SOCIETA' ITALIANA PER L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

COMITATO PER I DIRITTI UMANI

 

Origini e organigramma

 

Regolamento

 

Premio "Giuseppe Sperduti" 2010

 

Archivio Premio "Giuseppe Sperduti"

ASSISI - UFFICIO PER IL SOSTEGNO ALLE NAZIONI UNITE

 

IL MSOI

Movimento Studentesco per l'Organizzazione Internazionale

 

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COMITATO PER I DIRITTI UMANI


 
REGOLAMENTO DEL COMITATO PER I DIRITTI UMANI
FINALITA' DEL COMITATO


Art. 1 . - Il "Comitato per i Diritti Umani, costituito presso la Società Italiana per la Organizzazione Internazionale su invito del Ministero degli Affari Esteri per la attuazione della risoluzione 722-B-XXX (1960) indirizzata dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite agli Stati membri, ha il compito di diffondere la conoscenza dei diritti umani, incentivando un programma di educazione attraverso la realizzazione d i corsi per insegnanti di ogni ordine e grado e di contribuire, infine, alla attuazione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e degli altri testi internazionali adottati in applicazione dei principi intesi a tutelare tali diritti.

Art. 2 . - Per il raggiungimento di questi fini il Comitato si avvale d e i mezzi indicati nell'art. 2 dello Statuto della SIOI e di quanti altri dovessero risultare opportuni per le esigenze delle sue azioni.

COMPOSIZIONE DEL COMITATO


Art. 3 - Il Comitato si compone di membri di diritto, membri elettivi, membri rappresentanti e membri emeriti. Sono membri di diritto il presidente della SIOI, i presidenti dei centri d i cui all'art. 6 che non facciano parte del Comitato ad altro titolo, i presidenti delle Commissioni p a rlamentari per gli affari esteri e per l a giustizia della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e il Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri. I membri di diritto possono farsi rappresentare da persone da essi designate. I membri elettivi sono nominati per un triennio dall'Assemblea generale della SIOI su proposta del Consiglio direttivo in numero n o n inferiore a 15 né superiore a 25. Il Consiglio direttivo della SIOI, su proposta del Comitato, potrà invitare, triennio per triennio, un massimo di cinque enti od associazioni aventi fino attinenti ai diritti dell'uomo a designare ciascuno un proprio membro rappresentante in seno al Comitato. Possono essere nominati membri emeriti dall'Assemblea generale della SIOI, su proposta del Consiglio direttivo, coloro che abbiano fatto pa r t e del Comitato per almeno sei anni dando un particolare contributo a l perseguimento dei suoi fini e che non possano ulteriormente prestare l a loro collaborazione con la continuità richiesta. E' facoltà dell'Ufficio di presidenza invitare osservatori ad assistere alle sedute del Comitato.

Art. 4 . - Il Comitato elegge per un triennio fra i suoi componenti il proprio Ufficio di presidenza composto di un presidente, di uno a t r e vice presidenti e di un segretario generale, oltre che del presidente della SIOI. L'Ufficio di presidenza provvede a quanto occorra per attuare le deliberazioni del Comitato e prende le disposizioni di urgenza d a sottoporre alla ratifica del Comitato.

Art. 5. - Il Direttore generale della SIOI assiste alle sedute del Comitato e dell'Ufficio di presidenza e assicura i servizi di segreteria ed il collegamento con le attività della SIOI.

Art. 6 . - E' facoltà del Comitato creare organi ausiliari per facilitare il perseguimento dei propri fini. In particolare possono essere istituiti Centri regionali o interregionali di concerto con la SIOI. Tali Centri sono composti di un numero di membri non superiore a 15, che verranno nominati per un triennio dal Comitato e che eleggeranno nel proprio seno un presidente ed un segretario. AMMINISTRAZIONE

Art. 7 . - Le entrate e le uscite collegate ad iniziative del Centro saranno oggetto di un conto speciale iscritto nel bilancio ordinario della SIOI.

Art. 8 . - Le riscossioni e le spese saranno effettuate dal Servizio amministrativo della SIOI secondo le sue regole amministrative. Ogni spesa effettiva si attua su autorizzazione del presidente o del segretario generale del Comitato.

REGOLAMENTI DI APPLICAZIONE

Art. 9 . - Il Comitato adotta il p r o prio regolamento di procedura ed il regolamento dei Centri di cui all'art. 6 .

 REGOLAMENTO



 

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