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COMITATO PER I DIRITTI UMANI


 
Premio Giuseppe Sperduti 2010 - Tema dell'edizione 2010
"RESPINGIMENTO IN MARE E ACCOMPAGNAMENTO IN PAESE STRANIERO '"






Il comandante di una motovedetta italiana intercetta, poco fuori delle nostre acque territoriali, un battello carico di persone in condizioni molto precarie.

Supponendo che il battello sia diretto verso l’Italia, il comandante, in applicazione delle norme in materia di “immigrazione clandestina” e degli accordi con la Libia*, dispone il fermo dell’imbarcazione e il trasferimento dei passeggeri a bordo della motovedetta. Compiuta tale operazione senza accertare la destinazione, l’identità, la nazionalità e le motivazioni del viaggio, il comandante fa sbarcare i trasportati sulle spiagge libiche, dove:
- taluni di essi vengono arrestati dalle autorità locali per pregressi asseriti reati di tipo politico o per richiesta di estradizione da altri Stati connessa a presunti reati politici quali l’appartenenza a organizzazioni partitiche ostili ai governi; - altri vengono internati come immigranti clandestini in Libia;
- altri ancora risultano ormai dispersi sul territorio libico: tra essi parecchi bambini i cui genitori risultano morti durante il viaggio verso le coste libiche.

Prima dello sbarco coattivo, alcuni passeggeri riescono a conferire a marinai resisi disponibili procure in bianco a rappresentarli in giudizio, con la richiesta di designare, in Italia, un avvocato cui conferire il mandato difensivo.

L’avvocato italiano designato assume le seguenti iniziative:
- avvia davanti al Tribunale di Roma un giudizio per il risarcimento dei danni contro il comandante della motovedetta italiana;
- denuncia il comandante della motovedetta alla Procura della Repubblica di Roma per i seguenti reati:
1.- omissione da parte del comandante della motovedetta della preventiva identificazione dei viaggiatori;
2.- omissione di acquisizione di eventuali istanze di asilo politico;
3.- antigiuridicità del respingimento e dell’obbligo di sbarco sulle spiagge libiche;
4.- sequestro illegittimo della nave e connessi abbandono e affondamento in mare aperto, con perdita dei beni dei trasportati;
5.- morte o danni gravi per alcuni dei passeggeri e in particolare per i bambini;
6.- tentata sottrazione alla giurisdizione penale italiana.

L’avvocato, inoltre, fa istanza alla Corte di Strasburgo perché imponga provvisoriamente all’Italia il recupero delle persone coattivamente sbarcate in Libia ed il loro trasporto in Italia per esservi processate (se del caso) previo accertamento delle identità e dell’eventuale sussistenza di un diritto ad ottenere lo status di rifugiato in Italia.

La Corte di Strasburgo - preso atto dell’eccezione, opposta dai rappresentanti italiani, circa l’impossibilità di recuperare le persone sbarcate in Libia - respinge la richiesta di misure provvisorie.

Intanto, il procedimento penale si evolve con il proscioglimento del comandante, mentre il tribunale civile respinge le richieste di risarcimento dei danni, affermando la carenza di legittimazione da parte dei procuratori nominati con atti invalidi.

Le impugnazioni proposte (appello e ricorso per cassazione) non trovano accoglimento, dopo di che l’avvocato presenta ricorso alla CEDU contro l’Italia perché venga accertata la violazione dei diritti dell’uomo derivanti dalla condotta del comandante della motovedetta, nonché la violazione da parte del Governo italiano dell’art. 4 del Protocollo CEDU n. 4 del 1963 sul divieto di espulsione collettiva degli stranieri, tenuto conto anche delle particolari condizioni in cui il respingimento è intervenuto in alto mare, con grave pericolo per le vite umane.

Il Governo italiano oppone, in via preliminare, la nullità delle procure inizialmente conferite, e, in via subordinata, l’infondatezza del ricorso in considerazione della legittimità del comportamento del comandante della motovedetta adottato in applicazione della legge italiana, in conformità agli accordi con la Libia.

Chi ha ragione? .


 

*Il riferimento è all’Accordo per la collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope e all’immigrazione clandestina del 13.12.2002, in vigore dal 22.12.2002. 

 

 

 




 

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