili e politici del 1966 e degli articoli 8, 12 e 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). La Corte di Cassazione, tuttavia, nel 2011, conformandosi alla giurisprudenza costante respinge la tesi dei ricorrenti, escludendo la possibilità di registrare matrimoni di coppie omosessuali celebrate all’estero per contrarietà all’ordine pubblico.

Marco e Pedro, dunque, adiscono la Corte di Strasburgo lamentando la violazione degli articoli 8, 12 e 14 della CEDU. In particolare, ritengono che il rifiuto di trascrivere il loro matrimonio integri innanzitutto una violazione dell’art.12 della Convenzione europea, che riconosce il diritto a sposarsi e fondare una famiglia.

I ricorrenti ritengono altresì che malgrado la Corte di Cassazione abbia rilevato che il diniego di trascrizione dell’atto di matrimonio non implica, ma, al contrario, consente il riconoscimento del diritto della coppia ad avere una vita familiare, quest’ultimo, così come riconosciuto dall’art.12 della Convenzione europea, non possa invece trovare un’adeguata tutela.

La teoria che i ricorrenti sostengono è, infatti, che dal riconoscimento del diritto a contrarre matrimonio in condizioni analoghe a quelle previste per le coppie eterosessuali, derivi per conseguenza che anche il diritto al rispetto della vita familiare risulta compromesso. Dal fatto di poter validamente contrarre matrimonio deriva una serie di importanti conseguenze per quanto concerne i diversi aspetti che attengono alla vita familiare, sia sotto il profilo affettivo, sia sotto quello economico.

Ad avviso dei ricorrenti, inoltre, risulta violato anche il diritto a non essere discriminati, così come previsto dall’art.14 della CEDU. L’orientamento sessuale risulta, infatti, essere l’elemento condizionante e discriminante che determina uno scorretto approccio da parte del legislatore e da parte del giudice nei confronti di un’esigenza di piena affermazione di alcuni diritti fondamentali.

Si tratta di un processo di evoluzione del concetto di famiglia e dei diritti ad essa connessi di cui la Corte dovrebbe, nell’opinione dei ricorrenti, tenere conto, facendosi promotrice di una diffusa esigenza di cambiamento e, dunque, stimolando i paesi membri a trovare soluzioni adeguate.

Dopo aver esaminato le problematiche sottese al caso proposto, proporre la soluzione che potrebbe dare la Corte.

REGOLAMENTO PER IL PREMIO “GIUSEPPE SPERDUTI”

ARTICOLO 1
1. Il premio “Giuseppe Sperduti” è indetto annualmente dal Comitato per i Diritti Umani della SIOI presso la sede centrale della SIOI, a Roma.
2. Il premio, definito nel bando di concorso, è assegnato a seguito di una gara di simulazione processuale su un caso pratico relativo all’applicazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali e relativi Protocolli.

ARTICOLO 2
1. Il Comitato predispone il caso pratico tenendo conto delle questioni di maggiore attualità affrontate dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani.
2. Il caso pratico descrive una vicenda ipotetica riguardante lo Stato italiano.

ARTICOLO 3
La gara si svolge attraverso il confronto tra squadre di studenti universitari costituite conformemente all’art. 5, articolandosi in una prima prova, consistente nella redazione ad opera di ciascuna squadra di una memoria difensiva nell’interesse della parte rappresentata (ricorrente o Governo) e in una prova finale, consistente nella discussione orale del caso.

ARTICOLO 4
1. La Commissione giudicatrice del premio è nominata dal Presidente del Comitato per i Diritti Umani tra i componenti del Comitato medesimo, nonché tra avvocati e magistrati disponibili ad aderire all’iniziativa. Non possono far parte della Commissione giudicatrice i docenti delle Università dalle quali provengono le squadre.
2. Nell’ambito della Commissione giudicatrice il Presidente del Comitato istituisce, anzitutto, una Sotto-Commissione di tre membri, per la valutazione delle memorie scritte. La prova orale si svolge davanti ad un collegio di sei membri costituito, all’esito della prova scritta, conformemente a quanto previsto dal comma successivo.
3. II Presidente del Comitato ed il Presidente della SIOI, o altra persona da lui designata, sono membri di diritto del collegio per la prova orale. Il presidente del Comitato designa i restanti quattro membri del collegio, che devono essere diversi dai componenti della Sotto-Commissione.

ARTICOLO 5
1. Il premio è aperto a tutte le Università italiane in cui si insegnano discipline giuridiche.
2. Ciascuna squadra è composta da tre studenti universitari regolarmente iscritti da almeno un anno ad un corso di laurea.
3. Sono ammessi soltanto gli studenti che non hanno mai partecipato al premio.
ARTICOLO 6
1. Ogni anno il Comitato redige il bando di concorso per la partecipazione al premio, cui è allegato il modulo di iscrizione, e ne dispone adeguate forme di pubblicità onde consentirne la massima divulgazione presso tutte le Università italiane interessate. Il bando, unitamente al presente regolamento, viene pubblicato anche sul sito internet della SIOI.
2. Nel bando vengono stabiliti i termini iniziale e finale per le iscrizioni al premio.
3. Dieci giorni prima della data di apertura delle iscrizioni viene pubblicato sul sito internet della SIOI il testo del caso pratico sul quale si svolgerà la gara di simulazione processuale.
4. Il numero massimo di squadre che può partecipare al premio è stabilito in ciascun bando di concorso o, in mancanza, si intende fissato in venti (20).
5. Nel caso in cui il numero di squadre aspiranti a partecipare sia superiore a quello fissato a norma del comma precedente, la selezione sarà effettuata in funzione della data e dell’ora dell’invio per fax del modulo di iscrizione allegato al bando.
6. Al termine della procedura di iscrizione, il Presidente del Comitato estrae a sorte le squadre che difenderanno gli interessi del/i ricorrente/i e del Governo e ne dà comunicazione alle stesse.
7. In presenza di circostanze particolari, le disposizioni del presente articolo possono essere derogate per decisione unanime del Comitato per i Diritti Umani.

ARTICOLO 7
1. Ciascuna squadra deve predisporre una memoria scritta in lingua italiana che deve comporsi di tre parti:
– un indice riassuntivo dei contenuti numerato in cifre romane;
– un’argomentazione difensiva non superiore a trenta (30) pagine numerate in cifre arabe;
– un annesso bibliografico in cui viene analiticamente indicato il materiale utilizzato per la redazione della memoria (testi normativi, dottrina e giurisprudenza)
2. Ciascuna squadra deve inviare alla sede centrale della SIOI, entro la data fissata nel bando di concorso o comunicata al momento della conferma dell’iscrizione, 4 copie della memoria ed un CD contenente il formato elettronico conforme all’originale, unitamente ad una lettera di accompagnamento che precisi l’Università di provenienza.

ARTICOLO 8
1. Ciascun membro della Sotto-Commissione assegna ad ogni memoria un punteggio da 1 a 100 così composto: fino a 20 punti per la forma e il modo di presentazione della memoria; fino a 80 punti per i contenuti e l’originalità delle argomentazioni svolte. La mancata osservanza delle modalità di redazione e di invio delle memorie previsti dalle disposizioni dell’articolo 8 comporta l’esclusione della squadra dal premio.
2. Il punteggio finale è dato dalla media matematica dei punteggi assegnati da ciascun componente della Sotto-Commissione, alla stregua dei predetti criteri.
3. In base al punteggio finale, verranno formate due graduatorie distinte in funzione della parte rappresentata da ciascuna squadra.
4. La migliore squadra in ricorso e la migliore squadra in difesa sono ammesse alla prova orale.
5. Le memorie delle due squadre finaliste sono pubblicate sul sito internet della SIOI.

ARTICOLO 9
1. La prova orale tra le due squadre finaliste si svolge dinanzi al collegio composto conformemente all’art. 4 comma 2 del presente Regolamento presso la sede centrale della SIOI nelle date stabilite di comune accordo tra il Presidente del Comitato ed il Presidente della SIOI.
2. Lo svolgimento della prova orale è aperto al pubblico.
3. Ciascuna squadra espone le proprie argomentazioni a difesa degli interessi della parte rappresentata. Ciascuna squadra ha diritto ad una replica. I tempi degli interventi orali sono regolati dal collegio giudicante.
4. Nel corso dell’esposizione orale i componenti del collegio giudicante possono formulare domande o richiedere ulteriori chiarimenti.

ARTICOLO 10
Il collegio giudicante assegna alle squadre finaliste un punteggio da 1 a 200 così composto: fino a 40 per le capacità oratorie e l’efficacia dell’esposizione; fino a 120 punti per i contenuti e l’originalità delle argomentazioni svolte; fino a 40 punti per le repliche.

ARTICOLO 11
Il collegio proclama vincitrice la squadra che ha totalizzato il maggiore punteggio nelle due prove.

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