Premio Giuseppe Sperduti 2009 - Tema dell'edizione 2009
"Discriminazioni a scuola? '"
Nel luglio 2009 il Parlamento italiano adotta una legge (c.d. legge Bianchi e Rossi sul federalismo scolastico), che consente alle singole regioni di stabilire, nelle scuole elementari, o anche soltanto in alcune scuole elementari a titolo sperimentale, classi separate per alunni, italiani o stranieri, che abbiano difficoltà nel parlare correttamente la lingua italiana. Esse sono denominate “classi di recupero per la lingua italiana”. In queste classi si seguirà un curriculum scolastico speciale, fondato in gran parte sul tentativo di migliorare l’italiano degli alunni, e sarà consentito dedicare un numero minore di ore di insegnamento a tutte le altre materie, quali la matematica, la storia, la geografia, il disegno, ecc. In sostanza si seguirà un curriculum di studi diverso e più facile, rispetto a quello delle classi “normali”.
La legge prevede che ogni scuola decida autonomamente sull’assegnazione dei singoli alunni alle “classi di recupero” oppure alle classi “normali”, sulla base di un test linguistico amministrato dalla scuola stessa, e senza bisogno di ottenere il consenso dei genitori degli alunni. Tuttavia, contro il provvedimento di assegnazione di un alunno a una “classe di recupero”, è possibile, entro dieci giorni, presentare un ricorso al preside della scuola; e costui può discrezionalmente disporre un rinnovo del test linguistico per l’alunno. Esiste la possibilità di passaggio dalle classi separate di recupero a quelle normali dell’anno corrispondente. In altri termini, dopo un anno di classe separata si può passare al secondo anno della classe normale; dopo due anni di classi separate, si può passare al terzo anno della classe normale, e così via. Tuttavia per tale passaggio è necessario superare un altro test linguistico di livello superiore, contro il risultato del quale non è ammesso alcun ricorso al preside .
Un'altra norma importante della legge Bianchi e Rossi è quella che consente alle autorità scolastiche di ogni scuola di assegnare alle suddette classi separate di recupero, in ragione del loro curriculum più semplice, anche quegli alunni che, pur non avendo particolari difficoltà con la lingua italiana, siano portatori di forme di handicap tali da suggerire per loro un percorso scolastico facilitato rispetto a quello normale .
Sulla base di tale legge, tre regioni italiane una del nord, una del centro e una del sud Italia (rispettivamente le regioni X, Y, Z) decidono di stabilire il sistema delle classi separate di recupero fin dal settembre 2009, e ciò in maniera obbligatoria per tutte le scuole elementari esistenti nella regione. I primi dati statistici, disponibili nel dicembre 2009, mostrano che circa il 90% dei bambini Rom dell’età di 6 anni residenti nelle suddette regioni sono stati assegnati alle “classi separate di recupero”; e che circa il 97% dei bambini portatori di handicap sono stati assegnati alle medesime classi.
Nell’ottobre 2010, dopo un anno di funzionamento della legge Bianchi e Rossi nelle regioni suddette, le prime statistiche sui passaggi dalle classi separate a quelle normali indicano che soltanto il 20% degli alunni che hanno frequentato il primo anno delle classi separate è riuscito a superare il test linguistico per il passaggio al secondo anno delle classi normali. Per i bambini Rom, la percentuale scende al 10% .
Nel novembre 2010, 10 bambini Rom (A.B. et alii), che hanno frequentato il primo anno di una classe separata di recupero nella Scuola elementare “Alessandro Manzoni” della città M, capoluogo di provincia nella Regione X, e che non hanno superato il test linguistico per il passaggio al secondo anno delle classi normali, decidono di presentare un ricorso amministrativo contro la loro scuola e contro la Regione X. Essi sostengono: a) che la loro assegnazione per il primo anno alla classe separata era stata illegittima per mancanza del consenso dei genitori, che dovevano essere sentiti poiché hanno una responsabilità nell’educazione dei figli; b) che essi non avevano fatto ricorso contro il provvedimento di assegnazione perché non erano stati informati adeguatamente dalla Scuola sulla possibilità di ricorso e che, comunque, tale ricorso sarebbe stato inutile poiché il Preside ha piena discrezionalità nel disporre un rinnovo del test linguistico; c) che il sistema scolastico elementare istituito dalla Regione X è comunque illegittimo, perché viola il loro diritto all’educazione ed è discriminatorio nei confronti delle minoranze Rom e di altre minoranze etniche presenti nel territorio italiano; d) che il curriculum scolastico seguito nelle classi di recupero è di livello assai inferiore a quello seguito nelle classi normali e quindi crea per gli alunni delle classi di recupero uno svantaggio educativo e culturale nei primi anni scolastici che molto difficilmente può essere successivamente colmato; e) che un’ aggravante di questa situazione è data dalla presenza di fatto nelle sole classi di recupero di allievi portatori di handicap; f) che comunque le classi di recupero si sono dimostrate inutili anche dal punto di vista linguistico, perché già dopo un anno si è accertato che solo una minima parte degli alunni ha superato il test di passaggio alle classi normali; g) che la percentuale è ancora inferiore per i bambini Rom, i quali sono pertanto discriminati; h) che gli atti amministrativi della Regione X e della Scuola “Alessandro Manzoni” devono essere annullati; h) che infine la legge italiana è incostituzionale sotto vari profili .
Dinanzi al TAR della Regione X, la Regione X e la Scuola “Alessandro Manzoni” eccepiscono, fra l’altro, che i 10 alunni ricorrenti non avevano a suo tempo presentato immediato ricorso al Preside contro il provvedimento di assegnazione alla classi separate. I ricorrenti replicano che tale ricorso era comunque inadeguato e inefficace .
Il TAR X decide di sollevare la questione di costituzionalità della legge Bianchi e Rossi per possibile contrasto con l’art.3 Cost.; ma la Corte costituzionale, con una sentenza del luglio 2011, dichiara la questione infondata, poiché, secondo la Corte, le differenze di trattamento sono giustificate a scopi educativi .
A questo punto, nel novembre 2011, i 10 bambini Rom (A.B. etalii) decidono di presentare un ricorso contro il Governo italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo. I ricorrenti lamentano una violazione dell’art.2 del Protocollo N.1 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (diritto all’educazione) da solo o unitamente all’art.14 della Convenzione (divieto di discriminazione); una violazione dell’art.1 del Protocollo N.12 alla Convenzione (divieto di discriminazione) ; una violazione dell’art.3 della Convenzione (trattamento degradante); nonché una violazione dell’art.13 della Convenzione (diritto a ricorsi interni effettivi) .
Il Governo italiano si difende sostenendo: a) che lo Stato italiano non può essere responsabile per la mera emanazione della legge Bianchi e Rossi, poiché tale legge non impone, ma solo facoltizza le Regioni ad istituire il nuovo sistema educativo; ed inoltre consente anche un periodo sperimentale ; b) che i ricorrenti non hanno impugnato in tempo utile il provvedimento della scuola che li assegnava a classi separate e quindi devono considerarsi implicitamente consenzienti; c) che, in alternativa, essi non hanno esaurito tutti i ricorsi interni disponibili: hanno erroneamente presentato ricorso al TAR senza aver prima presentato ricorso al Preside della Scuola e comunque non hanno provveduto ad adire il Consiglio di Stato; d) che la doglianza relativa al trattamento degradante non può essere decisa dalla Corte, perché essa non è stata sollevata dinanzi ai giudici interni; e) che poiché la Corte costituzionale italiana si è pronunciata nel merito a favore della costituzionalità della legge Bianchi e Rossi, la Corte di Strasburgo non ha competenza a modificare la legge italiana, e comunque non può più sindacare sulla violazione del principio di uguaglianza e di non discriminazione ; f) che, in ogni caso, il sistema educativo in questione è ugualmente applicabile a cittadini e stranieri e non discrimina contro le minoranze, ma si limita a stabilire legittime differenze di trattamento sulla base delle competenze linguistiche e al solo scopo di migliorare l’istruzione; e ciò nei limiti dei margini di apprezzamento dello Stato; g) che pertanto non vi è alcuna violazione né del diritto all’educazione né del divieto di trattamento degradante né del diritto a rimedi interni effettivi .
Premio Giuseppe Sperduti 2008 - Tema dell'edizione 2008
"TORTURA A SVIRZIPOL'"
Tecnicus, ingegnere elettronico italiano specializzato in microchip, viene inviato dalla sua azienda milanese in Ruristan, un Paese dell’Asia centrale, nel quadro di una collaborazione con il governo locale che intende realizzare uno stabilimento industriale ad alta tecnologia per la produzione di componentistica elettronica.
Appena giunto a Svirzipol, la capitale del Ruristan, Tecnicus viene accolto da una lussuosa limousine con autista che lo conduce alla residenza di Rubamazz, il Primo ministro del Paese, che immediatamente lo invita a cena e gli dice che egli sarà suo ospite graditissimo nella suite presidenziale della residenza.
Alla sontuosa cena di Rubamazz e Tecnicus partecipano due gentili signore di straordinaria bellezza. Al termine Rubamazz si allontana con la meno bella delle due, mentre Tecnicus viene lasciato con l’altra.
Il giorno dopo, a colazione, il Primo ministro, improvvisamente divenuto serio e formale, dice al suo ospite: “Caro ingegnere, sono sicuro che la mia ospitalità è stata di suo gradimento. Non avrà difficoltà, spero, a farmi un piccolo favore che in realtà è per il mio Paese, che è veramente assetato di tecnologia. Mi dia una copia dello schema del microchip “XY” prodotto dalla sua azienda. Non c’è bisogno che le dica che la sua gentilezza sarà ricompensata. Ho pensato che un versamento di 250.000 euro al suo fondo pensioni potrebbe non dispiacerle.”
L’ingegnere, interdetto, fa presente al Primo ministro che, con tutto il rispetto dovuto alla sua alta carica, gli è impossibile soddisfare la richiesta. A parte il rischio di perdere il posto, è la sua etica professionale ad impedirgli di agire nel senso voluto dall’ospite.
A questo punto, tutto cambia. Tecnicus si ritrova in una stanzetta buia, umida e senza finestre nel sottosuolo della residenza, dove viene lasciato per l’intera giornata. A tarda sera, Rubamazz ricompare accompagnato da un sinistro figuro in una lugubre uniforme nera, armato di una poco rassicurante apparecchiatura elettrica con fili e morsetti.
“Spero che ora sia più ragionevole, caro ingegnere” dice il Primo ministro. “Chiamerò l’ambasciata”, replica Tecnicus. “Vuole che non ci abbia pensato? Qui non c’è nessuna ambasciata italiana” rilancia Rubamazz, tornato più gioviale che mai.
Poiché Tecnicus tiene duro, viene torturato con scariche elettriche in tutte le parti del corpo. Rubamazz non si accontenta di dirigere le operazioni ma procede personalmente alle torture più efferate. Infine, quando si accorge che i suoi tentativi sono inutili, dice al malcapitato: “Mi dispiace, ma lo ha voluto lei. Ora porrò fine alle sue sofferenze.” Ordina alla guardia di liberare una scarica mortale nel corpo di Tecnicus e poi esce, accompagnato dalla guardia, lasciando l’ingegnere per morto.
Tecnicus, che fortunatamente è solo tramortito, riesce ad allontanarsi dalla residenza perché i due aguzzini, credendolo morto, hanno lasciato la porta aperta, e fortunosamente rientra in Italia dove, fatte constatare le sue condizioni da un medico, sporge denunzia presso i carabinieri contro Rubamazz e l’ignota guardia.
Qualche mese dopo, Rubamazz giunge in visita ufficiale a Roma, in occasione dello stabilirsi di relazioni diplomatiche tra l’Italia ed il Ruristan.
Immediatamente Tecnicus torna dai carabinieri facendo presente che, trovandosi Rubamazz sul suolo italiano, i giudici italiani hanno giurisdizione. I carabinieri comunicano tempestivamente la notizia di reato al Procuratore della Repubblica, il quale, pur riconoscendo che Rubamazz, in quanto Primo ministro in carica del suo Paese, è coperto dall’immunità al pari di un capo di missione diplomatica, ritiene che in questo caso l’immunità non sia applicabile, giacché i fatti rimproveratigli, configurabili come tentato omicidio, includono la tortura, il cui divieto è previsto da norme inderogabili del diritto internazionale consuetudinario (jus cogens). Convintosi della fondatezza delle accuse, il Procuratore chiede al giudice un provvedimento di custodia cautelare in carcere che viene, però, negato per inesistenza di esigenze cautelari, dopo di che il pubblico ministero chiede comunque il rinvio a giudizio di Rubamazz.
Durante l’udienza preliminare l’imputato invoca il difetto di giurisdizione per via dell’immunità che gli spetterebbe ma il giudice accoglie invece la richiesta del P.M., disponendo il giudizio davanti alla Corte di Assise di Roma.
Dinanzi alla Corte di Assise, Tecnicus si costituisce parte civile, mentre Rubamazz invoca nuovamente la propria immunità.
All’esito del dibattimento, la Corte di Assise dichiara non doversi procedere contro Rubamazz ritenendo che l’immunità, contrariamente all’avviso del P.M., sussista. Il P.M. e Tecnicus fanno appello e poi ricorso in Cassazione ma la sentenza viene confermata.
Parallelamente, Tecnicus cita lo Stato del Ruristan davanti al giudice civile. Il Ruristan si costituisce e fa valere la norma consuetudinaria sull’immunità degli Stati. Il Ruristan non disconosce l’imputabilità a sé degli atti ascritti a Rubamazz ma osserva che tentare di estorcere un segreto industriale con mezzi poco ortodossi non si può certo considerare un atto posto in essere jure gestionis. Il Tribunale civile di Roma accoglie questa tesi, citando anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Anche in sede civile Tecnicus, che invano invoca lo jus cogens, non ha fortuna: Corte di Appello e Corte di Cassazione confermano la sentenza del Tribunale.
A questo punto Tecnicus decide di adire la Corte europea dei diritti dell’uomo per il diniego di giustizia subito nei confronti di Rubamazz così come dello Stato del Ruristan, invocando sotto vari profili l’articolo 6 della Convenzione europea.
Il Governo italiano richiama la giurisprudenza della Corte in tema di rapporti tra immunità dalla giurisdizione e diritto di accesso alla giustizia. Per quanto riguarda poi, in particolare, le doglianze relative alla mancata persecuzione di Rubamazz in sede penale, il Governo sostiene che la Convenzione non configura il diritto a che un procedimento penale sia instaurato a carico di un individuo.
Premio Giuseppe Sperduti 2007 - Tema dell'edizione 2007
"Vita privata e Terrorismo '"
I telefoni fissi e il cellulare di Tizio sono intercettati – su disposizione del pubblico ministero, previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari - nell’ambito di un procedimento penale avviato nei suoi confronti sulla base del sospetto di aver intrapreso l’organizzazione, in Italia, di attentati diretti presumibilmente contro cittadini e sedi istituzionali del proprio paese di origine (lo stato extraeuropeo di Santa Fè), nonché del sospetto di raccogliere e distribuire denaro al fine di fare organizzare e svolgere nel proprio paese attentati di varia natura e comunque di organizzare l’opposizione al governo in carica in Santa Fè. È, d’altronde, notoria l’avversità di Tizio al regime politico di quello stato, che dal canto suo vieta manifestazioni di dissenso e la formazione di partiti politici di opposizione al governo. Tizio, inoltre, come risulta sempre dalle intercettazioni, si definisce spesso «fuggitivo» dal suo paese, pur se non ha mai chiesto asilo politico in Italia anche a causa del fatto che la sua residenza in questo paese è legittima in quanto egli è dotato di regolare permesso di soggiorno,
Tra le conversazioni intercettate ve ne è una con Caia, nella quale i due si scambiano informazioni circa la qualità e il costo di talune pellicce presso un noto pellicciaio. In seguito a ciò vengono intercettate, secondo la stessa procedura adottata nei confronti di Tizio, anche le comunicazioni telefoniche di Caia.
Dopo qualche giorno Caia si reca dal pellicciaio in questione, accompagnata da Tizio e lì sopraggiunge Mevio, ambasciatore, regolarmente accreditato presso il Ministero degli esteri italiano, dello stato di Ruritania (paese parte della Convenzione Europea sui Diritti dell'uomo e membro del CdE) notoriamente vicino,se pure non ufficialmente, alle posizioni politiche ostili al regime in essere nello stato di Santa Fè. Caia e Tizio, assoggettati anche a intercettazione ambientale nei locali della pellicceria, acquistano effettivamente una pelliccia del valore di € 80.000 per la quale il pellicciaio offre uno sconto del 15%, pari a € 12.000, che vengono versati a Tizio in contanti, mentre il prezzo intero è pagato da Mevio con un assegno.
In una susseguente, breve conversazione telefonica su chiamata ricevuta da Mevio su un apparecchio cellulare italiano, che solo successivamente in sede processuale si accerterà appartenergli, Caia, tutt’ora intercettata, ringrazia calorosamente Mevio per il regalo, lasciando intendere di volergli rinnovare i ringraziamenti durante un prossimo incontro, da programmare per la settimana successiva presso l’abitazione privata di leie del marito, in quei giorni assente per motivi di lavoro. Anche l’incontro dei due viene a sua volta registrato, mediante intercettazione ambientale, a sua volta disposta dal pubblico ministero previa autorizzazione del g.i.p., come quella presso la pellicceria.
Durante detto incontro, Mevio confida a Caia che la somma risultante dallo sconto,è destinata ad aiutare i familiari di Tizio in patria, assoggettati a restrizioni di libertà a causa della loro ostilità al governo in carica,e, per il loro tramite, ad aiutare un partito politico di cui Tizio è membro (suscettibile addirittura di arresto e condanna alla pena di morte) perchè ostile al governo di Santa Fè e costretto alla clandestinità, anche se – a detta di Mevio – sia il partito politico che Tizio stesso siano del tutto estraneo ed alieni da atti di violenza. Dalla registrazione dell’incontro traspaiono altresì una serie di particolari circa un rapporto sentimentale tra Caia e Mevio.
Esaminate le trascrizioni delle registrazioni ottenute dalle intercettazioni, il p.m. dispone il fermo di Tizio ritenendolo gravemente indiziato di partecipazione ad un’associazione con finalità di terrorismo ex articolo 270 bis c.p.; il fermo, tuttavia, non è convalidato dal g.i.p. nell’udienza convocata al riguardo, sulla base di una valutazione di scarsa consistenza degli indizi a carico di Tizio. Successivamente e dopo l’entrata in vigore della l. 20 novembre 2006, n. 281 di conversione del DL22 settembre 2006 n.259, Tizio stesso sarà oggetto di una sentenza di non luogo a procedere, all’esito di un’udienza preliminare che dimostrerà l’infondatezza dell’imputazione contestata dal p.m.. Ciò non ostante, su ordine del Ministro degli interni, Tizio viene espulso dall’Italia in applicazione dell’articolo 3 della l. .31.7.2005 n. 155.
Nel frattempo, però, sono stati pubblicati, da alcuni giornali, ampi stralci di trascrizioni dei nastri registrati durante le operazioni di intercettazione sulle utenze telefoniche di Tizio e di Caia: tra essi, oltre a quelli relativi alla versione data da Mevio circa la destinazione della somma versata dal pellicciaio a Tizio, anche quelli relativi ai rapporti personali tra Caia e Mevio..
Dopodiché Mevio è richiamato in patria, dove viene sospeso dal servizio diplomatico per indegnità (a motivazione del qual provvedimento vengono addotte, da un lato l’esigenza di allontanare il sospetto che la Ruritania partecipi attivamente al finanziamento di organizzazioni antigovernative in Santa Fè, dall’altro la contrarietà del suo privato comportamento al decoro dello stato di Ruritania). Contemporaneamente la moglie di lui, Calpurnia, avendo appreso del comportamento del marito, chiede per tale motivo il divorzio per colpa grave di Mevio,
A seguito di tutto ciò, Tizio, Caia e Mevio presentano denuncia contro gli ignoti autori della trasmissione delle trascrizioni agli organi di stampa, e contro gli organi di stampa medesima. Quindici giorni dopo la presentazione della denuncia, il p.m. ne chiede l’archiviazione, che, dopo altri quindici giorni, viene disposta con decreto dal g.i.p.
Successivamente i tre presentano ricorso alla Corte europea dei diritti umani adducendo:
- Tizio, violazione tra l’altrodell’art. 2 Cedu, per il rischio che la divulgazione delle conversazioni da lui e da Mevio avute con Caia inducano le autorità di Santa Fé ad aprire, contro di lui (in contumacia) e contro i suoi familiari tuttora residenti nel territorio di quello stato, un procedimento penale per attentato alla sicurezza nazionale, punito con la pena di morte
- ancora Tizio, violazione tra l’altro dell’art. 8 Cedu per la divulgazione di conversazioni tali da recare pericolo per la vita sua e dei suoi familiari e da ingenerare ingiusti e ingiustificati sospetti di terrorismo nei suoi confronti: conversazioni la cui conoscenza avrebbe comunque dovuto rimanere circoscritta nell’ambito del procedimento instaurato contro di lui, nonché per la mancata avvenuta cancellazione o segretazione delle parti di conversazione non rilevanti per i procedimenti e comunque illegittimamente acquisite.
- sempre Tizio, violazionetra l’altro del combinato disposto dell’art. 5 e dell’art. 8 Cedu, a causa del fermo sofferto in conseguenza di intercettazioni non rispondenti ai requisiti voluti dal secondo tra i due articoli e degli articoli 10, 13 e 5.1f;
- Caia, violazione tra l’altrodell’art. 8 Cedu a causa della divulgazione di conversazioni attinenti alla sua vita privata, non aventi relazione con l’oggetto del procedimento penale instaurato contro Tizio e tali, in particolare, da essere fattore di una crisi nei suoi rapporti con il coniuge
- Mevio, violazionetra l’altro dell’art. 8 Cedu per le ragioni analoghe a quelle addotte da Caia e inoltre per violazione della riservatezza diplomatica nella misura in cui risultano essere state intercettate anche conversazioni garantite dalle norme in materia di immunità diplomatica.
Il Governo italiano si difende su tutti i punti, con particolare riferimento alla tempistica delle trascrizioni delle intercettazioni e al fatto che le conversazioni tra Mevio e Caia non rientrerebbero tra le attività garantite dall’immunità diplomatica.
Le norme rispetto alle quali si suppone i ricorrenti intendano agire, sono da considerarsi solo indicative, restando i concorrenti liberi di individuare le ulteriori norme che a loro giudizio sono state violate.
Premio Giuseppe Sperduti 2006 - Tema
dell'edizione 2006
"E LA MOGLIE RESTò SOLA...'"
"E la moglie restò sola... "
X, cittadino di uno Stato a prevalente religione islamica, è regolarmente residente in una città italiana, dove svolge da vari anni un’attività commerciale consistente nella gestione di un piccolo, ma accorsato ristorante, specializzato in piatti “etnici”. È coniugato e ha due figli. Poiché la moglie non lavora, l’attività di X rappresenta l’unica fonte di sostentamento della famiglia. Per giunta, il secondogenito, di soli cinque anni, è affetto da una grave malattia congenita che richiede cure costanti e particolarmente dispendiose.
Negli ultimi anni il ristorante di X, pur continuando ad attirare una numerosa clientela italiana, è diventato sempre più punto d’incontro di “extracomunitari”, che condividono con X la religione islamica. Non mancano “irregolari” di passaggio, che talvolta si trattengono qualche giorno presso X e a favore dei quali lo stesso organizza la raccolta di collette per aiutarli in momenti critici. Spesso, a fine serata, X resta a chiacchierare con amici e avventori e, in queste occasioni, sovente si lascia andare a espressioni anche violente nei confronti di politici italiani e occidentali o di “opinionisti”, saggisti o giornalisti, che qualifica come razzisti e nemici dell’Islam.
All’alba del 1° settembre X viene prelevato da agenti di polizia. Solo dopo varie ore la moglie apprende che nei suoi confronti è scattata l’espulsione ai sensi dell’art. 3 del d.l. 27 luglio 2005 n. 144 (c.d. decreto Pisanu contenente misure urgenti per il contrasto al terrorismo internazionale), convertito dalla l. 31 luglio 2005 n. 155, e ciò in quanto “vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali” (art. 3, 1° comma, del citato d.l.).
Rinviato X nel Paese di origine, la moglie non riesce più a mettersi in contatto con lui. Apprende infine, tramite canali informali, che egli è stato arrestato.
La moglie di X ricorre allora alla Corte europea dei diritti umani lamentando, anche in nome dei figli minori, la violazione da parte italiana dell’art. 8 CEDU, sotto il profilo del rispetto della vita familiare, la violazione del rispetto dei propri beni, anche in nome del marito (art. 1 Prot. n. 1); e, in nome di X, e la violazione del diritto alla tutela giudiziaria (artt. 6 e 13 CEDU), della libertà di espressione (art. 10 CEDU) e del diritto alle garanzie procedurali in caso di espulsione (art. 1 Prot. n. 7).
La donna osserva, fra l’altro, che l’art. 3 del decreto Pisanu non garantisce un adeguato controllo giudiziario del provvedimento di espulsione, esclude la sospensione di tale provvedimento e consente la sospensione del procedimento dinanzi al TAR (in caso di impugnazione del provvedimento) per ragioni di segreto d’indagine o di Stato. Lamenta, inoltre, che la sua famiglia è stata distrutta a seguito dell’espulsione di X; che i suoi figli, specie quello malato, hanno subito un trauma gravissimo; che, non essendo la ricorrente in grado di continuare la gestione del ristorante del marito, lei e la sua famiglia sono prive di ogni mezzo di sussistenza.
La difesa del Governo italiano si sviluppa affermando, anzitutto, che il ricorso è irricevibile; riguardo agli artt. 6, 10 e 13 CEDU, 1 Prot. n. 1 e 1 Prot. n. 7 la ricorrente, infatti, non potrebbe considerarsi “vittima” di alcuna violazione; inoltre, rispetto a tutte le violazioni denunciate, non sarebbero state esaurite le vie di ricorso interno. Nel merito sostiene che il provvedimento di espulsione di X è conforme alla CEDU, in quanto misura necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati e alla protezione dei diritti altrui.
Premio "Giuseppe Sperduti"
Tema dell'edizione 2005: "Libertà di stampa e cooperazione europea in ambito penale"
1. I ricorrenti sono :
- Tizio, giornalista di professione, cittadino dello Stato A, il quale svolge attività giornalistica anche per giornali editi nello Stato B;
- Caio, direttore responsabile di un giornale pubblicato nello Stato B che agisce sia in nome proprio che in veste di rappresentante legale della società editrice del giornale.
2. Il ricorso è diretto contro lo Stato A e lo Stato B, entrambi membri dellUnione europea e parti contraenti della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU).
3. Il 20 gennaio 2004 era stato pubblicato in contemporanea su "Io so tutto", giornale edito nello Stato A, e su "La verità", edito nello Stato B, un articolo che forniva dettagliate informazioni su operazioni finanziarie di due società industriali la società Ipsilon, operante nello Stato B, e la società Doppiovù, operante nello Stato A.
Il ricorrente, autore dellarticolo, sosteneva che il contenuto dello stesso si basava su fonti e documenti strettamenti confidenziali riguardanti progetti industriali e contatti riservati fra i dirigenti delle due società. Dalle informazioni contenute nellarticolo il giornalista deduceva che la società Ipsilon incontrava notevoli difficoltà di bilancio dovute a scelte industriali non oculate e che, pertanto, i dirigenti di questultima avevano allacciato contatti segreti con una società dello stesso settore operante nello Stato A, la società Doppiovù, per pervenire ad una fusione, mediante assorbimento da parte di questultima. Cio avrebbe inevitabilmente comportato lo spostamento di parte della produzione da impianti della società Ipsilon, situati nello Stato B, ad impianti della società Doppiovù, situati nello Stato A. Per di più, il titolo della società Ipsilon, quotato in borsa, aveva subito una notevole perdita del proprio valore ed acquisti massicci di tali titoli erano stati operati da parte di una società finanziaria appartenente al gruppo Doppiovù. Tale gruppo, peraltro, aveva partecipazioni azionarie nel capitale di entrambi i giornali: "Io so tutto" e "La verità".
4. In un contesto di gravi conflitti sociali dovuti ad operazioni analoghe interessanti differenti società, sempre situate nello Stato B, il Ministro della giustizia dello Stato B chiedeva alla procura della Repubblica di svolgere accurate indagini al fine di accertare se fossero ravvisabili, nellarticolo pubblicato su "La verità", estremi di reati perseguibili di ufficio.
5. A seguito di tali indagini veniva iniziato un procedimento penale contro il ricorrente, Tizio, ed il direttore responsabile della testata, Caio, per i reati di aggiotaggio, truffa e diffusione di notizie false, esagerate e tendenziose atte a menomare la fiducia del pubblico nella società Ipsilon. Nel corso di tale procedimento lautorità giudiziaria procedeva ad una perquisizione nella sede del giornale "La verità" ed al sequestro di documenti riguardanti il contenuto dellarticolo redatto dal ricorrente. Veniva inoltre ingiunto al signor Caio e al signor Tizio di rivelare le fonti delle informazioni su cui questi si era basato per redigere larticolo oggetto del procedimento. Sia Caio che Tizio rifiutavano di rivelare alcunché, affermando che tale ingiunzione avrebbe violato la libertà di stampa. Caio sosteneva, inoltre, che la perquisizione ed il sequestro di documenti avrebbero violato il diritto al rispetto del domicilio e della corrispondenza del giornale.
6. Nel corso dellistruttoria la posizione del ricorrente Tizio veniva stralciata per i reati più gravi, mentre veniva condannato (il 20 maggio 2004) al pagamento di unammenda per non aver ottemperato allingiunzione di rivelare le fonti delle informazioni. La condanna veniva confermata sia in appello (20 giugno 2004) che in cassazione (20 novembre 2004). Intanto, il procedimento penale per gli altri reati a lui ascritti veniva sospeso.
7. Il ricorrente Caio, invece, veniva rinviato a giudizio davanti al tribunale n° 1 della capitale dello Stato B e condannato il 20 giugno 2004, per i reati a lui ascritti e per non aver ottemperato allingiunzione rivoltagli circa le fonti di informazione, ad una pena complessiva di tre anni e sei mesi ed al pagamento di unammenda. La condanna veniva confermata in appello, il 20 settembre 2004, ed in cassazione, il 20 dicembre 2004.
8. Nessun procedimento penale di alcun tipo fu iniziato nello Stato A né nei confronti di Tizio né nei confronti di Caio. Si noti che il Pubblico ministero è, in tale Stato, costituzionalmente indipendente dal potere esecutivo.
9. Il 21 dicembre 2004, un mandato darresto europeo veniva spiccato nei confronti di Tizio e, in base ad una normativa vigente fra i due Stati, veniva chiesta la consegna di Tizio per lo svolgimento del procedimento a suo carico nello Stato B. La pena edittale per il reato più grave ascritto a Tizio è di più di tre anni. Lo stesso giorno, il ministro della giustizia dello Stato B trasmetteva il mandato al suo omologo dello Stato A. Il 10 gennaio 2005 il mandato veniva convalidato dalla competente autorità giudiziaria dello Stato A; successivamente, la convalida veniva confermata negli ulteriori gradi di giudizio (15 e 20 gennaio 2005).
10. Il 21 gennaio 2005, Tizio e Caio presentano ricorso alla Corte europea dei diritti umani contro lo Stato B e lo Stato A.
11. Nel ricorso da lui diretto esclusivamente contro lo Stato B, Caio sostiene :
- che sia stato violato il principio dellequo processo (art. 6 CEDU), dato che gli elementi di prova raccolti nel procedimento non sarebbero stati sufficienti a provare la sua colpevolezza, sia lui che Tizio essendosi rifiutati di rivelare le fonti delle informazioni; sarebbero stati altresi conculcati il diritto al silenzio ed il principio secondo cui nessuno è tenuto a provare la propria innocenza (nemo tenetur se detegere);
-che sia stato violato il diritto della società editrice del giornale al rispetto del domicilio e della corrispondenza, violazione derivante dalla perquisizione e dal sequestro di documenti (art. 8 CEDU);
-che sia stata violata la libertà di stampa (art. 10 CEDU), dato che lingiunzione di rivelare le fonti giornalistiche sarebbe in contrasto con lorientamento giurisprudenziale della Corte europea dei diritti umani.
12. Nel ricorso da lui diretto contro lo Stato B, Tizio sostiene :
-che il procedimento penale a suo carico per i reati stralciati non avrebbe potuto essere equo (art. 6 CEDU), dato che per gli stessi fatti Caio era già stato condannato;
-che sia stata violata la libertà di stampa (art. 10 CEDU), dato che lingiunzione di rivelare le fonti giornalistiche sarebbe in contrasto con lorientamento giurisprudenziale della Corte europea dei diritti umani.
13. Nel ricorso da lui diretto contro lo Stato A, Tizio sostiene, invocando lart. 1 CEDU, che le autorità di tale Stato, nel dare esecuzione al mandato darresto, si sarebbero rese responsabili di una violazione dei diritti sanciti dalla CEDU e in particolare:
- del principio di legalità garantito in materia penale dallart. 7 CEDU, poiché i reati che gli erano ascritti nello Stato B non erano previsti come tali nello Stato A e nessun procedimento era stato promosso a suo carico in tale Stato;
- del diritto ad un equo processo garantito dallart. 6 CEDU, poiché il procedimento penale subito nello Stato B era viziato dalla circostanza che il ministro della giustizia dello stesso Stato B aveva richiesto alla procura della Repubblica di svolgere unindagine;
- della libertà di stampa garantita dallart. 10 CEDU per effetto delle azioni perpetrate dalle autorità dello Stato B.
Premio "Giuseppe Sperduti"
Tema dell'edizione 2003 2004: "Protezione della proprietà"
"Protezione della proprietà"
1. X è un cittadino dello Stato
A che attualmente risiede con la sua famiglia nella capitale
di tale Stato. Nel 1990, egli acquistava un terreno di
5 ettari situato in prossimità del confine fra
lo Stato A e lo Stato B. Tale terreno veniva parzialmente
adibito a cultura agricola, producendo un reddito di circa
€ 1.500,00 al mese.
2. Nel 1992, X otteneva dalle competenti
autorità amministrative locali una concessione
edilizia per la costruzione di un immobile ad uso abitativo
sulla parte del terreno che era rimasta inutilizzata.
Nel 1993, X completava i lavori di costruzione dellimmobile
che aveva un valore di mercato di circa €100.000,00:
X e la sua famiglia si trasferivano quindi nella nuova
abitazione per viverci stabilmente.
3. Alla fine del 1993, insorgeva una
controversia fra lo Stato A e lo Stato B sulla sovranità
di una porzione di territorio situato lungo il confine
(che comprendeva lintero terreno appartenente a
X); tale area veniva temporaneamente occupata dalle forze
militari dello Stato B. Nel frattempo, X e la sua famiglia
si erano trasferiti nuovamente nella loro abitazione nella
capitale dello Stato A. La casa situata sul territorio
occupato dallo Stato B veniva saccheggiata e seriamente
danneggiata dalle forze armate di tale Stato.
4. Nel marzo del 1994, i due Stati raggiungevano
una soluzione pacifica della controversia, stipulando
un trattato internazionale in forza del quale lo Stato
A accettava di cedere allo Stato B la porzione di territorio
contestata e riceveva da questultimo una somma forfetaria
di € 10.000.000,00. In seguito, i beni immobiliari
presenti sul territorio occupato venivano nazionalizzati
dallo Stato B.
5. Entrambi gli Stati sono parti della
Convenzione europea dei diritti umani e del Protocollo
n. 1 alla stessa, e non hanno opposto alcuna riserva.
6. Allinizio del 1995, lo Stato
A adottava una Legge sulla compensazione,
la quale riconosceva il diritto di coloro che erano proprietari
di terreni situati sulla porzione di territorio contestata
ad ottenere una riparazione pecuniaria per la cessione
di tali terreni allo Stato B pari al 70% del loro valore
agricolo attuale.
7. Dopo aver ricevuto una somma complessiva
di € 20.000,00 in base ai criteri stabiliti dalla
Legge sulla compensazione, X iniziava un giudizio
civile dinanzi al competente Tribunale di prima istanza
nei confronti del Governo dello Stato B, al fine di ottenere
la riparazione pecuniaria integrale della perdita sofferta
a causa degli eventi sopra descritti, che egli quantificava
in complessivi € 120.000,00 (di cui € 100.000,00
per la casa ed € 20.000,00 per il valore residuo
del terreno non coperto dalla Legge sulla compensazione).
In particolare, invocando la Convenzione europea ed il
suo Protocollo n.1, X denunciava lincompatibilità
dei criteri previsti dalla Legge sulla compensazione con il suo diritto al pacifico godimento dei beni, sostenendo,
inter alia, che:
- la occupazione e la nazionalizzazione da parte dello
Stato B del terreno di sua proprietà situato nella
porzione di territorio contestata equivaleva ad una privazione
di beni ai sensi della seconda frase dellart.
1 comma 1 del Protocollo n. 1;
- il Governo dello Stato B doveva considerarsi lunico
responsabile per la perdita dei beni del ricorrente;
- la compensazione pagata dallo Stato A in base alla Legge
del 1995 era calcolata sul mero valore agricolo del terreno
e non teneva conto del maggior valore di quella porzione
del suo terreno per la quale egli aveva regolarmente ottenuto
la concessione edilizia: nel suo caso, il reale valore
di mercato complessivo del terreno era di € 40.000,00
invece di € 28.571,42 (cifra questultima corrispondente
al valore agricolo su cui era stato calcolato la compensazione
del 70%);
- nessuna compensazione era stata pagata per la casa di
X che aveva un valore di mercato di € 100.000,00;
- il valore complessivo dei possedimenti di X nellarea
contestata ammontavano a €140.000,00, ma egli era
riuscito a ricevere in base alla Legge sulla compensazione
solamente € 20.000,00, cioè meno del 14%;
- pertanto, i criteri legali per la determinazione della
compensazione rappresentavano, ad avviso di X, uningerenza
sproporzionata nel pacifico godimento dei suoi beni e
davano luogo ad un trattamento discriminatorio rispetto
a coloro che erano proprietari di terreni per cui non
era stata rilasciata alcuna concessione edilizia e che
non avevano altri beni collocati sul terreno;
8. Il ricorso di X veniva respinto dal
Tribunale di prima istanza dello Stato B sulla base, fra
laltro, dei seguenti argomenti:
- il Governo dello Stato B non poteva considerarsi responsabile
di una privazione di beni nel caso di specie,
poiché con l'accordo del marzo 1994 lo Stato B
aveva pagato allo Stato A la somma di € 10.000.000,00,
con il suo specifico consenso sulla quantificazione della
compensazione;
- nel caso di specie, inoltre, nessuna compensazione era
dovuta per la casa poiché essa era stata gravemente
danneggiata durante il conflitto bellico prima che il
territorio fosse formalmente ceduto allo Stato B e da
esso nazionalizzato;
- in ogni caso, X avrebbe dovuto instaurare un giudizio
contro il Governo dello Stato A al fine di ottenere la
riparazione per la perdita dei suoi beni, poiché lo Stato A aveva prestato il consenso nella determinazione
e quantificazione del risarcimento del danno e provveduto
ad adottare la legge sulla compensazione;
- X possedeva molti altri terreni ed immobili dove poteva
vivere con la sua famiglia, non si trovava in difficoltà
finanziarie e, pertanto, il fatto che egli fosse riuscito
a recuperare solamente il 70% del valore agricolo del
suo terreno non costituiva, nel caso di specie, uningerenza
illegittima con il suo diritto al pacifico godimento dei
beni;
- in ogni caso, X non poteva legittimamente invocare dinanzi
ai tribunali nazionali la Convenzione europea ed il suo
Protocollo n.1, poiché tali strumenti internazionali
erano stati superati da un accordo successivo tra lo Stato
A e lo Stato B, concluso nel marzo 1994 e ratificato da
entrambi gli Stati nello stesso anno.
9. La sentenza del Tribunale di prima
istanza veniva, successivamente, confermata dalla Corte
di Appello ed infine dalla Corte Suprema dello Stato B.
Entro sei mesi dalla decisione interna definitiva, il
ricorrente decideva, quindi, di rivolgersi alla Corte
europea dei diritti umani per denunciare la violazione
da parte dello Stato B della Convenzione europea e del
suo Protocollo n.1.
Premio Giuseppe
Sperduti 2002-2003 - Tema dell'edizione 2002-2003
"L'espulsione dello straniero nel rispetto dei diritti
umani"
1. X è una donna di nazionalità afgana,
sposata con un esponente della guardia militare talebana
con cui viveva nella capitale Kabul e dal matrimonio con
il quale era nato un figlio, Y. Successivamente alla caduta
del regime talebano ed allinsediamento del nuovo
governo di garanzia nazionale, il marito di X si era rifugiato
con molti altri commilitoni in una zona di confine ancora
fuori dal controllo del nuovo esercito regolare, dove
si cominciava ad organizzare loffensiva antigovernativa
grazie anche al supporto di gruppi terroristici appartenenti
alla rete di Al-Quaeda.
2. La moglie e il figlio di otto anni erano, invece, rimasti
nella capitale afgana in seguito alla fuga del marito,
perdendo ogni contatto con questultimo. X veniva,
quindi, sottoposta ad una serie di serrati interrogatori
da parte delle autorità di polizia, che erano sicure
di poter ottenere da lei una serie di informazioni utili
concernenti la località in cui suo marito e altri
soldati talebani si erano nascosti. Subendo continue pressioni
e temendo rappresaglie nei confronti del figlio, per di
più in gravi condizioni di salute a causa delle
ferite riportate ad una gamba per lesplosione di
una mina, X riusciva a convincere un volontario italiano
conosciuto nel un campo medico di Kabul dove il figlio
veniva curato, a trovare il modo di farli uscire dallAfghanistan.
3. La ricorrente (X) ed il figlio (Y), giunti in un Paese
europeo, decisero di rifugiarsi in Italia. Il 10 maggio
2002, approdati sulle coste italiane con unimbarcazione
di fortuna insieme ad altri immigrati clandestini, X e
Y venivano allocati in un centro di permanenza temporanea,
dove le autorità procedevano alle operazioni di
identificazione. Tuttavia, già il giorno successivo
allarrivo, Y veniva trasferito durgenza in
una struttura ospedaliera specializzata, in quanto il
lungo viaggio aveva aggravato le sue condizioni di salute,
causandogli uninfezione. Nonostante le richieste
di X di rimanere vicina al suo bambino, le autorità
non le accordavano il permesso di allontanarsi dal centro
di permanenza.
4. X chiedeva il riconoscimento dello status di rifugiato
per lei e per il proprio figlio, adducendo a sostegno:
1) il timore di subire ulteriori pressioni e minacce da
parte delle autorità facenti capo al nuovo governo
afgano; 2) il timore di essere uccisa o soggetta a rappresaglie
da parte degli oppositori talebani per evitare che essa
rivelasse informazioni utili a rintracciare il loro nascondiglio;
3) la condizione di grave discriminazione in cui versavano
le donne afgane anche dopo linsediamento del nuovo
governo e, in particolare, la negazione di molti diritti
civili e politici; 4) limpossibilità di assicurare
in Afghanistan cure adeguate per il proprio figlio Y,
specialmente dopo laggravarsi delle sue condizioni
a causa del lungo viaggio sino in Italia.
5. La domanda veniva immediatamente trasmessa alla competente
Commissione centrale per il riconoscimento dello status
di rifugiato; questa, il 14 maggio 2002, provvedeva allaudizione
di X e degli altri clandestini sbarcati con lei: i colloqui
si svolgevano con lausilio di interpreti non professionisti
per una durata di circa 10 minuti davanti ad un delegato
della Commissione centrale.
6. Il 20 maggio 2002, X riceveva la comunicazione del
diniego del riconoscimento dello status per lei e per
il figlio con la seguente motivazione: Dagli elementi
assunti nel corso dellaudizione non emerge lesistenza
di un rischio concreto di persecuzione della Sig. X e
dei suoi figli da parte di agenti statali in Afghanistan
rilevante ai sensi dellart. 1 della Convenzione
di Ginevra sullo status di rifugiato. Né possono
valere a giustificare il riconoscimento di tale status
il timore, peraltro non comprovato, di una possibile vendetta
da parte di suo marito e dei talebani, ovvero la generale
condizione discriminatoria in cui versano le donne afgane.
Quanto alle condizioni di salute di Y, non vi sono elementi
che inducano a ritenere che, superato lattuale stato
critico dovuto al lungo viaggio, egli non possa ricevere
cure adeguate nel proprio Paese o che, comunque, ciò
sia sufficiente a renderlo eleggibile allo status di rifugiato.
7. Contestualmente al diniego di tale status veniva notificato
ad X anche il decreto di espulsione da attuarsi non appena
il figlio fosse stato dimesso dallospedale in cui
era ricoverato.
8. Il 22 maggio 2002, tramite lavvocato di unassociazione
a tutela dei rifugiati presente nel centro di accoglienza,
X promuoveva dinanzi al competente tribunale ordinario
un giudizio per il riconoscimento del diritto di asilo,
chiedendo un provvedimento durgenza ex art. 700
c.p.c. per sospendere lesecuzione del decreto di
espulsione: in particolare, X sosteneva che il diniego
dello status e lespulsione di lei e di suo figlio
si ponevano in contrasto con la Convenzione europea dei
diritti delluomo, esponendo tutti loro al rischio
di subire nel proprio Paese trattamenti inumani e degradanti.
Il 30 maggio 2002, il giudice rigettava la domanda cautelare,
riservandosi di decidere sul merito del ricorso: più
specificamente, il giudice non riteneva che X ed i suoi
figli fossero esposti ad un pericolo grave ed irreparabile
se rimpatriati.
9. Nel frattempo, il provvedimento di diniego dello status
ed il relativo decreto di espulsione erano stati impugnati
anche dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale,
il quale, però, lo stesso 30 maggio 2002 negava
la richiesta di sospensiva del decreto di espulsione e
decideva di sospendere il giudizio di merito sino allesito
di quello instaurato dinanzi al giudice ordinario.
10. In stato di disperazione e non avendo più notizie
da qualche giorno circa le condizioni di Y, X decideva
di allontanarsi clandestinamente dal centro di accoglienza
il 31 maggio 2002, recandosi allospedale dove il
figlio era ricoverato. Non avendo documenti di identificazione
il personale ospedaliero le impediva però di vedere
il proprio figlio e, di fronte alle insistenze della donna,
avvertiva le autorità di pubblica sicurezza, che,
giunte sul luogo, verificavano la provenienza della donna
e, dopo averla condotta in Questura, ne disponevano limmediata
espulsione dal territorio nazionale.
11. Venuto a conoscenza della situazione, il difensore
di X proponeva ricorso alla Corte europea dei diritti
delluomo, chiedendo in via preliminare lapplicazione
di una misura provvisoria ai sensi dellart. 39 del
Regolamento di procedura, affinché lo Stato italiano
sospendesse lespulsione di X e del figlio in attesa
della decisione sul merito delle doglianze. Dopo un esame
sommario della richiesta, il Presidente della Sezione
della Corte europea, cui era stato assegnato il ricorso,
disponeva in data 1° giugno 2002 la misura sospensiva
richiesta, dandone comunicazione alle competenti autorità
italiane alle ore 16:00. Ciò nonostante, alle ore
20:00 dello stesso giorno, X veniva consegnata alle autorità
del Paese europeo dal cui territorio era fuggita verso
lItalia.
11. Il 20 giugno 2002, il tribunale nazionale ordinario,
che aveva già respinto listanza cautelare,
rigettava nel merito la domanda della ricorrente, rilevando
in particolare come: 1) fosse infondato il rischio di
subire persecuzioni da parte delle autorità governative
afgane, in quanto gli interrogatori cui era stata sottoposta
in precedenza rientravano nellambito di normali
operazioni di polizia allo scopo legittimo di individuare
le cellule terroristiche talebane; 2) non potesse rilevare
lipotizzato timore di subire rappresaglie da parte
del marito e dei talebani, anche perché la giurisprudenza
italiana in materia di riconoscimento dello status di
rifugiato esclude la rilevanza delle persecuzioni attuate
da agenti non statali; 3) non fosse sufficiente
lesistenza in Afghanistan di una generalizzata condizione
di misconoscimento dei diritti delle donne a giustificare
la concessione del diritto di asilo; 4) le condizioni
di salute del figlio non erano tali da far ritenere che,
se rimpatriato, egli non avrebbe potuto ricevere cure
sufficientemente adeguate e comunque non avrebbero giustificato
lattribuzione dello status di asilante né
a lui né tanto meno alla madre. La sentenza non
veniva impugnata, divenendo così definitiva.
12. Il 30 maggio 2002, il difensore di X ricorreva alla
Corte europea denunciando la violazione dellart.
3 (divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti),
in relazione al pericolo per X e i suoi figli di subire
persecuzioni da parte delle autorità governative
o dei ribelli talebani, nonché allimpossibilità
od estrema difficoltà per Y di ricevere cure adeguate
in Afghanistan con il rischio di gravi complicazioni;
dellart. 8 (diritto al rispetto della vita privata
e familiare), in relazione al fatto che X era stata allontanata
coattivamente dal proprio figlio malato Y senza poter
ricevere più sue notizie e senza sapere quando
e come poterlo rivedere; dellart. 13 (diritto ad
un ricorso effettivo), in relazione allassenza di
effetto sospensivo automatico dei ricorsi proposti a livello
nazionale; dellart. 14 (divieto di discriminazione),
in relazione alla condizione discriminatoria della donna
in Afghanistan; e dellart. 34 (ricorsi individuali),
in relazione alla mancata ottemperanza da parte delle
autorità italiane alla misura provvisoria disposta
dal Presidente della Corte ai sensi dellart. 39
del Regolamento di procedura della Corte. Il difensore
della ricorrente richiedeva, altresì, di attivarsi
presso le autorità del Paese europeo alle quali
era stata consegnata, affinché questa non fosse
rimpatriata in Afghanistan.
13. Il Governo italiano eccepiva, innanzitutto, lirricevibilità
del ricorso per mancato esaurimento dei rimedi interni,
poiché la sentenza del giudice ordinario non era
stata impugnata ed il ricorso alla Corte europea era stato
presentato prima ancora che il tribunale amministrativo
regionale si fosse pronunciato sulla legittimità
del diniego dello status e del relativo decreto di espulsione,
nonché lirricevibilità della doglianza
relativa allart. 34 in ragione della natura non
obbligatoria delle misure provvisorie ex art. 39 del Regolamento
della Corte. Quanto, poi, al merito, il Governo italiano
eccepiva linfondatezza di tutte le doglianze proposte.Premio
Giuseppe Sperduti
Correttivi al testo del caso concernente
Lespulsione dello straniero nel rispetto dei
diritti umani
La data posta allinizio del punto 12 va letta 30
giugno 2002 anziché 30 maggio 2002,
così rispettando la progressione costantemente
seguita in precedenza. Ed infatti, il punto immediatamente
precedente, contrassegnato come punto 11, si riferisce
alla data del 20 giugno 2002 (che rimane invariata), facendo
a sua volta seguito alla data del I° giugno 2002,
che figura nel punto antecedente, da intendersi come 10
bis.
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