REGOLAMENTO DEL COMITATO PER I DIRITTI
UMANI
FINALITA' DEL COMITATO
Art. 1 . - Il "Comitato per i Diritti
Umani, costituito presso la Società Italiana per la
Organizzazione Internazionale su invito del Ministero
degli Affari Esteri per la attuazione della risoluzione
722-B-XXX (1960) indirizzata dal Consiglio economico
e sociale delle Nazioni Unite agli Stati membri, ha
il compito di diffondere la conoscenza dei diritti umani,
incentivando un programma di educazione attraverso la
realizzazione d i corsi per insegnanti di ogni ordine
e grado e di contribuire, infine, alla attuazione della
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e degli
altri testi internazionali adottati in applicazione
dei principi intesi a tutelare tali diritti.
Art. 2 . - Per il raggiungimento di
questi fini il Comitato si avvale d e i mezzi indicati
nell'art. 2 dello Statuto della SIOI e di quanti altri
dovessero risultare opportuni per le esigenze delle
sue azioni.
COMPOSIZIONE DEL COMITATO
Art. 3 - Il Comitato si compone di
membri di diritto, membri elettivi, membri rappresentanti
e membri emeriti. Sono membri di diritto il presidente
della SIOI, i presidenti dei centri d i cui all'art.
6 che non facciano parte del Comitato ad altro titolo,
i presidenti delle Commissioni p a rlamentari per gli
affari esteri e per l a giustizia della Camera dei Deputati
e del Senato della Repubblica e il Segretario Generale
del Ministero degli Affari Esteri. I membri di diritto
possono farsi rappresentare da persone da essi designate.
I membri elettivi sono nominati per un triennio dall'Assemblea
generale della SIOI su proposta del Consiglio direttivo
in numero n o n inferiore a 15 né superiore a 25. Il
Consiglio direttivo della SIOI, su proposta del Comitato,
potrà invitare, triennio per triennio, un massimo di
cinque enti od associazioni aventi fino attinenti ai
diritti dell'uomo a designare ciascuno un proprio membro
rappresentante in seno al Comitato. Possono essere nominati
membri emeriti dall'Assemblea generale della SIOI, su
proposta del Consiglio direttivo, coloro che abbiano
fatto pa r t e del Comitato per almeno sei anni dando
un particolare contributo a l perseguimento dei suoi
fini e che non possano ulteriormente prestare l a loro
collaborazione con la continuità richiesta. E' facoltà
dell'Ufficio di presidenza invitare osservatori ad assistere
alle sedute del Comitato.
Art. 4 . - Il Comitato elegge per un
triennio fra i suoi componenti il proprio Ufficio di
presidenza composto di un presidente, di uno a t r e
vice presidenti e di un segretario generale, oltre che
del presidente della SIOI. L'Ufficio di presidenza provvede
a quanto occorra per attuare le deliberazioni del Comitato
e prende le disposizioni di urgenza d a sottoporre alla
ratifica del Comitato.
Art. 5. - Il Direttore generale della
SIOI assiste alle sedute del Comitato e dell'Ufficio
di presidenza e assicura i servizi di segreteria ed
il collegamento con le attività della SIOI.
Art. 6 . - E' facoltà del Comitato
creare organi ausiliari per facilitare il perseguimento
dei propri fini. In particolare possono essere istituiti
Centri regionali o interregionali di concerto con la
SIOI. Tali Centri sono composti di un numero di membri
non superiore a 15, che verranno nominati per un triennio
dal Comitato e che eleggeranno nel proprio seno un presidente
ed un segretario. AMMINISTRAZIONE
Art. 7 . - Le entrate e le uscite collegate
ad iniziative del Centro saranno oggetto di un conto
speciale iscritto nel bilancio ordinario della SIOI.
Art. 8 . - Le riscossioni e le spese
saranno effettuate dal Servizio amministrativo della
SIOI secondo le sue regole amministrative. Ogni spesa
effettiva si attua su autorizzazione del presidente
o del segretario generale del Comitato.
REGOLAMENTI DI APPLICAZIONE
Art. 9 . - Il Comitato adotta il p
r o prio regolamento di procedura ed il regolamento
dei Centri di cui all'art. 6 .