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Premio “Giuseppe Sperduti” 2008

Tema dell’edizione: “Tortura a Svirzipol”

VINCITORI DEL PREMIO

PRIMA CLASSIFICATA EX AEQUO

Università LUM Jean Monnet di CASAMASSIMA BARI

PRIMA CLASSIFICATA EX AEQUO

Università degli Studi di FIRENZE – Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”

SQUADRE FINALISTE

In difesa dello Stato:

Università LUM Jean Monnet di CASAMASSIMA – BARI

Componenti della Squadra:
Giovanna CALICCHIO
Nicoletta LIBERIO
Maria Antonietta NETTIS

Docente di riferimento: Prof. ssa Patrizia DE PASQUALE

MEMORIA IN DIFESA DELLO STATO

In difesa del Ricorrente:

Università degli Studi di FIRENZE

Componenti della Squadra:
Caterina BONORA
Giulia VARONE
Nicoletta ZAPPILE

Docente di riferimento: Prof. ssa Paola GAETA

MEMORIA IN DIFESA DEL RICORRENTE

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROVA ORALE

Prof. Francesco DURANTE
Vice Presidente del Comitato per i Diritti Umani
Amb. Mario ALESSI
Vice Presidente della SIOI
Amb. Fabio MIGLIORINI
Segretario Generale della SIOI
Prof. Paolo BENVENUTI
Prof. Ordinario di Diritto internazionale, Università degli Studi di ROMA TRE
Prof. ssa Angela DEL VECCHIO
Prof. Ordinario di Diritto dell’Unione Europea, Luiss Guido Carli, Roma
Prof. Luigi FERRARI BRAVO
Vice Presidente della SIOI

TEMA DELL’EDIZIONE 2008

“Tortura a Svirzipol”

Tecnicus, ingegnere elettronico italiano specializzato in microchip, viene inviato dalla sua azienda milanese in Ruristan, un Paese dell’Asia centrale, nel quadro di una collaborazione con il governo locale che intende realizzare uno stabilimento industriale ad alta tecnologia per la produzione di componentistica elettronica. Appena giunto a Svirzipol, la capitale del Ruristan, Tecnicus viene accolto da una lussuosa limousine con autista che lo conduce alla residenza di Rubamazz, il Primo ministro del Paese, che immediatamente lo invita a cena e gli dice che egli sarà suo ospite graditissimo nella suite presidenziale della residenza. Alla sontuosa cena di Rubamazz e Tecnicus partecipano due gentili signore di straordinaria bellezza. Al termine Rubamazz si allontana con la meno bella delle due, mentre Tecnicus viene lasciato con l’altra. Il giorno dopo, a colazione, il Primo ministro, improvvisamente divenuto serio e formale, dice al suo ospite: “Caro ingegnere, sono sicuro che la mia ospitalità è stata di suo gradimento. Non avrà difficoltà, spero, a farmi un piccolo favore che in realtà è per il mio Paese, che è veramente assetato di tecnologia. Mi dia una copia dello schema del microchip “XY” prodotto dalla sua azienda. Non c’è bisogno che le dica che la sua gentilezza sarà ricompensata. Ho pensato che un versamento di 250.000 euro al suo fondo pensioni potrebbe non dispiacerle.” L’ingegnere, interdetto, fa presente al Primo ministro che, con tutto il rispetto dovuto alla sua alta carica, gli è impossibile soddisfare la richiesta. A parte il rischio di perdere il posto, è la sua etica professionale ad impedirgli di agire nel senso voluto dall’ospite. A questo punto, tutto cambia. Tecnicus si ritrova in una stanzetta buia, umida e senza finestre nel sottosuolo della residenza, dove viene lasciato per l’intera giornata. A tarda sera, Rubamazz ricompare accompagnato da un sinistro figuro in una lugubre uniforme nera, armato di una poco rassicurante apparecchiatura elettrica con fili e morsetti. “Spero che ora sia più ragionevole, caro ingegnere” dice il Primo ministro. “Chiamerò l’ambasciata”, replica Tecnicus. “Vuole che non ci abbia pensato? Qui non c’è nessuna ambasciata italiana” rilancia Rubamazz, tornato più gioviale che mai. Poiché Tecnicus tiene duro, viene torturato con scariche elettriche in tutte le parti del corpo. Rubamazz non si accontenta di dirigere le operazioni ma procede personalmente alle torture più efferate. Infine, quando si accorge che i suoi tentativi sono inutili, dice al malcapitato: “Mi dispiace, ma lo ha voluto lei. Ora porrò fine alle sue sofferenze.” Ordina alla guardia di liberare una scarica mortale nel corpo di Tecnicus e poi esce, accompagnato dalla guardia, lasciando l’ingegnere per morto. Tecnicus, che fortunatamente è solo tramortito, riesce ad allontanarsi dalla residenza perché i due aguzzini, credendolo morto, hanno lasciato la porta aperta, e fortunosamente rientra in Italia dove, fatte constatare le sue condizioni da un medico, sporge denunzia presso i carabinieri contro Rubamazz e l’ignota guardia. Qualche mese dopo, Rubamazz giunge in visita ufficiale a Roma, in occasione dello stabilirsi di relazioni diplomatiche tra l’Italia ed il Ruristan. Immediatamente Tecnicus torna dai carabinieri facendo presente che, trovandosi Rubamazz sul suolo italiano, i giudici italiani hanno giurisdizione. I carabinieri comunicano tempestivamente la notizia di reato al Procuratore della Repubblica, il quale, pur riconoscendo che Rubamazz, in quanto Primo ministro in carica del suo Paese, è coperto dall’immunità al pari di un capo di missione diplomatica, ritiene che in questo caso l’immunità non sia applicabile, giacché i fatti rimproveratigli, configurabili come tentato omicidio, includono la tortura, il cui divieto è previsto da norme inderogabili del diritto internazionale consuetudinario (jus cogens). Convintosi della fondatezza delle accuse, il Procuratore chiede al giudice un provvedimento di custodia cautelare in carcere che viene, però, negato per inesistenza di esigenze cautelari, dopo di che il pubblico ministero chiede comunque il rinvio a giudizio di Rubamazz. Durante l’udienza preliminare l’imputato invoca il difetto di giurisdizione per via dell’immunità che gli spetterebbe ma il giudice accoglie invece la richiesta del P.M., disponendo il giudizio davanti alla Corte di Assise di Roma. Dinanzi alla Corte di Assise, Tecnicus si costituisce parte civile, mentre Rubamazz invoca nuovamente la propria immunità. All’esito del dibattimento, la Corte di Assise dichiara non doversi procedere contro Rubamazz ritenendo che l’immunità, contrariamente all’avviso del P.M., sussista. Il P.M. e Tecnicus fanno appello e poi ricorso in Cassazione ma la sentenza viene confermata. Parallelamente, Tecnicus cita lo Stato del Ruristan davanti al giudice civile. Il Ruristan si costituisce e fa valere la norma consuetudinaria sull’immunità degli Stati. Il Ruristan non disconosce l’imputabilità a sé degli atti ascritti a Rubamazz ma osserva che tentare di estorcere un segreto industriale con mezzi poco ortodossi non si può certo considerare un atto posto in essere jure gestionis. Il Tribunale civile di Roma accoglie questa tesi, citando anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Anche in sede civile Tecnicus, che invano invoca lo jus cogens, non ha fortuna: Corte di Appello e Corte di Cassazione confermano la sentenza del Tribunale. A questo punto Tecnicus decide di adire la Corte europea dei diritti dell’uomo per il diniego di giustizia subito nei confronti di Rubamazz così come dello Stato del Ruristan, invocando sotto vari profili l’articolo 6 della Convenzione europea. Il Governo italiano richiama la giurisprudenza della Corte in tema di rapporti tra immunità dalla giurisdizione e diritto di accesso alla giustizia. Per quanto riguarda poi, in particolare, le doglianze relative alla mancata persecuzione di Rubamazz in sede penale, il Governo sostiene che la Convenzione non configura il diritto a che un procedimento penale sia instaurato a carico di un individuo.

REGOLAMENTO PER IL PREMIO “GIUSEPPE SPERDUTI”

ARTICOLO 1
1. Il premio “Giuseppe Sperduti” è indetto annualmente dal Comitato per i Diritti Umani della SIOI presso la sede centrale della SIOI, a Roma.
2. Il premio, definito nel bando di concorso, è assegnato a seguito di una gara di simulazione processuale su un caso pratico relativo all’applicazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali e relativi Protocolli.

ARTICOLO 2
1. Il Comitato predispone il caso pratico tenendo conto delle questioni di maggiore attualità affrontate dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani.
2. Il caso pratico descrive una vicenda ipotetica riguardante lo Stato italiano.

ARTICOLO 3
La gara si svolge attraverso il confronto tra squadre di studenti universitari costituite conformemente all’art. 5, articolandosi in una prima prova, consistente nella redazione ad opera di ciascuna squadra di una memoria difensiva nell’interesse della parte rappresentata (ricorrente o Governo) e in una prova finale, consistente nella discussione orale del caso.

ARTICOLO 4
1. La Commissione giudicatrice del premio è nominata dal Presidente del Comitato per i Diritti Umani tra i componenti del Comitato medesimo, nonché tra avvocati e magistrati disponibili ad aderire all’iniziativa. Non possono far parte della Commissione giudicatrice i docenti delle Università dalle quali provengono le squadre.
2. Nell’ambito della Commissione giudicatrice il Presidente del Comitato istituisce, anzitutto, una Sotto-Commissione di tre membri, per la valutazione delle memorie scritte. La prova orale si svolge davanti ad un collegio di sei membri costituito, all’esito della prova scritta, conformemente a quanto previsto dal comma successivo.
3. II Presidente del Comitato ed il Presidente della SIOI, o altra persona da lui designata, sono membri di diritto del collegio per la prova orale. Il presidente del Comitato designa i restanti quattro membri del collegio, che devono essere diversi dai componenti della Sotto-Commissione.

ARTICOLO 5
1. Il premio è aperto a tutte le Università italiane in cui si insegnano discipline giuridiche.
2. Ciascuna squadra è composta da tre studenti universitari regolarmente iscritti da almeno un anno ad un corso di laurea.
3. Sono ammessi soltanto gli studenti che non hanno mai partecipato al premio.
ARTICOLO 6
1. Ogni anno il Comitato redige il bando di concorso per la partecipazione al premio, cui è allegato il modulo di iscrizione, e ne dispone adeguate forme di pubblicità onde consentirne la massima divulgazione presso tutte le Università italiane interessate. Il bando, unitamente al presente regolamento, viene pubblicato anche sul sito internet della SIOI.
2. Nel bando vengono stabiliti i termini iniziale e finale per le iscrizioni al premio.
3. Dieci giorni prima della data di apertura delle iscrizioni viene pubblicato sul sito internet della SIOI il testo del caso pratico sul quale si svolgerà la gara di simulazione processuale.
4. Il numero massimo di squadre che può partecipare al premio è stabilito in ciascun bando di concorso o, in mancanza, si intende fissato in venti (20).
5. Nel caso in cui il numero di squadre aspiranti a partecipare sia superiore a quello fissato a norma del comma precedente, la selezione sarà effettuata in funzione della data e dell’ora dell’invio per fax del modulo di iscrizione allegato al bando.
6. Al termine della procedura di iscrizione, il Presidente del Comitato estrae a sorte le squadre che difenderanno gli interessi del/i ricorrente/i e del Governo e ne dà comunicazione alle stesse.
7. In presenza di circostanze particolari, le disposizioni del presente articolo possono essere derogate per decisione unanime del Comitato per i Diritti Umani.

ARTICOLO 7
1. Ciascuna squadra deve predisporre una memoria scritta in lingua italiana che deve comporsi di tre parti:
– un indice riassuntivo dei contenuti numerato in cifre romane;
– un’argomentazione difensiva non superiore a trenta (30) pagine numerate in cifre arabe;
– un annesso bibliografico in cui viene analiticamente indicato il materiale utilizzato per la redazione della memoria (testi normativi, dottrina e giurisprudenza)
2. Ciascuna squadra deve inviare alla sede centrale della SIOI, entro la data fissata nel bando di concorso o comunicata al momento della conferma dell’iscrizione, 4 copie della memoria ed un CD contenente il formato elettronico conforme all’originale, unitamente ad una lettera di accompagnamento che precisi l’Università di provenienza.

ARTICOLO 8
1. Ciascun membro della Sotto-Commissione assegna ad ogni memoria un punteggio da 1 a 100 così composto: fino a 20 punti per la forma e il modo di presentazione della memoria; fino a 80 punti per i contenuti e l’originalità delle argomentazioni svolte. La mancata osservanza delle modalità di redazione e di invio delle memorie previsti dalle disposizioni dell’articolo 8 comporta l’esclusione della squadra dal premio.
2. Il punteggio finale è dato dalla media matematica dei punteggi assegnati da ciascun componente della Sotto-Commissione, alla stregua dei predetti criteri.
3. In base al punteggio finale, verranno formate due graduatorie distinte in funzione della parte rappresentata da ciascuna squadra.
4. La migliore squadra in ricorso e la migliore squadra in difesa sono ammesse alla prova orale.
5. Le memorie delle due squadre finaliste sono pubblicate sul sito internet della SIOI.

ARTICOLO 9
1. La prova orale tra le due squadre finaliste si svolge dinanzi al collegio composto conformemente all’art. 4 comma 2 del presente Regolamento presso la sede centrale della SIOI nelle date stabilite di comune accordo tra il Presidente del Comitato ed il Presidente della SIOI.
2. Lo svolgimento della prova orale è aperto al pubblico.
3. Ciascuna squadra espone le proprie argomentazioni a difesa degli interessi della parte rappresentata. Ciascuna squadra ha diritto ad una replica. I tempi degli interventi orali sono regolati dal collegio giudicante.
4. Nel corso dell’esposizione orale i componenti del collegio giudicante possono formulare domande o richiedere ulteriori chiarimenti.

ARTICOLO 10
Il collegio giudicante assegna alle squadre finaliste un punteggio da 1 a 200 così composto: fino a 40 per le capacità oratorie e l’efficacia dell’esposizione; fino a 120 punti per i contenuti e l’originalità delle argomentazioni svolte; fino a 40 punti per le repliche.

ARTICOLO 11
Il collegio proclama vincitrice la squadra che ha totalizzato il maggiore punteggio nelle due prove.

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