Alcune famiglie di etnia ROM e di cittadinanza romena, regolarmente residenti nel Comune di XXXX (Italia), vengono escluse, con provvedimento del Sindaco, dalla graduatoria per l’assegnazione delle case popolari in detto comune. Tale graduatoria è riservata ai soli cittadini italiani dalla legge della regione cui appartiene il comune in questione.
Gli interessati ricorrono all’autorità giudiziaria italiana (TAR competente) contro l’esclusione dalla graduatoria e, in quelle sede, eccepiscono, tra l’altro, l’incostituzionalità della legge regionale per violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3, 1° comma della Costituzione. Essi, inoltre, affermano che il provvedimento di esclusione comporta una violazione del divieto generale di discriminazione posto dall’art. 14 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (CEDU), dall’art. 21 della Carta di Nizza dei diritti fondamentali, dall’art. 1 del Protocollo n. 12 alla CEDU, nonché del diritto di proprietà di cui all’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU.
Il giudice adito, richiamando una recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, dichiara che la CEDU, in virtù del nuovo testo dell’art. 6 TUE entrato in vigore il 1° dicembre 2009, fa ormai parte del diritto dell’Unione Europea ed è, quindi, direttamente applicabile da parte del giudice comune, il quale deve assicurarne il “primato” disapplicando una legge interna incompatibile; altrettanto va detto per la Carta di Nizza. Pertanto respinge la richiesta di rinvio alla Corte Costituzionale. Nel merito, peraltro, giudica insussistente la violazione allegata dai ricorrenti, ritenendo giustificata l’esclusione di stranieri dalla graduatoria in ragione delle esigenze di bilancio dei comuni, in un momento di gravissima crisi economica.
Gli interessati impugnano la sentenza dinanzi al Consiglio di Stato, senza riproporre in tale sede la questione di incostituzionalità della legge regionale. Il Consiglio di Stato conferma la decisione del TAR, che diventa definitiva.
I ricorrenti adiscono la Corte di Strasburgo lamentando la violazione dell’art. 14 della CEDU, dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU, dell’art. 1 del Protocollo n. 12 alla CEDU. In particolare, ritengono di essere vittime di discriminazioni fondate sull’origine nazionale e sulla appartenenza a una minoranza.
L’Italia eccepisce, in primo luogo, il mancato esaurimento dei ricorsi interni: il giudice adito, infatti, avrebbe erroneamente ritenuto che le norme della CEDU siano direttamente applicabili e fornite del “primato” sul diritto interno incompatibile; così pure la Carta di Nizza sarebbe inapplicabile, poiché la fattispecie in discussione non rientrerebbe nel diritto dell’Unione Europea. I ricorrenti, pertanto, avrebbero dovuto riproporre la questione di incostituzionalità dinanzi al Consiglio di Stato. L’Italia ricorda, inoltre, di non essere parte del Protocollo n. 12 alla CEDU. Nel merito sostiene che non vi è alcuna violazione del diritto di proprietà, né dell’art. 14 della CEDU: quest’ultimo articolo, infatti, sarebbe applicabile solo in connessione con una violazione dei diritti riconosciuti nella CEDU, nella specie insussistente.
Cosa decide la Corte di Strasburgo?