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Premio “Giuseppe Sperduti” 2013

Tema dell’edizione: “Trattamenti inumani e degradanti, privazione della libertà e dei beni”

VINCITORI DEL PREMIO

PRIMA CLASSIFICATA

Università CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI PIACENZA

SECONDA CLASSIFICATA

Università degli Studi di MILANO – BICOCCA

SQUADRE FINALISTE

In difesa dello Stato:

Università CATTOLICA S. C. DI PIACENZA

Componenti della Squadra:

Aurora Licci
Marco Occhipinti
Elsa Pisanu

Docente di riferimento: Prof. Dino Guido RINOLDI

 MEMORIA IN DIFESA DELLO STATO

In difesa del Ricorrente:

Università degli Studi di MILANO – BICOCCA

Componenti della Squadra:

Michela Cappelletti
Fausto Comandé
Camilla Savoldi

Docente di riferimento: Prof. Oliviero MAZZA

 MEMORIA IN DIFESA DEL RICORRENTE

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROVA ORALE

Prof. ssa Angela DEL VECCHIO
Vice Presidente del Comitato per i Diritti Umani della SIOI
Amb. Marcello SALIMEI
Segretario Generale della SIOI
Prof. Mario CHIAVARIO
Ordinario di Diritto Processuale Penale, Università degli Studi di Torino
Prof. Andrea GIARDINA
Ordinario di Diritto internazionale, Università degli Studi di Roma Sapienza
Prof. Sergio MARCHISIO
Ordinario di Diritto internazionale, Università degli Studi di Roma Sapienza
Prof. Natalino RONZITTI
Emerito di Diritto internazionale, Università LUISS Guido Carli

TEMA DELL’EDIZIONE 2013

“Trattamenti inumani e degradanti, privazione delle libertà e dei beni”

Il sig. Malcom di origine asiatica, ma di cittadinanza americana, il 10 gennaio 2013 viene bloccato fra le montagne del paese Alfaland, dalla polizia di frontiera mentre attraversa il bosco.
Viene sorpreso con indosso uno zaino pieno di esplosivo e di inneschi.
Fermato, viene rinchiuso nella casermetta di montagna, in attesa di essere trasferito di fronte al giudice competente per territorio che si trova a circa 90 chilometri dal luogo del fermo.
Una violenta nevicata impedisce l’utilizzo delle strade e la restrizione nella casermetta di cui sopra si protrae per oltre cinque giorni. Finalmente al sesto giorno è possibile tradurre il sig. Malcom di fronte al giudice che ne convalida il fermo in arresto per sospetto terrorismo e trasporto abusivo di materiale esplosivo.
Il sig. Malcom viene, quindi, trasferito nel carcere della vicina città di Ice particolarmente sovraffollato.
Il sig. Malcom protesta subito per le condizioni di detenzione, anzitutto perché è solo una persona indiziata di reato ed inoltre perché il sovraffollamento, 8 persone in una cella che può ospitarne al massimo 4, è contrario a qualunque norma sulle condizioni di detenzione e sul divieto di trattamenti inumani e degradanti. Il sig. Malcom presenta subito un’istanza al giudice di sorveglianza della pena per tali ragioni.
Il 20 febbraio la richiesta viene definitivamente respinta dal giudice di sorveglianza.
La notizia si sparge agevolmente sulla stampa che indica nel sig. Malcon un accanito terrorista che preparava nuovi attentati nei confronti di istallazioni della NATO ed in specie della US Navy.
Il sig. Malcom, unitamente alla moglie sig.ra Evans, è titolare di una catena di supermercati sparsi in diversi paesi ed in ciascuno di questi ha creato una società per la gestione dei predetti negozi dal nome “Alimentaria”. Nel paese di Alfaland esiste, quindi, la predetta società con diversi negozi. Il giudice che ha confermato l’arresto di Malcom, in applicazione della legge vigente nel Paese, dispone il sequestro dei beni della società “Alimentaria”.
Tale misura viene subito applicata nel confronti dei beni presenti sul territorio, mentre per gli altri Stati il giudice comunica l’arresto del sig. Malcom sospettato di terrorismo nella prospettiva che si proceda anche in quella sede con il sequestro dei beni presenti sui rispettivi territori. A seguito di tale richiesta, due paesi – Betaland e Gammaland – procedono al sequestro dei beni delle rispettive società “Alimentaria” notoriamente di proprietà della coppia Malcom-Evans esistenti sui rispettivi territori.
La società “Alimentaria”, proprietaria dei predetti beni sul territorio di Deltaland, Stato che non aveva proceduto al sequestro, a causa di precedenti difficoltà di gestione, era stata costretta a far ampiamente ricorso al credito bancario; acquisita la notizia del sequestro, le banche che avevano finanziato la società, interrompono il fido bancario. Dopo alcuni mesi di difficoltà di gestione, la società è costretta a chiudere la catena di supermercati presenti sul territorio ed alcuni mesi dopo la società viene dichiarata fallita. La sig.ra Evans chiede subito il risarcimento del danno subito alle autorità dello Stato sostenendo l’illiceità del sequestro e la conseguente responsabilità del fallimento a quest’ultimo seguito. Il 20 giugno dello stesso anno l’autorità giudiziaria respinge il ricorso confermando la legittimità del sequestro previsto dalla legge ed il mancato nesso di responsabilità tra il sequestro e il fallimento della società.
Nei tre paesi nei quali si è proceduto al sequestro dei beni le società rispettive costituite sul territorio si oppongono giudizialmente al sequestro, sottolineando la diversità esistente fra i beni personali del signor Malcom e quelli invece propri della società. Le autorità giudiziarie di uno dei tre paesi – Betaland – accolgono la richiesta, non così gli altri due paesi – Alfaland e Gammaland – che confermano il sequestro, pur consentendo il prosieguo dell’attività commerciale.
Dopo alcune settimane, il 30 maggio 2013, gli Stati Uniti d’America, di cui il signor Malcom è cittadino, ne chiedono l’estradizione alle autorità di Alfaland per giudicarlo sul proprio territorio in applicazione della legge antiterrorismo.
Il signor Malcom si oppone alla richiesta di estradizione dal momento che il reato contestato -trasporto abusivo di esplosivi per sospetto terrorismo – si è prodotto sul territorio di Alfaland e quindi ritiene che la competenza esclusiva a giudicarlo sia delle autorità giudiziarie del paese. Queste ultime, tuttavia, anche in considerazione dei vincoli internazionali esistenti fra i due paesi in tema di lotta al terrorismo, respingono l’opposizione ed accolgono la richiesta di estradizione. Il signor Malcom viene quindi estradato negli Stati Uniti, con provvedimento del 30 giugno 2013.
Rinchiuso in un carcere di massima sicurezza in una base militare degli Stati Uniti d’America, del signor Malcom non si ha più notizia per alcuni mesi, ignorandosi anche il luogo della detenzione.
Successivamente, l’autorità giudiziaria competente, dopo aver svolto un’ampia indagine, procede al giudizio alla presenza del signor Malcom e si rende conto che quest’ultimo non è implicato in alcuna attività di terrorismo, ma che è colpevole soltanto di trasporto illegale di esplosivo destinato, a quanto viene evidenziato, soltanto ad uso di esplosivo di cava; pertanto, con sentenza del 15 dicembre 2013, la Corte dichiara il signor Malcom non colpevole di terrorismo e lo rimette in libertà, comminandogli soltanto una pena pecuniaria di 15.000 dollari per il trasporto abusivo di esplosivo.
Reso noto tale provvedimento, le autorità giudiziarie di Alfaland e Gammaland procedono al dissequestro dei beni, restituendoli alle relative società.
Nel frattempo la moglie sig.ra Evans, co-proprietaria delle società “Alimentaria” dei supermercati di cui sopra è cenno, in data 30 maggio 2013 propone ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti degli Stati Alfaland e Gammaland, ambedue parti contraenti della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per violazione dell’art.1 del primo Protocollo – diritto di proprietà – chiedendo l’accertamento della violazione subita a seguito del provvedimento di sequestro, ed un risarcimento di € 4 milioni nei confronti di ciascuno dei due Stati per la rilevante perdita di guadagno nel corso del sequestro e per il danno d’immagine.
Alla stessa data propone altresì ricorso nei confronti di Deltaland, anch’esso parte contraente della Convenzione europea, contestando la medesima violazione e richiedendo in tal caso un risarcimento di € 8 milioni a seguito del fallimento della società “Alimentaria” esistente sul territorio del paese.
Conclusa la sua vicenda negli Stati Uniti il signor Malcom, tramite i propri legali, propone ricorso autonomo, sempre alla Corte europea, in data 31 dicembre 2013, nei confronti dello Stato Alfaland contestando:
– la violazione dell’art. 5 – illegale privazione della libertà personale – per non essere stato sottoposto all’autorità giudiziaria, per la conferma del fermo di polizia, nel termine massimo di tre giorni previsto dall’ordinamento di quello Stato;
-la violazione dell’art. 3 -trattamenti inumani e degradanti -per la condizione di detenzione subita nel carcere causa l’insostenibile sovraffollamento delle celle destinate ai detenuti ed anche in ragione dell’obbligo di tener separati i detenuti in attesa di giudizio, ed in questo caso di estradizione, dai detenuti definitivamente condannati;
– la violazione dell’art. 3 per l’estradizione verso gli Stati Uniti, paese nel quale notoriamente i sospettati di terrorismo vengono trattati in maniera inumana e degradante e rischiano la pena di morte;
– si unisce ai ricorsi presentati dalla moglie sig.ra Evans nei confronti di Alfaland, Gammaland e Deltaland per la violazione del diritto di proprietà ed il conseguente risarcimento dei danni subiti.
L’agente di Alfaland di fronte la Corte europea sostiene:
– l’irricevibilità del ricorso del signor Malcom per essere stato presentato dopo la scadenza dei sei mesi dalla decisione interna definitiva;
– l’irricevibilità del ricorso già presentato dalla moglie Signora Evans ed al quale il signor Malcom si è unito per mancanza della qualità di “ vittima” essendo i beni oggetto del sequestro, all’origine della richiesta, di proprietà della società “Alimentaria” e non dei signori Malcom ed Evans;
– la stessa tesi della mancanza della qualità di vittima sostengono gli agenti degli altri due Stati Gammaland e Deltaland.
La Corte, attesa la complessità della vicenda, riunisce i ricorsi e decide di riunire l’esame della ricevibilità e del merito.

Come deciderà la Corte europea dei diritti dell’uomo sul problema della ricevibilità dei ricorsi e sulla pretesa violazione degli articoli 3 e 5 della Convenzione, nonché dell’art. 1 del primo Protocollo? Quali gli argomenti che possono essere presentati a sostegno delle tesi dei ricorrenti e degli Stati convenuti?

REGOLAMENTO PER IL PREMIO “GIUSEPPE SPERDUTI”

ARTICOLO 1
1. Il premio “Giuseppe Sperduti” è indetto annualmente dal Comitato per i Diritti Umani della SIOI presso la sede centrale della SIOI, a Roma.
2. Il premio, definito nel bando di concorso, è assegnato a seguito di una gara di simulazione processuale su un caso pratico relativo all’applicazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali e relativi Protocolli.

ARTICOLO 2
1. Il Comitato predispone il caso pratico tenendo conto delle questioni di maggiore attualità affrontate dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani.
2. Il caso pratico descrive una vicenda ipotetica riguardante lo Stato italiano.

ARTICOLO 3
La gara si svolge attraverso il confronto tra squadre di studenti universitari costituite conformemente all’art. 5, articolandosi in una prima prova, consistente nella redazione ad opera di ciascuna squadra di una memoria difensiva nell’interesse della parte rappresentata (ricorrente o Governo) e in una prova finale, consistente nella discussione orale del caso.

ARTICOLO 4
1. La Commissione giudicatrice del premio è nominata dal Presidente del Comitato per i Diritti Umani tra i componenti del Comitato medesimo, nonché tra avvocati e magistrati disponibili ad aderire all’iniziativa. Non possono far parte della Commissione giudicatrice i docenti delle Università dalle quali provengono le squadre.
2. Nell’ambito della Commissione giudicatrice il Presidente del Comitato istituisce, anzitutto, una Sotto-Commissione di tre membri, per la valutazione delle memorie scritte. La prova orale si svolge davanti ad un collegio di sei membri costituito, all’esito della prova scritta, conformemente a quanto previsto dal comma successivo.
3. II Presidente del Comitato ed il Presidente della SIOI, o altra persona da lui designata, sono membri di diritto del collegio per la prova orale. Il presidente del Comitato designa i restanti quattro membri del collegio, che devono essere diversi dai componenti della Sotto-Commissione.

ARTICOLO 5
1. Il premio è aperto a tutte le Università italiane in cui si insegnano discipline giuridiche.
2. Ciascuna squadra è composta da tre studenti universitari regolarmente iscritti da almeno un anno ad un corso di laurea.
3. Sono ammessi soltanto gli studenti che non hanno mai partecipato al premio.
ARTICOLO 6
1. Ogni anno il Comitato redige il bando di concorso per la partecipazione al premio, cui è allegato il modulo di iscrizione, e ne dispone adeguate forme di pubblicità onde consentirne la massima divulgazione presso tutte le Università italiane interessate. Il bando, unitamente al presente regolamento, viene pubblicato anche sul sito internet della SIOI.
2. Nel bando vengono stabiliti i termini iniziale e finale per le iscrizioni al premio.
3. Dieci giorni prima della data di apertura delle iscrizioni viene pubblicato sul sito internet della SIOI il testo del caso pratico sul quale si svolgerà la gara di simulazione processuale.
4. Il numero massimo di squadre che può partecipare al premio è stabilito in ciascun bando di concorso o, in mancanza, si intende fissato in venti (20).
5. Nel caso in cui il numero di squadre aspiranti a partecipare sia superiore a quello fissato a norma del comma precedente, la selezione sarà effettuata in funzione della data e dell’ora dell’invio per fax del modulo di iscrizione allegato al bando.
6. Al termine della procedura di iscrizione, il Presidente del Comitato estrae a sorte le squadre che difenderanno gli interessi del/i ricorrente/i e del Governo e ne dà comunicazione alle stesse.
7. In presenza di circostanze particolari, le disposizioni del presente articolo possono essere derogate per decisione unanime del Comitato per i Diritti Umani.

ARTICOLO 7
1. Ciascuna squadra deve predisporre una memoria scritta in lingua italiana che deve comporsi di tre parti:
– un indice riassuntivo dei contenuti numerato in cifre romane;
– un’argomentazione difensiva non superiore a trenta (30) pagine numerate in cifre arabe;
– un annesso bibliografico in cui viene analiticamente indicato il materiale utilizzato per la redazione della memoria (testi normativi, dottrina e giurisprudenza)
2. Ciascuna squadra deve inviare alla sede centrale della SIOI, entro la data fissata nel bando di concorso o comunicata al momento della conferma dell’iscrizione, 4 copie della memoria ed un CD contenente il formato elettronico conforme all’originale, unitamente ad una lettera di accompagnamento che precisi l’Università di provenienza.

ARTICOLO 8
1. Ciascun membro della Sotto-Commissione assegna ad ogni memoria un punteggio da 1 a 100 così composto: fino a 20 punti per la forma e il modo di presentazione della memoria; fino a 80 punti per i contenuti e l’originalità delle argomentazioni svolte. La mancata osservanza delle modalità di redazione e di invio delle memorie previsti dalle disposizioni dell’articolo 8 comporta l’esclusione della squadra dal premio.
2. Il punteggio finale è dato dalla media matematica dei punteggi assegnati da ciascun componente della Sotto-Commissione, alla stregua dei predetti criteri.
3. In base al punteggio finale, verranno formate due graduatorie distinte in funzione della parte rappresentata da ciascuna squadra.
4. La migliore squadra in ricorso e la migliore squadra in difesa sono ammesse alla prova orale.
5. Le memorie delle due squadre finaliste sono pubblicate sul sito internet della SIOI.

ARTICOLO 9
1. La prova orale tra le due squadre finaliste si svolge dinanzi al collegio composto conformemente all’art. 4 comma 2 del presente Regolamento presso la sede centrale della SIOI nelle date stabilite di comune accordo tra il Presidente del Comitato ed il Presidente della SIOI.
2. Lo svolgimento della prova orale è aperto al pubblico.
3. Ciascuna squadra espone le proprie argomentazioni a difesa degli interessi della parte rappresentata. Ciascuna squadra ha diritto ad una replica. I tempi degli interventi orali sono regolati dal collegio giudicante.
4. Nel corso dell’esposizione orale i componenti del collegio giudicante possono formulare domande o richiedere ulteriori chiarimenti.

ARTICOLO 10
Il collegio giudicante assegna alle squadre finaliste un punteggio da 1 a 200 così composto: fino a 40 per le capacità oratorie e l’efficacia dell’esposizione; fino a 120 punti per i contenuti e l’originalità delle argomentazioni svolte; fino a 40 punti per le repliche.

ARTICOLO 11
Il collegio proclama vincitrice la squadra che ha totalizzato il maggiore punteggio nelle due prove.

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