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Premio “Giuseppe Sperduti” 2009

Tema dell’edizione: “Discriminazioni a scuola?”

VINCITORI DEL PREMIO

PRIMA CLASSIFICATA EX AEQUO

Scuola Superiore Sant’Anna di PISA

PRIMA CLASSIFICATA EX AEQUO

Università degli Studi di ROMA SAPIENZA

SQUADRE FINALISTE

In difesa del Ricorrente:

Scuola Superiore Sant’Anna di PISA

Componenti della Squadra:
Giuseppe BIANCO
Emanuel CASTELLARIN
Giovanni POGGIANI

Docente di riferimento: Prof. Andrea DE GUTTRY

MEMORIA IN DIFESA DEL RICORRENTE

In difesa dello Stato:

Università degli Studi di ROMA SAPIENZA

Componenti della Squadra:
Alessandro FALBO
Flavia MONTINI
Valentina TURCHETTA

Docente di riferimento: Prof. Sergio MARCHISIO

MEMORIA IN DIFESA DELLO STATO

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROVA ORALE

Prof. Giovanni CONSO
Presidente del Comitato per i Diritti Umani
Amb. Fabio MIGLIORINI
Segretario Generale della SIOI
Prof. ssa Maria Clelia CICIRIELLO
Ordinario di Diritto internazionale, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Prof. Umberto LEANZA
Titolare di cattedra della Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet”, Seconda Università degli Studi di Napoli
Prof. Riccardo PISILLO MAZZESCHI
Ordinario di Diritto internazionale, ordinario di Diritto internazionale, Università degli Studi di Siena
Prof. Ugo VILLANI
Ordinario di Diritto internazionale, Luiss “Guido Carli” – Roma

TEMA DELL’EDIZIONE 2009

“Discriminazioni a scuola?”

Nel luglio 2009 il Parlamento italiano adotta una legge (c.d. legge Bianchi e Rossi sul federalismo scolastico), che consente alle singole regioni di stabilire, nelle scuole elementari, o anche soltanto in alcune scuole elementari a titolo sperimentale, classi separate per alunni, italiani o stranieri, che abbiano difficoltà nel parlare correttamente la lingua italiana. Esse sono denominate “classi di recupero per la lingua italiana”. In queste classi si seguirà un curriculum scolastico speciale, fondato in gran parte sul tentativo di migliorare l’italiano degli alunni, e sarà consentito dedicare un numero minore di ore di insegnamento a tutte le altre materie, quali la matematica, la storia, la geografia, il disegno, ecc. In sostanza si seguirà un curriculum di studi diverso e più facile, rispetto a quello delle classi “normali”. La legge prevede che ogni scuola decida autonomamente sull’assegnazione dei singoli alunni alle “classi di recupero” oppure alle classi “normali”, sulla base di un test linguistico amministrato dalla scuola stessa, e senza bisogno di ottenere il consenso dei genitori degli alunni. Tuttavia, contro il provvedimento di assegnazione di un alunno a una “classe di recupero”, è possibile, entro dieci giorni, presentare un ricorso al preside della scuola; e costui può discrezionalmente disporre un rinnovo del test linguistico per l’alunno. Esiste la possibilità di passaggio dalle classi separate di recupero a quelle normali dell’anno corrispondente. In altri termini, dopo un anno di classe separata si può passare al secondo anno della classe normale; dopo due anni di classi separate, si può passare al terzo anno della classe normale, e così via. Tuttavia per tale passaggio è necessario superare un altro test linguistico di livello superiore, contro il risultato del quale non è ammesso alcun ricorso al preside. Un’altra norma importante della legge Bianchi e Rossi è quella che consente alle autorità scolastiche di ogni scuola di assegnare alle suddette classi separate di recupero, in ragione del loro curriculum più semplice, anche quegli alunni che, pur non avendo particolari difficoltà con la lingua italiana, siano portatori di forme di handicap tali da suggerire per loro un percorso scolastico facilitato rispetto a quello normale. Sulla base di tale legge, tre regioni italiane una del nord, una del centro e una del sud Italia (rispettivamente le regioni X, Y, Z) decidono di stabilire il sistema delle classi separate di recupero fin dal settembre 2009, e ciò in maniera obbligatoria per tutte le scuole elementari esistenti nella regione. I primi dati statistici, disponibili nel dicembre 2009, mostrano che circa il 90% dei bambini Rom dell’età di 6 anni residenti nelle suddette regioni sono stati assegnati alle “classi separate di recupero”; e che circa il 97% dei bambini portatori di handicap sono stati assegnati alle medesime classi. Nell’ottobre 2010, dopo un anno di funzionamento della legge Bianchi e Rossi nelle regioni suddette, le prime statistiche sui passaggi dalle classi separate a quelle normali indicano che soltanto il 20% degli alunni che hanno frequentato il primo anno delle classi separate è riuscito a superare il test linguistico per il passaggio al secondo anno delle classi normali. Per i bambini Rom, la percentuale scende al 10%. Nel novembre 2010, 10 bambini Rom (A.B. et alii), che hanno frequentato il primo anno di una classe separata di recupero nella Scuola elementare “Alessandro Manzoni” della città M, capoluogo di provincia nella Regione X, e che non hanno superato il test linguistico per il passaggio al secondo anno delle classi normali, decidono di presentare un ricorso amministrativo contro la loro scuola e contro la Regione X. Essi sostengono: a) che la loro assegnazione per il primo anno alla classe separata era stata illegittima per mancanza del consenso dei genitori, che dovevano essere sentiti poiché hanno una responsabilità nell’educazione dei figli; b) che essi non avevano fatto ricorso contro il provvedimento di assegnazione perché non erano stati informati adeguatamente dalla Scuola sulla possibilità di ricorso e che, comunque, tale ricorso sarebbe stato inutile poiché il Preside ha piena discrezionalità nel disporre un rinnovo del test linguistico; c) che il sistema scolastico elementare istituito dalla Regione X è comunque illegittimo, perché viola il loro diritto all’educazione ed è discriminatorio nei confronti delle minoranze Rom e di altre minoranze etniche presenti nel territorio italiano; d) che il curriculum scolastico seguito nelle classi di recupero è di livello assai inferiore a quello seguito nelle classi normali e quindi crea per gli alunni delle classi di recupero uno svantaggio educativo e culturale nei primi anni scolastici che molto difficilmente può essere successivamente colmato; e) che un’ aggravante di questa situazione è data dalla presenza di fatto nelle sole classi di recupero di allievi portatori di handicap; f) che comunque le classi di recupero si sono dimostrate inutili anche dal punto di vista linguistico, perché già dopo un anno si è accertato che solo una minima parte degli alunni ha superato il test di passaggio alle classi normali; g) che la percentuale è ancora inferiore per i bambini Rom, i quali sono pertanto discriminati; h) che gli atti amministrativi della Regione X e della Scuola “Alessandro Manzoni” devono essere annullati; i) che infine la legge italiana è incostituzionale sotto vari profili. Dinanzi al TAR della Regione X, la Regione X e la Scuola “Alessandro Manzoni” eccepiscono, fra l’altro, che i 10 alunni ricorrenti non avevano a suo tempo presentato immediato ricorso al Preside contro il provvedimento di assegnazione alla classi separate. I ricorrenti replicano che tale ricorso era comunque inadeguato e inefficace. Il TAR X decide di sollevare la questione di costituzionalità della legge Bianchi e Rossi per possibile contrasto con l’art.3 Cost.; ma la Corte costituzionale, con una sentenza del luglio 2011, dichiara la questione infondata, poiché, secondo la Corte, le differenze di trattamento sono giustificate a scopi educativi. A questo punto, nel novembre 2011, i 10 bambini Rom (A.B. etalii) decidono di presentare un ricorso contro il Governo italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo. I ricorrenti lamentano una violazione dell’art.2 del Protocollo N.1 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (diritto all’educazione) da solo o unitamente all’art.14 della Convenzione (divieto di discriminazione); una violazione dell’art.1 del Protocollo N.12 alla Convenzione (divieto di discriminazione) ; una violazione dell’art.3 della Convenzione (trattamento degradante); nonché una violazione dell’art.13 della Convenzione (diritto a ricorsi interni effettivi). Il Governo italiano si difende sostenendo: a) che lo Stato italiano non può essere responsabile per la mera emanazione della legge Bianchi e Rossi, poiché tale legge non impone, ma solo facoltizza le Regioni ad istituire il nuovo sistema educativo; ed inoltre consente anche un periodo sperimentale; b) che i ricorrenti non hanno impugnato in tempo utile il provvedimento della scuola che li assegnava a classi separate e quindi devono considerarsi implicitamente consenzienti; c) che, in alternativa, essi non hanno esaurito tutti i ricorsi interni disponibili: hanno erroneamente presentato ricorso al TAR senza aver prima presentato ricorso al Preside della Scuola e comunque non hanno provveduto ad adire il Consiglio di Stato; d) che la doglianza relativa al trattamento degradante non può essere decisa dalla Corte, perché essa non è stata sollevata dinanzi ai giudici interni; e) che poiché la Corte costituzionale italiana si è pronunciata nel merito a favore della costituzionalità della legge Bianchi e Rossi, la Corte di Strasburgo non ha competenza a modificare la legge italiana, e comunque non può più sindacare sulla violazione del principio di uguaglianza e di non discriminazione; f) che, in ogni caso, il sistema educativo in questione è ugualmente applicabile a cittadini e stranieri e non discrimina contro le minoranze, ma si limita a stabilire legittime differenze di trattamento sulla base delle competenze linguistiche e al solo scopo di migliorare l’istruzione; e ciò nei limiti dei margini di apprezzamento dello Stato; g) che pertanto non vi è alcuna violazione né del diritto all’educazione né del divieto di trattamento degradante né del diritto a rimedi interni effettivi.

REGOLAMENTO PER IL PREMIO “GIUSEPPE SPERDUTI”

ARTICOLO 1
1. Il premio “Giuseppe Sperduti” è indetto annualmente dal Comitato per i Diritti Umani della SIOI presso la sede centrale della SIOI, a Roma.
2. Il premio, definito nel bando di concorso, è assegnato a seguito di una gara di simulazione processuale su un caso pratico relativo all’applicazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali e relativi Protocolli.

ARTICOLO 2
1. Il Comitato predispone il caso pratico tenendo conto delle questioni di maggiore attualità affrontate dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani.
2. Il caso pratico descrive una vicenda ipotetica riguardante lo Stato italiano.

ARTICOLO 3
La gara si svolge attraverso il confronto tra squadre di studenti universitari costituite conformemente all’art. 5, articolandosi in una prima prova, consistente nella redazione ad opera di ciascuna squadra di una memoria difensiva nell’interesse della parte rappresentata (ricorrente o Governo) e in una prova finale, consistente nella discussione orale del caso.

ARTICOLO 4
1. La Commissione giudicatrice del premio è nominata dal Presidente del Comitato per i Diritti Umani tra i componenti del Comitato medesimo, nonché tra avvocati e magistrati disponibili ad aderire all’iniziativa. Non possono far parte della Commissione giudicatrice i docenti delle Università dalle quali provengono le squadre.
2. Nell’ambito della Commissione giudicatrice il Presidente del Comitato istituisce, anzitutto, una Sotto-Commissione di tre membri, per la valutazione delle memorie scritte. La prova orale si svolge davanti ad un collegio di sei membri costituito, all’esito della prova scritta, conformemente a quanto previsto dal comma successivo.
3. II Presidente del Comitato ed il Presidente della SIOI, o altra persona da lui designata, sono membri di diritto del collegio per la prova orale. Il presidente del Comitato designa i restanti quattro membri del collegio, che devono essere diversi dai componenti della Sotto-Commissione.

ARTICOLO 5
1. Il premio è aperto a tutte le Università italiane in cui si insegnano discipline giuridiche.
2. Ciascuna squadra è composta da tre studenti universitari regolarmente iscritti da almeno un anno ad un corso di laurea.
3. Sono ammessi soltanto gli studenti che non hanno mai partecipato al premio.
ARTICOLO 6
1. Ogni anno il Comitato redige il bando di concorso per la partecipazione al premio, cui è allegato il modulo di iscrizione, e ne dispone adeguate forme di pubblicità onde consentirne la massima divulgazione presso tutte le Università italiane interessate. Il bando, unitamente al presente regolamento, viene pubblicato anche sul sito internet della SIOI.
2. Nel bando vengono stabiliti i termini iniziale e finale per le iscrizioni al premio.
3. Dieci giorni prima della data di apertura delle iscrizioni viene pubblicato sul sito internet della SIOI il testo del caso pratico sul quale si svolgerà la gara di simulazione processuale.
4. Il numero massimo di squadre che può partecipare al premio è stabilito in ciascun bando di concorso o, in mancanza, si intende fissato in venti (20).
5. Nel caso in cui il numero di squadre aspiranti a partecipare sia superiore a quello fissato a norma del comma precedente, la selezione sarà effettuata in funzione della data e dell’ora dell’invio per fax del modulo di iscrizione allegato al bando.
6. Al termine della procedura di iscrizione, il Presidente del Comitato estrae a sorte le squadre che difenderanno gli interessi del/i ricorrente/i e del Governo e ne dà comunicazione alle stesse.
7. In presenza di circostanze particolari, le disposizioni del presente articolo possono essere derogate per decisione unanime del Comitato per i Diritti Umani.

ARTICOLO 7
1. Ciascuna squadra deve predisporre una memoria scritta in lingua italiana che deve comporsi di tre parti:
– un indice riassuntivo dei contenuti numerato in cifre romane;
– un’argomentazione difensiva non superiore a trenta (30) pagine numerate in cifre arabe;
– un annesso bibliografico in cui viene analiticamente indicato il materiale utilizzato per la redazione della memoria (testi normativi, dottrina e giurisprudenza)
2. Ciascuna squadra deve inviare alla sede centrale della SIOI, entro la data fissata nel bando di concorso o comunicata al momento della conferma dell’iscrizione, 4 copie della memoria ed un CD contenente il formato elettronico conforme all’originale, unitamente ad una lettera di accompagnamento che precisi l’Università di provenienza.

ARTICOLO 8
1. Ciascun membro della Sotto-Commissione assegna ad ogni memoria un punteggio da 1 a 100 così composto: fino a 20 punti per la forma e il modo di presentazione della memoria; fino a 80 punti per i contenuti e l’originalità delle argomentazioni svolte. La mancata osservanza delle modalità di redazione e di invio delle memorie previsti dalle disposizioni dell’articolo 8 comporta l’esclusione della squadra dal premio.
2. Il punteggio finale è dato dalla media matematica dei punteggi assegnati da ciascun componente della Sotto-Commissione, alla stregua dei predetti criteri.
3. In base al punteggio finale, verranno formate due graduatorie distinte in funzione della parte rappresentata da ciascuna squadra.
4. La migliore squadra in ricorso e la migliore squadra in difesa sono ammesse alla prova orale.
5. Le memorie delle due squadre finaliste sono pubblicate sul sito internet della SIOI.

ARTICOLO 9
1. La prova orale tra le due squadre finaliste si svolge dinanzi al collegio composto conformemente all’art. 4 comma 2 del presente Regolamento presso la sede centrale della SIOI nelle date stabilite di comune accordo tra il Presidente del Comitato ed il Presidente della SIOI.
2. Lo svolgimento della prova orale è aperto al pubblico.
3. Ciascuna squadra espone le proprie argomentazioni a difesa degli interessi della parte rappresentata. Ciascuna squadra ha diritto ad una replica. I tempi degli interventi orali sono regolati dal collegio giudicante.
4. Nel corso dell’esposizione orale i componenti del collegio giudicante possono formulare domande o richiedere ulteriori chiarimenti.

ARTICOLO 10
Il collegio giudicante assegna alle squadre finaliste un punteggio da 1 a 200 così composto: fino a 40 per le capacità oratorie e l’efficacia dell’esposizione; fino a 120 punti per i contenuti e l’originalità delle argomentazioni svolte; fino a 40 punti per le repliche.

ARTICOLO 11
Il collegio proclama vincitrice la squadra che ha totalizzato il maggiore punteggio nelle due prove.

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